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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9663/2020 del 26/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (utilizzatore)

La controversia

Il 12 ottobre 2006 la società ricorrente stipulò tre contratti: acquistò le quote della società proprietaria del complesso per 1.925.000 euro, acquistò da quest’ultima l’azienda di ristorazione per 30.000 euro e ricevette in leasing il complesso immobiliare, precedentemente trasferito dalla proprietaria alla società concedente per 2.520.947,66 euro. In seguito emerse che l’intero piano terra era stato realizzato senza titolo edilizio. Il Comune negò il certificato definitivo di agibilità e, con provvedimento dell’11 novembre 2008, revocò il titolo amministrativo necessario all’esercizio dell’attività commerciale. La società utilizzatrice convenne la venditrice, alcuni amministratori e soggetti collegati, il Comune e la concedente, chiedendo la nullità o l’annullamento per vizio del consenso, oppure la risoluzione, dei contratti, la restituzione delle rate di leasing e il risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale o precontrattuale. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3612/2015, constatata l’inesistenza della notificazione della citazione alla società venditrice e a un suo amministratore e quindi la mancata instaurazione del contraddittorio nei loro confronti, rigettò le domande. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2691/2017, confermò la decisione. La società propose ricorso principale articolato in cinque motivi: 1) la notificazione non consegnata avrebbe dovuto essere considerata nulla, non inesistente, con conseguente rimessione al primo giudice per la rinnovazione; 2) sarebbe stato necessario il litisconsorzio tra utilizzatore, concedente e fornitore, in ragione della struttura trilaterale del leasing e delle domande relative alla vendita e ai contratti collegati; 3) la nullità prevista dall’art. 10 della legge n. 353/2000 per l’omessa menzione del vincolo relativo alle aree percorse dal fuoco avrebbe dovuto investire il contratto; 4) i giudici avrebbero omesso di rilevare la nullità della compravendita immobiliare per abuso edilizio, ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. n. 380/2001; 5) la società non avrebbe dovuto essere condannata alle spese d’appello in favore del Comune e di un convenuto nei cui confronti non aveva proposto domande in quel grado. Un convenuto propose autonomo ricorso successivo, qualificato come incidentale, denunciando omessa pronuncia sul proprio appello incidentale contro la compensazione delle spese del primo grado.

La decisione

La Corte ha accolto il quinto motivo del ricorso principale e ha cassato senza rinvio la sentenza d’appello limitatamente alla condanna della società ricorrente a rifondere le spese del grado d’appello al convenuto e al Comune. In mancanza di domande della società contro tali soggetti in appello, e non essendo essi litisconsorti necessari né parti di cause scindibili, non sussisteva soccombenza della società nei loro confronti. I primi tre motivi sono stati rigettati: la notifica restituita al mittente senza consegna a destinatari o terzi e senza formalità alternative era inesistente, non nulla; l’utilizzatore non è titolare delle azioni contrattuali di annullamento o risoluzione della vendita stipulata tra fornitore e concedente e, per le domande risarcitorie direttamente esperibili contro il fornitore, non occorre la partecipazione necessaria del concedente; la contestazione sulla nullità ex art. 10 della legge n. 353/2000 non superava l’accertamento, non specificamente impugnato, secondo cui il vincolo riguardava soltanto una modesta porzione del complesso, con eventuale nullità parziale, mentre era stata chiesta la nullità integrale. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente non aveva indicato e localizzato gli atti e le prove da cui sarebbe emerso il difetto del titolo edilizio e, inoltre, difettava l’interesse dell’utilizzatore a far valere tale nullità nei confronti della concedente, non gravata dell’obbligo di garantire l’esatto adempimento della consegna da parte del fornitore. Il ricorso incidentale è stato rigettato: la Corte d’appello aveva espressamente deciso il motivo sulla compensazione delle spese di primo grado, sicché non vi era omessa pronuncia. La società ricorrente è stata condannata a pagare a Intesa Sanpaolo PROVIS S.p.A. 7.200 euro per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, 200 euro per esborsi e accessori di legge. Il ricorrente incidentale è stato condannato a pagare alla società 2.700 euro per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, 200 euro per esborsi e accessori di legge. Nessuna spesa è stata liquidata in favore degli intervenuti che avevano depositato controricorso al solo fine di comunicare la rinuncia all’eredità.

Norme richiamate

  • artt. 370 e 371 c.p.c.

    la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’annuale) di impugnazione in astratto operativi

    Il ricorso successivo contro la stessa sentenza si converte in ricorso incidentale, anche se proposto con atto autonomo, e deve rispettare il termine previsto dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c.

  • art. 354 c.p.c.

    Diversamente, nel caso in esame, è difettato il completamento della sequenza procedimentale, essendo stato restituito l’atto in base soltanto ad una notifica “tentata” e non riuscita, neppure invalidamente.

    La rimessione al primo giudice per rinnovare la notificazione presuppone una notificazione nulla, non una notificazione inesistente perché mai completata con la consegna dell’atto o con formalità equipollenti.

  • art. 291 c.p.c.

    Diversamente, nel caso in esame, è difettato il completamento della sequenza procedimentale, essendo stato restituito l’atto in base soltanto ad una notifica “tentata” e non riuscita, neppure invalidamente.

    La rinnovazione prevista per la notificazione nulla non è applicabile quando l’attività notificatoria è rimasta un tentativo privo di esito e quindi è inesistente.

  • art. 102 c.p.c.

    se l’utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore per chiedere il risarcimento del danno derivato dall’inutilizzo del bene ricevuto in quanto risultato inidoneo, l’accertamento della responsabilità per inadempimento del fornitore e della entità del danno risarcibile subito dall’utilizzatore, prescindono dalla indispensabile partecipazione al processo del concedente, in assenza del quale la sentenza di condanna non può, pertanto, ritenersi “inutiliter data”

    Non sussiste litisconsorzio necessario con il concedente quando l’utilizzatore domanda direttamente al fornitore il risarcimento del danno per l’inidoneità del bene: la controversia può essere decisa utilmente tra utilizzatore e fornitore.

  • artt. 1362 e 1371 c.c.

    La Corte non ha svolto un’interpretazione delle disposizioni in esame; il motivo che le invocava è stato rigettato insieme alla censura sulla nullità contrattuale.

  • artt. 1418 e 1421 c.c.

    il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo parziale, e, qualora le parti, all’esito di tale indicazione officiosa, omettano un’espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l’originaria pretesa, non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo

    La rilevazione officiosa della nullità parziale non consente al giudice di sostituire alla domanda di nullità integrale una pronuncia di nullità parziale, se le parti, dopo il rilievo, non chiedono espressamente l’accertamento in tal senso.

  • art. 10, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 353

    La previsione ex lege di una nullità meramente formale, tale dovendosi ritenere in quanto la norma richiede la specifica segnalazione, nella circolazione del bene (che non è dunque “res extra commercium”), di un vincolo di destinazione che già è oggetto – nella disposizione immediatamente precedente – di una prescrizione di divieto di modifica della destinazione d’uso imposto da norma imperativa, è da ritenere norma di stretta interpretazione, e come tale non può che essere riferita ai soli casi da essa previsti espressamente, da individuarsi in relazione a quelle sole “zone boscate e pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco”.

    La nullità formale per mancata menzione del vincolo opera nei casi espressamente indicati dalla disposizione, ossia per gli atti relativi a zone boscate e pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco; non si estende automaticamente all’intero complesso immobiliare se il vincolo interessa soltanto alcune porzioni.

  • art. 46 d.P.R. n. 380/2001

    Il mancato assolvimento dei requisiti prescritti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, determina la inammissibilità del motivo di ricorso in esame, occorrendo soltanto aggiungere che la censura si palesa inammissibile anche per carenza di interesse

    La Corte non ha esaminato nel merito la nullità edilizia invocata ai sensi dell’art. 46, dichiarando inammissibile il motivo per carenze di specificità e localizzazione degli atti e per difetto di interesse dell’utilizzatore nei confronti della concedente.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    premesso che neppure è chiaro – non fornendo puntuali indicazioni la ricorrente, disattendendo il requisito di ammissibilità del ricorso prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 – se tali domande siano state proposte autonomamente od invece TOGA s.r.l. abbia inteso soltanto invocare la comunicazione degli effetti invalidanti o risolutivi del contratto di compravendita

    Il ricorso per cassazione deve esporre in modo puntuale i fatti processuali necessari a comprendere il contenuto e l’autonomia delle domande; l’omissione di tali indicazioni impedisce l’esame della censura.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il mancato assolvimento dei requisiti prescritti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, determina la inammissibilità del motivo di ricorso in esame

    Il motivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente gli atti e i documenti rilevanti e la loro collocazione processuale, così da consentirne la verifica in sede di legittimità.

  • art. 369 c.p.c.

    tuttavia, oltre a non indicare -in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – ove debbano essere reperiti tali atti – che neppure risultano indicati nell’elenco degli allegati ex art. 369 c.p.c.

    Il ricorrente deve consentire il reperimento degli atti rilevanti anche mediante la loro corretta indicazione nell’elenco degli allegati depositati con il ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte d’appello ha, infatti, pronunciato espressamente anche su tale motivo (cfr. sentenza appello, in motiv. pag. 21-22), rigettando l’appello incidentale del M. volto a censurare il capo della decisione di prime cure che compensava le spese di lite tra TOGA s.r.l. e lo stesso M.

    Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice d’appello ha espressamente deciso il motivo relativo alla compensazione delle spese, anche se la parte contesta la correttezza della motivazione.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    nella specie osserva il Collegio che la Corte territoriale statuendo sul presupposto della “preponderante soccombenza sostanziale di TOGA Unipersonale in liquidazione s.r.l.” che su tale parte dovessero gravare “le spese di lite sostenute dalle altre parti costituite”, non ha fatto corretta applicazione dell’indicato principio in relazione alla disposta rifusione delle spese del grado anche a favore di M.L. e del Comune di Passignano sul Trasimeno.

    La condanna alle spese presuppone la soccombenza nel rapporto processuale con la parte beneficiaria. Non può essere condannata alle spese d’appello in favore di soggetti contro i quali non siano state formulate domande in quel grado, quando non siano litisconsorti necessari né parti di cause scindibili.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il versamento, se e nella misura dovuto, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    Il rigetto del ricorso incidentale comporta l’attestazione dei presupposti per l’eventuale versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, nei termini previsti dalla legge.

Massime di principio

  • La notificazione è inesistente, e non meramente nulla, quando l’atto restituito al mittente non è stato consegnato ad alcun destinatario o terzo e non sono state completate le formalità che la legge considera equipollenti alla consegna. La rinnovazione della notificazione presuppone invece un procedimento notificatorio completato, seppure viziato.
  • Nel leasing, utilizzatore e concedente sono titolari di rapporti distinti, sebbene collegati funzionalmente: l’utilizzatore può esercitare direttamente contro il fornitore le azioni dirette a ottenere l’adempimento della consegna e il risarcimento del danno, ma non può esercitare, salvo specifica attribuzione della posizione sostanziale, le azioni di annullamento o risoluzione del contratto di vendita stipulato tra fornitore e concedente.
  • La domanda risarcitoria dell’utilizzatore contro il fornitore per l’inidoneità del bene può essere decisa senza la partecipazione del concedente, poiché la pronuncia può produrre utilmente i propri effetti tra le parti del rapporto dedotto.
  • La nullità prevista per la mancata menzione del vincolo relativo alle aree percorse dal fuoco è di stretta interpretazione e riguarda le zone espressamente contemplate dalla legge. Se il vincolo interessa soltanto una parte del bene, la nullità non si estende automaticamente all’intero contratto.
  • Quando è stata proposta domanda di nullità integrale, il giudice può rilevare d’ufficio una nullità parziale; se le parti, dopo il rilievo, non formulano un’espressa domanda di accertamento della nullità parziale, il giudice non può sostituire tale pronuncia alla domanda originaria.
  • La condanna alle spese richiede una soccombenza nel rapporto processuale con la parte in favore della quale le spese sono liquidate. La sola partecipazione volontaria di un soggetto all’appello non rende soccombente nei suoi confronti chi non abbia proposto domande contro di lui, se non ricorrono litisconsorzio necessario o cause scindibili.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non individua puntualmente gli atti e i documenti sui quali si fonda e non ne indica la collocazione processuale, impedendo alla Corte di verificarne il contenuto.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàLitisconsorzio necessario

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