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Sentenza

Sentenza n. 2114/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull’istanza n. 43797 presentata in data 22 aprile 2025, con la quale parte ricorrente ha chiesto, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, conseguito in Spagna in data 10 aprile 2025;

Giustizia amministrativa202512985

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha presentato il 22 aprile 2025 un’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, ai fini dell’insegnamento e dell’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero, nonostante la scadenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento. Il Ministero si è costituito senza provvedere sull’istanza. Il giudizio riguarda esclusivamente l’obbligo dell’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso, non l’effettivo riconoscimento del titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine di conclusione del procedimento senza adozione di alcun provvedimento. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini specifici stabiliti dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e, dalla presentazione della documentazione completa, tre mesi per provvedere sul riconoscimento. In assenza di richieste di integrazione, il termine massimo complessivo è stato individuato in quattro mesi. Il Ministero è stato condannato a pronunciarsi con provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato sin d’ora, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi entro i successivi 90 giorni. L’Amministrazione e l’eventuale commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre oneri e accessori, per le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Il decorso del termine generale di conclusione del procedimento, in presenza di un’istanza formale e in assenza di provvedimento espresso, fonda l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, chiedere le integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato

    Il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e le eventuali integrazioni, il termine complessivo massimo è stato individuato in quattro mesi.

  • direttiva 2013/55/CE

    È indicata quale base europea dell’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito in Spagna.

  • art. 31 c.p.a.

    Il giudizio sul silenzio consente di accertare l’inadempimento dell’Amministrazione e di ordinare l’adozione di un provvedimento espresso, con possibilità di nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • La presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a integrare il silenzio-inadempimento e a fondare l’azione avverso il silenzio.
  • Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in assenza di richieste di integrazione, il termine complessivo massimo è pari a quattro mesi.
  • Il giudice, accertato il silenzio-inadempimento, può ordinare all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia.
  • Nel concludere il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l’Amministrazione deve conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi interpretativi elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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