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Sentenza

Sentenza n. 696/2026 - Catania, Sezione 2

per l’esecuzione delle sentenze, indicate in ricorso, rese dai Tribunali di Barcellona Pozzo di Gotto, Catania e Caltagirone.

Giustizia amministrativa202502028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione di sentenze civili passate in giudicato recanti condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazione debitrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’esecuzione di quattro sentenze civili passate in giudicato, con le quali l’Amministrazione era stata condannata a rifondere le spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario. L’Amministrazione ha dedotto che il giudicato era stato in parte eseguito e che, per la parte residua, il pagamento non era stato possibile per cause non imputabili alla stessa: in due posizioni il creditore non avrebbe fornito i dati necessari alla liquidazione, nonostante le richieste; in un’altra posizione avrebbe omesso di documentare il versamento del contributo unificato, con conseguente liquidazione decurtata di tale importo. Il ricorrente non ha specificamente contestato tali deduzioni. A seguito di un’ordinanza istruttoria del TAR, il ricorrente ha inoltre precisato che anche la sentenza relativa alla posizione Borelli era stata pagata, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato l’integrale cessazione della materia del contendere, poiché tutte le sentenze portate in esecuzione risultavano adempiute. Quanto alle spese, ha rilevato che per alcuni titoli l’Amministrazione aveva tempestivamente offerto la prestazione, mentre il mancato iniziale pagamento era dipeso dalla mancata collaborazione del creditore; per gli altri titoli l’adempimento era comunque intervenuto dopo la notificazione del ricorso. Ha quindi applicato l’art. 1220 c.c., escludendo la mora del debitore che abbia tempestivamente offerto la prestazione, e ha regolato le spese secondo la soccombenza virtuale: compensazione per metà e condanna dell’Amministrazione al pagamento della restante metà, liquidata in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1220 c.c.

    Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore l’abbia rifiutata per un motivo legittimo

    La tempestiva offerta della prestazione esclude la mora del debitore quando il mancato adempimento sia riconducibile alla mancata collaborazione o al rifiuto ingiustificato del creditore.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta integrale esecuzione del giudicato determina la cessazione della materia del contendere, anche quando l’adempimento intervenga dopo la proposizione del ricorso.
  • La mancata collaborazione del creditore, consistente nell’omessa trasmissione di dati indispensabili alla liquidazione, può escludere l’imputabilità all’amministrazione del ritardo nell’esecuzione del giudicato.
  • Ai fini della regolazione delle spese dopo la cessazione della materia del contendere, il giudice può ricorrere al criterio della soccombenza virtuale, valutando sia la condotta delle parti sia il momento in cui l’adempimento è intervenuto.
  • La tempestiva offerta della prestazione, ai sensi dell’art. 1220 c.c., esclude la mora del debitore quando il mancato pagamento dipenda dalla mancata collaborazione del creditore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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