Risposta n. 451 del 30/10/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istante ritiene che il trust sia assimilabile a un ente non residente; le Units sarebbero titoli similari alle azioni ex art. 44, comma 2, lett. a), Tuir. Di conseguenza, l’attribuzione delle partecipazioni in liquidazione del trust costituirebbe evento imponibile ex artt. 47, comma 7, e 86, comma 5-bis, Tuir, ma senza plusvalenza se il prezzo di acquisto delle Units coincide con il valore di mercato delle partecipazioni assegnate.
Trattamento fiscale dell’assegnazione di partecipazioni in sede di liquidazione di un trust estero australiano
Il quesito
La società istante chiede quale sia il corretto trattamento fiscale, ai fini italiani, del trasferimento delle partecipazioni detenute dal trust australiano Beta Unit Trust in suo favore all’atto della liquidazione del trust, dopo aver acquistato le Units dei partecipanti.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che il Beta Unit Trust sia riconducibile, per gli aspetti rilevanti, ai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. d), Tuir e che le Units siano titoli similari alle azioni ai sensi dell’art. 44, comma 2, lett. a), Tuir. Pertanto, la liquidazione del trust con assegnazione delle partecipazioni alla società istante è un evento imponibile; tuttavia, se il valore ricevuto coincide con il prezzo fiscalmente riconosciuto delle Units, non emerge alcuna plusvalenza imponibile. Eventuali riserve di utili distribuite in liquidazione ricadrebbero nell’art. 89 Tuir.
Assegnazione di partecipazioni in fase di liquidazione di un soggetto estero
L’interpello riguarda il trattamento fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, dell’assegnazione alla società istante di partecipazioni in società italiane e australiane in occasione della liquidazione di un trust australiano. La questione nasce da una struttura in cui il trust emette Units rappresentative del proprio capitale, successivamente acquistate dall’istante, e alla liquidazione attribuisce le partecipazioni detenute.
Fattispecie e struttura dell’operazione
La società Alfa intende acquisire la società italiana Beta e la società australiana Gamma. L’acquisto del 35% del capitale di Beta da due persone fisiche residenti in Italia non è oggetto dell’istanza. Oggetto dell’interpello è invece l’acquisto del restante 65% di Beta e dell’intero capitale di Gamma, operazione strutturata tramite il contratto denominato "Unit Sale Agreement Beta Trust".
Le partecipazioni erano originariamente detenute da Delta, società di capitali di diritto australiano residente fiscalmente in Australia, che aveva istituito come trustee un trust di diritto australiano denominato Beta Unit Trust. In sede di costituzione del trust, Delta aveva ricevuto, a fronte di un apporto di capitale, Units rappresentative del patrimonio del trust; tali Units erano poi state attribuite ai soci di Delta mediante dividendo in natura. I titolari delle Units sono quindi anche i beneficiari del trust, con diritti sul capitale e sul reddito proporzionali al numero di Units possedute.
L’istante evidenzia inoltre che:
- non esistono garanzie di incremento del valore del capitale del trust né del conseguimento di redditi;
- ciascun Unitholder sopporta integralmente il rischio dell’investimento;
- il settlor ha un ruolo marginale, avendo apportato solo 10 dollari australiani rispetto agli apporti degli Unitholder.
Secondo l’istante, il trust opera sostanzialmente come una holding di partecipazioni. L’operazione di acquisizione avverrebbe in due fasi:
- acquisto delle Units dai singoli Unitholder per un importo complessivo pari al valore di mercato delle partecipazioni, con possibile incremento condizionato;
- liquidazione del trust e attribuzione delle partecipazioni alla società istante.
Quesito del contribuente
Il contribuente chiede chiarimenti sul corretto trattamento fiscale del trasferimento delle partecipazioni ricevute dalla società istante in sede di liquidazione del trust estero.
Soluzione interpretativa proposta
L’istante sostiene che il trust debba essere qualificato, secondo il diritto tributario italiano, come società o ente non residente, per le sue caratteristiche sostanziali. Da tale qualificazione deriverebbe che le Units siano assimilabili alle azioni ai sensi dell’art. 44, comma 2, lett. a), del Tuir.
Di conseguenza, il trasferimento delle partecipazioni in sede di liquidazione del trust costituirebbe un evento imponibile ai sensi degli artt. 47, comma 7, e 86, comma 5-bis, del Tuir. Tuttavia, se il prezzo di acquisto delle Units coincidesse con il valore di mercato delle partecipazioni al momento dell’attribuzione, non si realizzerebbe alcuna plusvalenza imponibile.
Normativa richiamata
Nel parere vengono richiamati in particolare:
- art. 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212, quale base dell’interpello;
- art. 73, comma 1, lett. d), Tuir, per la qualificazione del soggetto estero;
- art. 44, comma 2, lett. a), Tuir, per la nozione di titoli similari alle azioni;
- art. 47, comma 7, Tuir, per gli utili in caso di liquidazione;
- art. 86, comma 5-bis, Tuir, per la determinazione delle plusvalenze;
- art. 89 Tuir, per l’eventuale distribuzione di riserve di utili.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia, sulla base della documentazione prodotta, ricostruisce il Beta Unit Trust come soggetto che, per struttura partecipativa e di governance, è riconducibile ai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. d), Tuir, limitatamente ai profili rilevanti per la soluzione del quesito.
Le Units vengono considerate titoli rappresentativi di quote di capitale di rischio, remunerati in base ai risultati economici del trust, negoziabili e potenzialmente aggredibili dai creditori degli Unitholder. Per tali ragioni, rientrano nella disciplina dell’art. 44, comma 2, lett. a), Tuir, che estende il regime fiscale delle azioni ai titoli e strumenti finanziari emessi da società ed enti ivi indicati, quando la remunerazione è totalmente collegata ai risultati economici dell’emittente e, per i soggetti di cui alla lett. d), quando la remunerazione è totalmente indeducibile nello Stato estero di residenza.
Dalla documentazione emerge infatti che le Units:
- rappresentano una percentuale del capitale del Beta Unit Trust;
- sono remunerate mediante partecipazione ai risultati economici del trust;
- hanno una remunerazione indeducibile nella determinazione del reddito del trust.
In applicazione dell’art. 47, comma 7, Tuir, la liquidazione dell’emittente comporta che le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci costituiscano utile per la parte eccedente il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Pertanto, l’assegnazione delle partecipazioni alla società istante, a fronte dell’annullamento delle Units, costituisce un evento imponibile.
L’Agenzia precisa inoltre che:
- costituiscono plusvalenze solo le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte eccedente il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni, ai sensi dell’art. 86, comma 5-bis, Tuir;
- se il prezzo di acquisto delle Units coincide con il valore di mercato delle partecipazioni al momento dell’assegnazione, non si genera alcuna plusvalenza imponibile in capo all’istante;
- l’eventuale distribuzione di riserve di utili in sede di liquidazione, non risultante dalla documentazione, ricadrebbe nell’art. 89 Tuir.
Conclusioni operative
L’Agenzia conferma quindi che la liquidazione del Beta Unit Trust con assegnazione delle partecipazioni alla società istante è fiscalmente rilevante. La tassazione dipende dal confronto tra valore ricevuto e costo fiscalmente riconosciuto delle Units: in assenza di eccedenza non emerge plusvalenza imponibile. Resta comunque impregiudicato il potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria su eventuali elementi non rappresentati o rappresentati in modo difforme rispetto alla realtà.
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