Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27028/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Bari del 05/07/2024 che aveva in parte riformato la pronuncia di primo grado riducendo o modificando pene, dichiarando la non procedibilità per prescrizione in alcuni capi e confermando altre condanne. I motivi di ricorso in Cassazione riguardavano in massima: (i) nullità della sentenza per difetto di capacità o imparzialità del giudice (ricusazione della dott.ssa Gozzo) e illegittimità della separazione delle posizioni processuali dei Cardone; (ii) vizio di motivazione e mancanza del dolo o dell'elemento soggettivo per i reati associativi e tributari; (iii) travisamento probatorio o insufficiente prova per l'attribuzione dei ruoli (promotore/organizzatore vs mero partecipe; amministratore di fatto vs prestanome); (iv) erronea quantificazione della pena e omissione di applicazione delle pene sostitutive (lavoro di pubblica utilità); (v) contestazioni sulla sospensione e sul decorso della prescrizione, in particolare per delitti tributari; (vi) questioni relative a confisca (diretta o per equivalente) connessa a reati poi prescritti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato la gran parte dei ricorsi inammissibili o manifestamente infondati. In particolare: - Ha ritenuto inammissibili i motivi relativi alla impugnazione dell'ordinanza di separazione delle posizioni processuali (tale provvedimento è inopponibile in sede di legittimità) e la maggior parte delle doglianze sulla presunta incompatibilità/recusazione non rilevate con i rimedi procedurali opportuni; - Ha dichiarato inammissibili o infondati i rilievi sulla carenza dell'elemento soggettivo, sul travisamento della prova e sulla qualificazione dei ruoli quando fondati su valutazioni già compiute dal giudice di merito e non censurabili in Cassazione; - Ha confermato la corretta estensione della sospensione della prescrizione a tutti i coimputati in assenza di opposizione; - Ha rigettato le doglianze relative alla quantificazione della pena, ritenendo legittima la motivazione e la proporzione degli aumenti per continuazione; - Ha ritenuto non deducibili in cassazione questioni rinunciate in appello; - Ha disposto, con riguardo al ricorso di CASALINI, l'annullamento del capo H4) per prescrizione (reato commesso sino al 30-12-2013, prescrizione maturata l'11-08-2024) e ha accolto il motivo relativo all'omessa valutazione della pena sostitutiva (lavoro di pubblica utilità), rinviando la valutazione al giudice di rinvio; - Ha stabilito che, ai sensi dell'art. 578-bis c.p.p., la confisca diretta disposta in primo grado in relazione al reato prescrittosi può essere confermata se resta integra la valutazione di responsabilità, ma ha annullato la parte di confisca per equivalente riferibile al reato H4) anteriore all'entrata in vigore della norma, per inapplicabilità retroattiva; - Ha condannato alcuni ricorrenti (Cardone Costantino, Melacarne Mario, Cellamare Arcangelo, D'Elia Giovanni Antonio, De Guglielmo Vincenzo) alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di € 3.000 ciascuno ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; - In generale ha confermato la maggior parte delle statuizioni di merito e ha disposto rinvio limitato per i punti espressamente annullati (es.: valutazione pena sostitutiva e determinazione/frazionamento della confisca per Capo H4).

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    La Corte di merito ha applicato la fattispecie di associazione a delinquere anche a soggetti intervenuti successivamente alla costituzione del sodalizio quando abbiano ampliato o organizzato la capacità operativa del gruppo; la Cassazione ha ritenuto non censurabile tale ricostruzione dei ruoli.

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    Riferito ai delitti tributari contestati; la Cassazione ha richiamato la particolare disciplina della prescrizione per tali reati e l'applicabilità dell'art.17 (allungamento dei termini) ratione temporis.

  • art. 8 d.lgs. 74/2000

    Richiamato tra le norme penali tributarie oggetto del giudizio; la sentenza di merito lo ha utilizzato nell'accertamento dei reati fiscali, la Cassazione ha ritenuto non censurabili le valutazioni di fatto.

  • art. 17 comma 1-bis d.lgs. 74/2000

    Interpretata nel senso che i termini di prescrizione per i delitti fiscali vanno aumentati di un terzo; la Corte ha computato il termine maggiorato e stabilito il termine definitivo (con sospensioni) ai fini della verifica della prescrizione.

  • art. 18 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla separazione dei processi; la Cassazione ha confermato che la separazione adottata non è impugnabile in sede di legittimità e che i rimedi vanno utilizzati nei termini processuali opportuni.

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Esaminato in tema di cause di incompatibilità; la Corte ha ribadito che l'eventuale causa di incompatibilità non dedotta con i rimedi procedurali non determina nullità della sentenza, ma è motivo di ricusazione da esercitare tempestivamente.

  • art. 37 cod. proc. pen.

    Norma sulla ricusazione; la Corte ha ricordato che la causa di incompatibilità doveva essere fatta valere con questo rimedio, altrimenti non può fondare la nullità in Cassazione.

  • art. 178 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di nullità per difetto di capacità del giudice; la Cassazione ha precisato che la causa di nullità non si configura quando la incompatibilità non è stata tempestivamente dedotta con gli opportuni rimedi.

  • art. 161 cod. pen.

    Richiamato ai fini del computo dei termini di prescrizione interrotti; la Corte ha calcolato la durata complessiva della prescrizione anche considerando le interruzioni.

  • art. 81 cod. pen. (comma finale)

    Applicato in relazione all'aumento di pena per il concorso di reati e continuazione; la Corte ha ritenuto la determinazione dei maggiori di pena adeguatamente motivata e proporzionata.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione ai criteri direttivi per la determinazione della pena e per la valutazione ai fini dell'eventuale pena sostitutiva; la Cassazione ha richiamato la necessità di continuità valutativa.

  • art. 58 legge 24/11/1981 n. 689

    Norma sulle pene sostitutive; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito debba valutare i criteri dell'art.133 c.p. per decidere sull'applicabilità della pena sostitutiva e ha ravvisato contraddittorietà nella precedente esclusione.

  • d.lgs. 10/10/2022 n. 150 (art. 95)

    Richiamato per quanto concerne i poteri del giudice di appello in materia di pena sostitutiva secondo la riforma, e il principio di continuità nella valutazione sanzionatoria tra primo e secondo grado.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese e al pagamento alla Cassa delle ammende dei ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza; la Corte ha determinato l'ammontare equitativo (€3.000 ciascuno).

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di confisca in caso di estinzione del reato per prescrizione: la Corte ha affermato che, ove permanga una valutazione di responsabilità non censurata, la confisca diretta può essere mantenuta; ma ha escluso l'applicazione della norma alla confisca per equivalente rispetto a fatti anteriori alla sua entrata in vigore.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Richiamato nella motivazione giurisprudenziale relativa alla finalità dell'art. 578-bis; evidenziata la necessità di evitare che la prescrizione vanifichi le misure di confisca irrogate in grado di merito.

  • art. 37 comma 2 cod. proc. pen.

    Riferito alla disciplina sull'impedimento del giudice; la Corte ha ritenuto non utilizzabile in Cassazione per chi non ha fatto valere tempestivamente la ricusazione.

Massime di principio

  • La separazione di posizioni processuali disposta dal giudice di cognizione è provvedimento ordinatorio e, salvo i rimedi specifici previsti dal codice, non è impugnabile in Cassazione: chi intende contestarla deve usare gli strumenti processuali adeguati nel corso del giudizio.
  • L'assenza di tempestiva ricusazione o astensione non determina automaticamente la nullità della sentenza; la causa di incompatibilità va eccepita mediante la procedura prevista (ricusazione) o si perde la possibilità di fondare su di essa la nullità in sede di legittimità.
  • Le questioni di fatto e la valutazione della prova svolte dal giudice di merito, se motivate e non manifestamente illogiche, non sono sindacabili in sede di Cassazione: i rimedi sono limitati ai profili di diritto e agli errori di motivazione rilevabili ex art. 606.
  • Per i reati tributari occorre tener conto della disciplina speciale della prescrizione (art.17 d.lgs. 74/2000); il computo deve considerare eventuali aumenti, interruzioni e sospensioni disposte nel corso del giudizio.
  • La qualifica di organizzatore/promotore di un'associazione a delinquere può essere riconosciuta anche a chi intervenga successivamente alla costituzione del gruppo purché aumenti o coordini l'operatività criminale (cooptazione di nuovi soggetti, costituzione di nuove 'cartiere', coordinamento operativo).
  • L'amministratore formale di una società può essere ritenuto responsabile per reati tributari anche se prestanome: l'accettazione della carica impone obblighi di vigilanza e la responsabilità può essere a titolo di dolo generico o dolo eventuale ove vi sia consapevolezza o accettazione del rischio.
  • La mancata concessione di pene sostitutive deve risultare da una motivazione coerente con la determinazione della pena; se la pena inflitta è prossima o pari al minimo edittale e sono concesse attenuanti generiche, la valutazione negativa sull'applicabilità delle pene sostitutive può risultare contraddittoria e va riesaminata.
  • In caso di estinzione per prescrizione di un capo di imputazione, la confisca già disposta può essere mantenuta ai sensi dell'art. 578-bis c.p.p. solo nei limiti e secondo le condizioni previste dalla norma e senza applicazione retroattiva rispetto a disposizioni sostanziali introdotte successivamente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.