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Sentenza

Sentenza del 20/01/2017 n. 1521 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sostenendo che la somma corrisposta una tantum dal Fondo di previdenza complementare del Banco di Napoli, il cosiddetto "zainetto", dovesse essere qualificata come reddito di lavoro dipendente e trattamento previdenziale, in quanto derivante dal rapporto di lavoro e sostitutiva della pensione integrativa. Secondo l'Ufficio, l'intero importo avrebbe dovuto essere assoggettato a tassazione separata ai sensi degli artt. 16 e 17 del TUIR, senza applicazione dell'aliquota del 12,50% né deduzione dei contributi versati. La CTR aveva invece ritenuto applicabile l'aliquota del 12,50%, riconoscendo al contribuente un rimborso di Euro 70.967,28.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha stabilito che la liquidazione una tantum dello "zainetto", effettuata a saldo e stralcio della pensione integrativa, costituisce reddito della stessa categoria della pensione cui il contribuente ha rinunciato: quindi reddito di lavoro dipendente, non reddito di capitale, soggetto a tassazione separata secondo la normativa vigente all'epoca. La corresponsione in un'unica soluzione e il pagamento da parte del Fondo, anziché direttamente dal datore di lavoro, non modificano il collegamento genetico con il rapporto di lavoro. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, TUIR

    I redditi sono classificati nelle categorie previste dall'art. 6 e, per i redditi derivanti da attività illecite, si applicano, se rientrano nelle categorie indicate, le disposizioni relative a ciascuna categoria.

    La prestazione sostitutiva deve conservare la medesima categoria reddituale della pensione integrativa cui si riferisce; pertanto lo "zainetto" è qualificato come reddito di lavoro dipendente.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a), nel testo applicabile ratione temporis

    Tassazione separata per gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti e per le altre somme indicate dalla norma.

    La somma liquidata in un'unica soluzione, sostitutiva della pensione integrativa, deve essere assoggettata a tassazione separata.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, nel testo applicabile ratione temporis

    Concorre a disciplinare il regime della tassazione separata applicabile alle somme derivanti dal rapporto di lavoro.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 1, oggi art. 51

    Costituiscono redditi di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

    Il collegamento con il rapporto di lavoro è decisivo; non rilevano la corresponsione successiva alla cessazione del rapporto, la forma una tantum o l'intervento di un Fondo quale soggetto pagatore.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42, oggi art. 45

    La somma non è qualificabile come reddito di capitale, poiché la sua causa genetica è il rapporto di lavoro e la pensione integrativa, non l'impiego di capitale.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, oggi art. 50

    Richiamato dall'Agenzia delle Entrate nel quadro della disciplina dei redditi assimilati e delle somme connesse al rapporto di lavoro; non è stato ritenuto applicabile un regime di favore diverso dalla tassazione separata.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, lett. a), testo vigente fino al 31 dicembre 2003

    L'Agenzia aveva sostenuto che solo i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge non concorressero al reddito; la questione è stata assorbita dalla qualificazione complessiva della prestazione come reddito da lavoro dipendente soggetto a tassazione separata.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 3

    Ha costituito il parametro processuale per denunciare la violazione e falsa applicazione delle norme tributarie.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Ha consentito alla Corte di cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 13642 del 2011

    La Corte ha ritenuto non pertinente tale precedente, poiché riguardava una fattispecie diversa e non la liquidazione sostitutiva di una pensione integrativa del Fondo del Banco di Napoli.

Massime di principio

  • Quando una somma erogata da un fondo previdenziale sostituisce, mediante accordo transattivo, una pensione integrativa periodica, deve normalmente essere tassata secondo il regime fiscale della prestazione originaria, applicando il criterio della tassazione per equivalenza.
  • La liquidazione in un'unica soluzione, anziché mediante rate mensili, non modifica di per sé la natura reddituale della prestazione né la trasforma in reddito di capitale.
  • Il fatto che il pagamento sia effettuato da un fondo o da un soggetto diverso dal datore di lavoro non elimina il collegamento con il rapporto di lavoro quando la prestazione nasce da quel rapporto.
  • Per distinguere reddito di lavoro dipendente e reddito di capitale occorre individuare la causa genetica della somma: se deriva dalla pensione integrativa maturata nell'ambito del rapporto di lavoro, prevale la qualificazione come reddito da lavoro dipendente.
  • La tassazione separata può risultare applicabile alle somme corrisposte in unica soluzione quando esse rientrano nelle ipotesi previste dalla disciplina temporaneamente vigente; l'aliquota agevolata del 12,50% non si applica automaticamente a ogni prestazione proveniente da un fondo previdenziale.
  • La valutazione deve tenere conto della struttura concreta del fondo e della natura della prestazione: l'aliquota del 12,50% può essere esclusa se non risulta provata una gestione previdenziale complementare a capitalizzazione dei versamenti con prevalente causa previdenziale.

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