Cassazione Penale, Sentenza n. 10185/2024 del 11/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che confermava le condanne per tentata estorsione continuata e aggravata. I motivi proposti dagli Zaffarano: 1) violazione di legge per mancata concessione del termine a difesa richiesto dal difensore nominato il giorno prima dell'udienza; 2) carenza o manifesta illogicità della motivazione sulle censure svolte in appello; 3) mancato riconoscimento della derubricazione del reato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. I motivi proposti da Severini: 1) illogicità della motivazione nell'individuazione della sua partecipazione all'estorsione nonostante la persona offesa non lo avesse riconosciuto, e mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.; 2) violazione di legge nella qualificazione giuridica del fatto come tentata estorsione anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché manifestamente infondati e per difformità rispetto ai parametri di cui all'art. 606 c.p.p.. Sul merito delle censure: ha ritenuto che, nel giudizio cartolare d'appello svolto con le norme emergenziali, il termine per il deposito delle conclusioni (art. 23-bis comma 4 del d.l. 28/10/2020, n.137) abbia natura perentoria e che la richiesta di rinvio presentata tardivamente non avrebbe apportato utilità alla difesa; ha respinto le censure di genericità sulla motivazione perché gli atti di appello non avevano precisato contestazioni specifiche rispetto alla ricostruzione dei fatti, la quale era sorretta da dichiarazioni della persona offesa, foto, video e accertamenti di P.G.; ha ritenuto infondato il quesito di derubricazione richiamando l'indipendenza dell'elemento psicologico e la mancanza di riscontri sull'esistenza di un rapporto debitorio tra la vittima e gli imputati; ha inoltre considerato che le contestazioni di Severini attengono al merito (valutazione di fatti e prova) e non sono sindacabili in sede di legittimità. Conseguentemente ha dichiarato inammissibili i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
richiamata come quadro normativo per il giudizio cartolare d'appello celebrato in regime emergenziale
art. 8 D.L. 198/2022
richiamato quale norma successiva collegata alla disciplina emergenziale del processo cartolare
art. 23-bis comma 4 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176)
il termine di cinque giorni per il deposito delle conclusioni nel giudizio cartolare d'appello ha natura perentoria e il suo rispetto è funzionale al corretto contraddittorio; la mancata concessione di un rinvio tardivamente richiesto non costituisce pregiudizio quando il termine è ormai spirato
art. 606 c.p.p.
criteri dell'impugnazione in Cassazione: i motivi devemmo rientrare nei parametri di legittimità; motivi manifestamente infondati o che si sostanziano in riesame del merito sono inammissibili
art. 108 c.p.p.
termine a difesa funzionale ad assicurare la difesa effettiva, ma non sempre legittima causa di rinvio quando bilanciato con la ragionevole durata del processo
art. 114 c.p.
attenuante della minima partecipazione: richiede che il contributo del concorrente sia marginale, con efficacia causale trascurabile; non è sufficiente una minore efficacia relativa rispetto agli altri coautori
art. 616 c.p.p.
prevede la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; la somma è determinata equitativamente dal giudice
Massime di principio
- Nei giudizi cartolari d'appello avviati con le norme emergenziali, i termini per il deposito delle conclusioni possono avere carattere perentorio: una richiesta di rinvio tardiva rispetto a tali termini difficilmente ottiene successo se non dimostra un concreto pregiudizio difensivo
- La Corte di Cassazione non può essere utilizzata per una rilettura del merito o per chiedere una diversa valutazione delle prove: le censure che si limitano a proporre una diversa interpretazione delle risultanze processuali sono inammissibili
- Censure generiche sulla mancanza o insufficienza della motivazione sono spesso inammissibili: è necessario indicare con precisione quale passaggio motivazionale sarebbe carente o illogico e in che modo ciò abbia leso i diritti dell'imputato
- La derubricazione del reato richiede un concreto motivo probatorio o giuridico che consenta di ritenere assente l'elemento psicologico tipico dell'estorsione; l'assenza di riscontri oggettivi su presunte ragioni giustificative difficilmente determina la derubricazione
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione occorre dimostrare che il contributo causale dell'imputato è marginale e 'trascurabile' nell'economia dell'evento criminoso; la mera minore efficacia rispetto ad altri non basta
- Se un ricorso è manifestamente infondato, la Corte può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende, a scopo sanzionatorio
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