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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25363/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo (perché sostanzialmente chiedeva una diversa valutazione del compendio indiziario, operazione non consentita in sede di legittimità) e ha invece accolto il secondo motivo per motivazione insufficiente e contraddittoria del Tribunale circa il ruolo di Generali Filomena. Ha pertanto annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il procedimento al Tribunale di Salerno per nuovo giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva rigettato l'appello del pubblico ministero avverso il provvedimento del GIP che aveva respinto la richiesta di custodia in carcere nei confronti di Generali Filomena per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con metodo mafioso (artt.74 e 80 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente censura l'erronea qualificazione della condotta della donna come mera connivenza familiare nonostante elementi indiziari che la ritraggono quale contabile/tenutaria della rendicontazione del traffico (appunti, fogli rinvenuti, annotazioni sul portafogli, telecamere nel bar dove si effettuavano cessioni, intercettazioni che la collegano ai soggetti del traffico e che la vedono informare il coniuge dell'arrivo di acquirenti), e lamenta la contraddittorietà e la carenza motivazionale del Tribunale nel valutare questi elementi.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti), artt. 74 e 80 comma 2

    La fattispecie di cui all'art.74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) richiede l'accertamento di elementi quali patto associativo, stabilità delle risorse umane e materiali e la messa a disposizione stabile del sodalizio; la Corte di legittimità ha ritenuto che la mera censura di insufficienza degli indizi è inammissibile in questa sede ma che i giudici del riesame devono motivare coerentemente la loro valutazione sulla gravità indiziaria.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Richiamato nel testo per contestualizzare la figura del capo (Buonocore Giuseppe) già condannato per associazione mafiosa; la rilevanza è valutativa e utile a dimostrare la caratura criminale del promotore ma non sostituisce la prova della partecipazione specifica della resistente.

Massime di principio

  • In ipotesi di associazione per il traffico di stupefacenti va distinto tra mera connivenza familiare e partecipazione: la partecipazione si desume da un contributo stabile e non marginale (es. tenuta della contabilità, rendicontazione, gestione dei contatti, organizzazione logistica).
  • La presenza di appunti, rendicontazioni, fogli con soprannomi/recapiti, filmati di cessioni nel locale gestito dall'indagato e intercettazioni che mostrano che l'indagata informa i sodali costituiscono indizi rilevanti per qualificare un ruolo attivo e organizzativo.
  • I legami familiari non escludono la partecipazione all'associazione; anzi, in contesti camorristici i vincoli familiari possono rafforzare e stabilizzare i ruoli interni al sodalizio e vanno valutati insieme agli altri elementi indiziari.
  • In sede di Cassazione non è consentita una rivalutazione globale degli elementi di prova: però la Corte può censurare il giudice di merito se la motivazione è contraddittoria, omette di valutare elementi rilevanti o non spiega il peso attribuito ai singoli indizi.
  • Per disporre misure cautelari (es. custodia in carcere) è necessario dimostrare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (pericolo di recidiva, mantenimento dell'attività del sodalizio, pericolo di inquinamento probatorio); la persistenza dell'associazione e il ruolo attribuito all'indagato sono fattori considerati nella valutazione.
  • Quando il giudice di merito riconosce elementi che sembrano indicare un ruolo contabile/organizzativo, deve esplicitare come tali elementi siano ritenuti insufficienti a provare la partecipazione: la mancata spiegazione può determinare l'annullamento per vizio di motivazione.
  • Gli organi inquirenti dovrebbero strutturare l'impianto probatorio (intercettazioni, riscontri materiali come agende, filmati, riscontri testimoniali) in modo da chiarire la stabilità e la ripetitività del contributo dell'indagato al sodalizio, per distinguere efficacemente la partecipazione dalla mera conoscenza o convivenza.

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