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Sentenza

Sentenza del 26/06/2015 n. 13273 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti avevano impugnato il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso delle ritenute applicate da Enel sulla somma liquidata in capitale, derivante dalla conversione della pensione integrativa aziendale. Sostenevano che, essendo iscritti a una forma di previdenza complementare istituita prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993, la ritenuta dovesse essere applicata nella misura del 12,50% prevista dalla L. n. 482/1985, art. 6, anziché nella misura del 33,29% prevista per le prestazioni assimilate all'indennità di buonuscita. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che l'intero capitale fosse soggetto a tassazione separata secondo il regime del T.U.I.R.; in subordine, chiedeva di distinguere tra la sorte capitale, tassabile separatamente, e il solo rendimento finanziario, tassabile al 12,50%.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate nei limiti della censura subordinata e ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, rinviando la causa ad altra sezione. Ha stabilito che, per gli iscritti prima del D.Lgs. n. 124/1993, le somme maturate fino al 31 dicembre 2000 devono essere scomposte: la sorte capitale, corrispondente ai contributi e all'attribuzione patrimoniale collegata alla cessazione del rapporto di lavoro, è soggetta a tassazione separata; il rendimento netto derivante dall'effettiva gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato è soggetto alla ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482/1985, art. 6. Per le somme maturate dal 1° gennaio 2001 si applica integralmente la tassazione separata. Il giudice del rinvio dovrà esaminare il funzionamento concreto del fondo, verificare gli investimenti effettuati, i risultati conseguiti e quantificare l'eventuale rendimento finanziario effettivo. Gli altri motivi dell'Agenzia sono stati dichiarati inammissibili.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9

    assoggetta le prestazioni in forma di capitale a tassazione separata ai sensi del T.U.I.R., art. 16, comma 1, lett. a)

    La disciplina introdotta dal decreto riguarda, secondo l'interpretazione della Corte, gli iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente all'entrata in vigore del decreto.

  • D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 18, comma 7

    Conferma la salvaguardia del regime precedente per gli iscritti a forme previdenziali complementari preesistenti.

  • D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, convertito dalla L. n. 30 del 1997

    Le disposizioni del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9, e del T.U.I.R., art. 42, comma 4, devono intendersi riferite esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 124 del 1993.

    La norma interpretativa limita il nuovo regime fiscale agli iscritti successivi al 1993, escludendo i cosiddetti "vecchi iscritti ai vecchi fondi".

  • L. n. 482 del 1985, art. 6

    L'aliquota ridotta si applica esclusivamente al rendimento netto effettivamente prodotto dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato, non all'intera prestazione.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17

    Prevedono il regime di tassazione separata applicabile alla sorte capitale delle prestazioni previdenziali maturate fino al 31 dicembre 2000 e, per le somme maturate dal 1° gennaio 2001, all'intera prestazione.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42, comma 4

    La disposizione relativa ai redditi di capitale non consente di assoggettare automaticamente l'intera prestazione previdenziale all'aliquota del 12,50%; tale aliquota riguarda soltanto il rendimento finanziario qualificato.

  • D.P.R. n. 449 del 1959, art. 117

    È stato richiamato dalla Commissione Tributaria Regionale per sostenere l'equiparazione tra contratti assicurativi e contratti di capitalizzazione, ma tale impostazione non è stata ritenuta sufficiente a determinare la tassazione dell'intera somma.

  • Art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.

    Le contestazioni relative alla prova della natura del contratto e all'accertamento concreto del rendimento sono state considerate questioni di merito, non riesaminabili in sede di legittimità nei termini prospettati.

Massime di principio

  • Nelle prestazioni di previdenza complementare aziendale occorre distinguere tra sorte capitale e rendimento finanziario: non è corretto applicare automaticamente la stessa aliquota all'intero importo liquidato.
  • Per gli iscritti a fondi previdenziali complementari anteriori al D.Lgs. n. 124/1993, le somme maturate fino al 31 dicembre 2000 seguono un regime misto: tassazione separata sulla sorte capitale e aliquota del 12,50% sul solo rendimento netto derivante da effettivi investimenti sul mercato.
  • La qualificazione del rendimento richiede un accertamento concreto del funzionamento del fondo, degli investimenti effettuati, dei risultati ottenuti e del criterio di attribuzione delle plusvalenze alla posizione individuale.
  • La semplice differenza tra capitale liquidato e contributi versati non prova necessariamente l'esistenza di un rendimento finanziario tassabile al 12,50%; il rendimento deve essere collegato alla gestione sul mercato del capitale accantonato.
  • Per le somme maturate dal 1° gennaio 2001, nel caso degli iscritti anteriori al 1993, la sentenza indica l'applicazione integrale della tassazione separata prevista dal T.U.I.R.
  • In sede di ricorso per cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione dei documenti e dei fatti economici già esaminati dal giudice di merito; la quantificazione del rendimento deve essere svolta dal giudice del rinvio o dal giudice tributario competente.

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