Risposta n. 449 del 30/10/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo la contribuente, l’omesso versamento non dovrebbe precludere il diritto alla detrazione; quindi il credito IVA del dicembre 2018 dovrebbe poter essere utilizzato immediatamente, anche mediante soluzioni di compilazione alternative della dichiarazione IVA annuale e delle comunicazioni periodiche, valorizzando come versato l’intero importo rateizzato o riportando il credito nei righi VP8/VP11.
Liquidazione IVA di gruppo e omesso versamento di IVA periodica con rateazione: effetti sul credito annuale e sulla compensazione interna.
Il quesito
La contribuente chiede se, dopo l’omesso versamento di IVA periodica confluita nella liquidazione di gruppo e poi regolarizzata con rateazione a seguito di comunicazione ex art. 54-bis, possa comunque riportare e utilizzare in compensazione interna il credito IVA maturato nell’ultimo periodo del 2018, anche se non esponibile nel quadro VW della dichiarazione annuale e nei successivi modelli periodici.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che il credito IVA annuale vada determinato considerando solo l’IVA periodica effettivamente versata; i versamenti omessi non rilevano. Nel caso di rateazione conseguente al controllo automatizzato, il credito da omessi versamenti si forma solo via via che le rate vengono effettivamente pagate, anche negli anni successivi. Pertanto non è possibile accogliere le soluzioni prospettate e il credito non può essere utilizzato prima del pagamento delle relative rate.
Liquidazione IVA di gruppo, omesso versamento e credito annuale
L’interpello riguarda una società controllante che, insieme a una controllata, ha optato per la liquidazione IVA di gruppo ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con applicazione del D.M. 13 dicembre 1979. La questione nasce da un omesso versamento di IVA periodica emerso nel 2018 e dalle conseguenze che tale omissione produce sulla formazione e sull’utilizzo del credito IVA annuale di gruppo.
Fattispecie rappresentata dall’istante
Nel primo trimestre 2018 dalla liquidazione IVA di gruppo è emerso un debito d’imposta, indicato nella comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, ma non versato. A seguito dell’omissione, l’Agenzia delle entrate ha inviato una comunicazione di irregolarità ai sensi dell’articolo 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, chiedendo imposta, interessi e sanzioni. L’istante ha quindi scelto di rateizzare quanto dovuto in cinque anni.
Nel quarto trimestre 2018, per effetto del trasferimento di crediti operato dalla controllata, è emerso un credito IVA di gruppo, risultante nella comunicazione periodica del periodo (quadro VP, rigo VP14), ma non nel quadro VW della dichiarazione IVA 2019 relativa alla liquidazione di gruppo, proprio perché il versamento del primo trimestre 2018 era rimasto omesso. La contribuente evidenzia inoltre che le istruzioni del rigo VP9 richiedono l’indicazione del solo "credito anno precedente" risultante dalla dichiarazione annuale dell’anno precedente, con la conseguenza che quel credito non potrebbe essere esposto nemmeno nelle liquidazioni periodiche del 2019.
Quesito posto all’Agenzia
La società chiede chiarimenti sulla possibilità di riportare al periodo successivo, e di utilizzare in compensazione interna o "verticale", il credito IVA maturato nell’ultimo mese/trimestre del 2018, pur non potendo indicarlo nella dichiarazione annuale secondo la modulistica vigente.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
L’istante sostiene che l’omesso versamento delle liquidazioni periodiche resta una violazione autonoma, che sta regolarizzando con il pagamento rateale, ma non dovrebbe incidere sul diritto alla detrazione, che opera nel meccanismo applicativo dell’imposta e prescinde dai versamenti.
Per consentire la compensazione verticale immediata del credito maturato a dicembre 2018, la contribuente propone due linee di compilazione alternativa:
- indicare nel campo 3 del rigo VW30 "IVA periodica versata" del modello IVA 2019 l’intero importo oggetto di contestazione, anche se al momento della dichiarazione risultano pagate solo due rate;
- indicare nel primo modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA 2019, nel rigo VP8 "Credito periodo precedente", il credito IVA maturato nell’anno precedente, nonostante i versamenti omessi;
- indicare sempre nel primo modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA 2019, nel rigo VP11 "Crediti d’imposta", l’ammontare del credito IVA maturato l’anno precedente, pur trattandosi di un rigo destinato, secondo le istruzioni, ai particolari crediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento.
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che impone ai soggetti IVA l’invio trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche, nonché i modelli approvati con i provvedimenti direttoriali del 27 marzo 2017 e del 21 marzo 2018.
Viene poi richiamato l’articolo 1 del D.P.R. 23 maggio 1998, n. 100, che disciplina i versamenti periodici IVA: il contribuente determina mensilmente la differenza tra IVA esigibile e IVA detraibile e versa l’importo dovuto entro il giorno 16 del mese successivo, salvo il caso di importi inferiori alla soglia prevista.
L’Agenzia ricorda inoltre il meccanismo di controllo delle incoerenze tra versamenti e comunicazioni periodiche: in caso di mancata corrispondenza, il contribuente riceve una lettera di compliance per chiarire i dati o regolarizzarsi con ravvedimento; in assenza di regolarizzazione, si attiva il controllo automatizzato e l’invio della comunicazione di irregolarità ex articolo 54-bis, comma 2-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972.
Infine, è richiamato l’articolo 30 del D.P.R. n. 633 del 1972, che disciplina il credito IVA annuale come eccedenza tra IVA detraibile e imposta relativa alle operazioni imponibili, con possibilità di riportare l’eccedenza in detrazione nell’anno successivo o chiederne il rimborso nei casi previsti.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Secondo l’Amministrazione, il modello IVA e, in particolare, il quadro VW dedicato alle società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo, riflettono coerentemente il dato normativo: nella determinazione del credito IVA annuale da indicare nel rigo VW33 non devono essere considerati i versamenti periodici omessi, ma soltanto l’IVA periodica effettivamente versata.
L’Agenzia precisa che, nel caso in cui il contribuente abbia ricevuto una comunicazione di irregolarità e scelga di pagare in forma rateale, deve essere indicata nella dichiarazione annuale soltanto la quota di imposta corrisposta entro la data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario di presentazione. Le rate pagate successivamente determinano l’emersione di un credito IVA da indicare in un apposito campo della dichiarazione annuale di ciascun anno di riferimento.
Ne deriva che, nell’ipotesi di rateazione degli esiti del controllo automatizzato relativi a un omesso versamento IVA periodica, il credito si costituisce solo nel momento e nella misura in cui vengono eseguiti i pagamenti, anche se questi avvengono a distanza di anni. Per questa ragione l’Agenzia conclude che nessuna delle soluzioni prospettate dall’istante può essere accolta.
Conclusioni operative
L’interpello chiarisce che l’omesso versamento di IVA periodica non viene neutralizzato ai fini della determinazione del credito annuale per il solo fatto che il debito sia stato rateizzato. Fino all’effettivo pagamento delle rate, il relativo importo non può essere considerato come IVA periodica versata né può alimentare immediatamente il credito da esporre nel quadro VW o da utilizzare in compensazione verticale nei periodi successivi.
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