Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35674/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministratori)

La controversia

La controversia nasce da un aumento di capitale deliberato da una società per azioni, con emissione di nuove azioni offerte in opzione in via preferenziale a categorie di soci e, in subordine, agli altri soci. Il socio attore ha sostenuto che l'offerta in opzione sarebbe stata pubblicata solo molti anni dopo l'iscrizione della delibera di aumento nel registro delle imprese e che tale iscrizione tardiva gli avrebbe consentito di sottoscrivere nuove azioni, depositando il relativo importo. Gli organi sociali gli avrebbero poi comunicato che la successiva iscrizione era frutto di errore e che l'operazione era già chiusa. Egli ha quindi promosso azione individuale di responsabilità contro amministratori e sindaci, chiedendo il risarcimento del danno per la pretesa preclusione del diritto di opzione/prelazione. In Cassazione ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 2441 c.c., sostenendo che il procedimento di offerta in opzione sarebbe inderogabile e che i termini e le modalità per l'esercizio del diritto non potevano desumersi solo dalla delibera assembleare, essendo necessaria un'autonoma offerta degli amministratori. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 92 c.p.c. in punto spese, lamentando l'ingiustificata mancata compensazione, l'abnormità della liquidazione e l'erronea qualificazione della causa come di valore determinabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che la censura non fosse veicolata attraverso i corretti paradigmi processuali, poiché l'interpretazione della delibera assembleare è questione di fatto censurabile solo per violazione delle regole ermeneutiche o per omesso esame di un fatto decisivo, mentre il ricorrente non aveva articolato la doglianza in tali termini. Inoltre, la critica non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non ruotava attorno alla regolarità formale della procedura di aumento di capitale, ma sull'assenza di nesso causale tra le irregolarità dedotte e la lesione del diritto di opzione, poiché la pubblicità della delibera aveva già posto il socio in condizione di esercitare il diritto. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che il controllo di legittimità sulle spese è limitato alla verifica del rispetto del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte vittoriosa, mentre la compensazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non richiede specifica motivazione sul mancato esercizio; inoltre, la censura sul valore indeterminabile era infondata perché la domanda risarcitoria era stata quantificata in modo puntuale, e quella sugli errori di calcolo era priva di specificità. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e agli ulteriori oneri ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2441 c.c.

    La disciplina dell'offerta in opzione è richiamata dal ricorrente come inderogabile, ma la Corte non entra nel merito della sua lettura perché la censura è processualmente inammissibile e comunque non coglie la ratio decidendi fondata sul difetto di nesso causale.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; la mancata considerazione espressa della compensazione non è di per sé censurabile in cassazione, salvo violazione del principio secondo cui le spese non possono gravare sulla parte vittoriosa.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La critica all'interpretazione della delibera assembleare avrebbe dovuto essere prospettata come violazione delle regole ermeneutiche del fatto negoziale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    In alternativa, la censura avrebbe potuto essere formulata come omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Sussistendo i presupposti processuali, la Corte dà atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'interpretazione delle deliberazioni assembleari è attività riservata al giudice di merito e, in cassazione, può essere censurata solo deducendo specificamente la violazione delle regole ermeneutiche o l'omesso esame di un fatto decisivo.
  • Una censura di legittimità è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando il giudice di merito abbia fondato la decisione sull'assenza del nesso causale tra la condotta denunciata e il preteso danno.
  • Nel giudizio di cassazione il sindacato sulle spese processuali è limitato al rispetto del divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa; la scelta di compensarle, in tutto o in parte, appartiene al potere discrezionale del giudice di merito.
  • La censura sulla liquidazione delle spese deve essere specifica e confrontarsi con l'effettivo contenuto della sentenza impugnata; è inammissibile se pretende un riesame generico di scaglioni, valore della causa o asseriti errori di calcolo non puntualmente illustrati.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriAssembleaSpese di liteImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieImpugnazione delibere assembleari
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.