Sentenza del 13/06/2016 n. 1620 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
ICI - Avviso di accertamento - comunicazione del Comune - annullamento - consegue - intenzione del funzionario - non rileva - cessata materia del contendere - art. 46, d.lgs n. 546/92 - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa comunicazione del Comune è stata ritenuta idonea ad attestare l'annullamento dell'avviso di accertamento. Poiché l'atto impositivo era stato annullato, è venuto meno l'oggetto della controversia e il giudizio è stato dichiarato estinto per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'efficacia della comunicazione comunale con cui era stato attestato l'annullamento dell'avviso di accertamento ICI. Il punto centrale era stabilire se tale comunicazione dovesse essere interpretata in base alle intenzioni soggettive del funzionario che l'aveva redatta oppure in base al suo contenuto oggettivo e letterale. La comunicazione, in quanto atto pubblico, deve essere valutata secondo quanto formalmente dichiarato e non secondo intenzioni non risultanti dall'atto.
Norme richiamate
Art. 46 del d.lgs. n. 546/1992
La cessazione della materia del contendere si verifica quando, durante il giudizio, sopravviene un provvedimento o un fatto che elimina l'oggetto della controversia, come l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Massime di principio
- Una comunicazione dell'amministrazione che attesta espressamente l'annullamento di un atto impositivo può far venir meno l'oggetto del ricorso e determinare la cessazione della materia del contendere.
- Gli atti pubblici devono essere interpretati principalmente sulla base del loro contenuto letterale e oggettivo; le intenzioni personali del funzionario non risultanti dal testo non possono modificarne il significato.
- Quando l'amministrazione annulla l'atto impugnato, il contribuente può chiedere che il giudizio venga dichiarato estinto per cessata materia del contendere, verificando tuttavia che l'annullamento sia effettivo, chiaro e riferito proprio all'atto oggetto del ricorso.
- L'annullamento dell'avviso non implica necessariamente, in ogni caso, una pronuncia favorevole su tutte le questioni sostanziali, ma può chiudere il processo perché viene meno l'interesse alla decisione sull'atto originariamente impugnato.
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