Cassazione Penale, Ordinanza n. 41040/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo generico il primo motivo e manifestamente infondato il secondo. È stata dunque confermata la decisione di merito di condanna per ricettazione, senza riqualificazione del fatto in incauto acquisto, e senza interventi sul trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione di assegni, sostenendo: 1) la violazione di legge penale e il vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità ex art. 648 c.p., deducendo che il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato come incauto acquisto ex art. 712 c.p.; 2) l'illegittimità e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, lamentando che la pena fosse stata confermata in modo non adeguatamente motivato. La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo generico e meramente reiterativo delle doglianze già respinte in appello, osservando che la decisione impugnata aveva valorizzato le dichiarazioni rese dalla stessa imputata e le modalità di acquisizione degli assegni, mentre il ricorso si limitava a proporre una lettura alternativa del merito. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, purché esercitato nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p.; nel caso concreto, la motivazione era stata ritenuta adeguata in ragione dell'intensità del dolo e della personalità negativa dell'imputata, desunta dai numerosi precedenti penali.
Norme richiamate
Norma incriminatrice ritenuta correttamente applicata per la responsabilità dell'imputata; la doglianza sulla riqualificazione in altra fattispecie è stata respinta perché non supportata da censure specifiche e volte soltanto a rivalutare il merito.
Richiamato dalla difesa come possibile riqualificazione del fatto in incauto acquisto, ma la Corte non ha ravvisato i presupposti per sostituirlo alla ricettazione.
Richiamato quale parametro legale della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena.
Richiamato quale criterio per la graduazione della pena, anche in relazione alla valutazione della gravità del fatto e della personalità del reo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure meramente reiterative di doglianze già dedotte e disattese in appello, né sollecitare una nuova valutazione del merito sotto la veste di vizio di motivazione o di violazione di legge.
- La richiesta di riqualificazione del fatto da ricettazione a incauto acquisto deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e con gli elementi fattuali valorizzati dal giudice di merito; in mancanza, il motivo è generico.
- La determinazione della pena è espressione del potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione richiama in modo congruo gli elementi rilevanti ex artt. 132 e 133 c.p.
- Ai fini della conferma della pena, possono rilevare l'intensità del dolo e la personalità negativa dell'imputato, purché tali elementi siano logicamente argomentati in sentenza.
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