Cassazione Penale, Sentenza n. 5693/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza volta alla correzione di un supposto errore materiale nel dispositivo della sentenza di cassazione del 16/03/2022, per omissione di pronunciamento sulla liquidazione delle spese a favore della parte civile "Centro contro la violenza alle donne R. Lanzino"; l'istante sosteneva che la mancata statuizione fosse dovuta a un errore di redazione, mentre il Procuratore Generale aveva chiesto la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza.
La decisione
Rigetto dell'istanza di correzione perchè l'omissione non costituisce errore materiale ma rispecchia una precisa decisione del Collegio. Dalla motivazione emerge infatti che il Collegio ha ritenuto che la memoria depositata dalla parte civile fosse meramente adesiva ai ricorsi del Procuratore Generale e di altre parti civili non accolti, e quindi che non sussistesse il diritto alla liquidazione delle spese. Condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Massime di principio
- La correzione per errore materiale è ammissibile solo quando esiste una discrepanza oggettiva tra la volontà dell'organo decisore e la redazione del dispositivo (es. refusi o omissioni formali), non quando l'omissione rifletta una scelta sostanziale del Collegio.
- Per valutare se sussiste un errore materiale è necessario confrontare il dispositivo con la motivazione: se la motivazione chiarisce la decisione, l'omissione nel dispositivo non è generalmente considerabile errore materiale.
- La parte civile che deposita memorie meramente adesive ai ricorsi di altri rischia di non ottenere la liquidazione delle spese: il diritto alle spese richiede apporto autonomo e non mera adesione.
- Prima di proporre istanze di correzione di errori materiali, è utile dimostrare con chiarezza l'incongruenza formale e documentata tra testo e volontà del giudice; l'assenza di tale prova comporta il rigetto e l'eventuale condanna alle spese.
- In situazioni analoghe, se la motivazione della sentenza giustifica la mancata statuizione, il rimedio corretto non è l'istanza per errore materiale ma, se sostenuto, un rimedio che ponga in discussione il contenuto sostanziale della decisione (ove applicabile e nei termini processuali previsti).
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