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Interpello

Risposta n. 453 del 30/10/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo l’istante, il contributo è funzionale alla sola attività istituzionale dell’ente, non remunera prestazioni specifiche ulteriori e deve quindi essere escluso da IVA e IRES come corrispettivo connesso all’attività istituzionale e assimilabile a una quota associativa.

Applicabilità dell’esclusione da IVA e IRES di un contributo straordinario per la partecipazione al Campionato Sportivo XX

Il quesito

L’associazione istante chiede se il contributo straordinario richiesto alle società sportive non associate, per consentire la partecipazione al Campionato Sportivo XX, possa essere trattato come quota associativa e quindi escluso dalla base imponibile ai fini IRES e IVA ex art. 148 TUIR e art. 4, comma 4, DPR 633/1972.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che il contributo straordinario, poiché consente solo la partecipazione a un’attività istituzionale dell’ente e non remunera prestazioni diverse o ulteriori, sia escluso da IVA ex art. 4, comma 4, DPR 633/1972, purché lo statuto sia conforme ai requisiti del comma 7. Sul piano IRES, verificata la natura di ente non commerciale e la conformità statutaria al comma 8 dell’art. 148 TUIR, il contributo non è imponibile ai fini IRES ex art. 148, comma 3, TUIR.

Applicabilità dell’esclusione IVA e IRES a un contributo straordinario per la partecipazione al campionato sportivo

L’interpello riguarda un’associazione di diritto privato senza personalità giuridica e senza fine di lucro, operante nell’ambito federale sportivo, che organizza il Campionato Sportivo XX e altre manifestazioni riservate alle società associate o partecipanti. Il tema centrale è la qualificazione fiscale del contributo straordinario richiesto alle società non associate che intendono partecipare al campionato.

Fattispecie e contesto associativo

L’istante è un’associazione di categoria delle società affiliate alla Federazione ALFA, che opera con autonomia organizzativa e amministrativa nell’ambito delle funzioni attribuite dallo Statuto e dalle norme federali. Tra le sue attività istituzionali rientrano:

  • la promozione degli interessi generali collettivi delle società associate;
  • l’organizzazione del Campionato Sportivo XX e di altre manifestazioni sportive;
  • la definizione dei calendari delle competizioni;
  • la rappresentanza delle società associate in specifici ambiti federali.

L’ente dichiara di non avere scopo di lucro e di escludere la distribuzione di avanzi di amministrazione in caso di scioglimento.

Con un comunicato relativo alla stagione 2018/2019, l’istante ha disciplinato iscrizione, quota associativa annuale e quota di partecipazione al campionato. La quota di partecipazione varia a seconda che la società sia già stata associata nella stagione precedente; per le società non associate è previsto un contributo aggiuntivo straordinario. Un successivo comunicato della Federazione ALFA ha definito le modalità di integrazione dell’organico del campionato e ha richiesto, alle società interessate, il versamento di un contributo straordinario in favore dell’istante, oltre alla quota di partecipazione alle competizioni ufficiali.

Quesito del contribuente

L’istante chiede se il contributo straordinario richiesto alle società sportive interessate, pur non attribuendo lo status di associate ma solo quello di partecipanti, possa essere assimilato a una quota associativa e quindi:

  • escluso dalla base imponibile IRES ai sensi dell’art. 148 del DPR 917/1986;
  • escluso dalla base imponibile IVA ai sensi dell’art. 4, comma 4, del DPR 633/1972;
  • non assoggettato a fatturazione, in quanto collegato all’attività istituzionale dell’ente.

Soluzione interpretativa proposta dall’istante

Secondo il contribuente, il contributo straordinario è collegato all’attività istituzionale generale dell’associazione e non a una prestazione specifica ulteriore rispetto all’attività ordinariamente svolta nei confronti delle squadre partecipanti. Di conseguenza:

  • ai fini IRES, il contributo non sarebbe tassabile ex art. 148 TUIR;
  • ai fini IVA, il contributo non sarebbe imponibile ex art. 4 DPR 633/1972;
  • non dovrebbe essere emessa fattura, poiché l’importo afferisce alla sfera istituzionale dell’ente.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia richiama in primo luogo l’art. 4, comma 4, del DPR 633/1972, che considera svolte nell’esercizio di attività commerciali anche le prestazioni rese a soci, associati o partecipanti dietro corrispettivi specifici o contributi supplementari, salvo le esclusioni previste per le associazioni che operano in conformità alle finalità istituzionali.

Viene richiamata la circolare n. 124/E del 12 maggio 1998, che subordina l’esclusione IVA alla presenza, caso per caso, di requisiti legati a:

  • tipologia di associazione;
  • attività svolta in conformità alle finalità istituzionali;
  • destinatari delle prestazioni, che devono essere soci, associati, partecipanti o soggetti appartenenti a un’unica organizzazione locale o nazionale.

Per l’imposizione diretta, l’Agenzia richiama l’art. 148 TUIR, in particolare il comma 3, che prevede la non commercialità delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali verso corrispettivi specifici, se rese da talune categorie di enti associativi, e il comma 8, che condiziona l’applicazione del regime agevolativo alla presenza di specifiche clausole statutarie.

Valutazione dell’Agenzia sull’IVA

Dall’istruttoria emerge che l’istante è un’associazione di diritto privato che, nell’ambito delle competenze della Federazione ALFA e del CONI, organizza il Campionato Sportivo XX e svolge funzioni rappresentative e organizzative nei confronti delle società associate.

L’Agenzia evidenzia che il contributo straordinario richiesto alle società interessate:

  • è previsto per ogni anno di iscrizione;
  • si aggiunge alla quota ordinaria dovuta dalle società associate;
  • ha come unica finalità consentire la partecipazione al Campionato Sportivo XX;
  • non remunera prestazioni diverse o ulteriori rispetto all’attività istituzionale dell’ente.

Poiché il contributo serve solo a consentire la partecipazione a un’attività istituzionale propria dell’ente e non è collegato a prestazioni aggiuntive, l’Agenzia ritiene che, presupposta la conformità dello statuto ai requisiti del comma 7 dell’art. 4 del DPR 633/1972, sia applicabile l’esclusione dall’imponibile IVA.

Valutazione dell’Agenzia sull’IRES

Per le imposte dirette, l’Agenzia ricorda che il regime dell’art. 148 TUIR presuppone che il soggetto sia un ente non commerciale e che le agevolazioni previste dalla norma non sono estensibili oltre le categorie di associazioni espressamente indicate.

Nel caso concreto, l’istante dichiara di essere un ente non commerciale; inoltre, l’Agenzia considera la natura dell’associazione come ente di categoria di diritto privato senza personalità giuridica, operante secondo statuto e norme federali, e la natura del contributo straordinario come importo aggiuntivo rispetto alla quota ordinaria per la partecipazione alle competizioni ufficiali.

Alla luce di tali elementi, e assumendo la conformità dello statuto alle clausole richieste dall’art. 148, comma 8, TUIR, l’Agenzia ritiene sussistenti i presupposti per applicare l’art. 148, comma 3, con conseguente non imponibilità del contributo straordinario ai fini IRES.

Conclusioni operative

L’Agenzia delle Entrate conclude quindi che il contributo straordinario richiesto alle società sportive per partecipare alle manifestazioni organizzate dall’istante:

  • non è imponibile ai fini IVA, ai sensi dell’art. 4, comma 4, DPR 633/1972, in quanto collegato a una finalità istituzionale e non a prestazioni ulteriori;
  • non è imponibile ai fini IRES, ai sensi dell’art. 148, comma 3, TUIR, presupposta la natura di ente non commerciale e la conformità statutaria richiesta dal comma 8.

La risposta è espressamente favorevole alla soluzione interpretativa proposta dal contribuente, subordinatamente ai presupposti indicati nella motivazione.

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