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Interpello

Risposta n. 450 del 30/10/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’istante ritiene che non vi sia abuso perché le operazioni perseguono il passaggio generazionale e producono effetti economico-organizzativi reali; inoltre sostiene che il conferimento possa avvenire in regime di realizzo controllato ex art. 177, comma 2, TUIR, che il patto di famiglia goda dell’esenzione ex art. 3, comma 4-ter, TUS e che la successiva scissione sia neutrale ex art. 173 TUIR con imposta di registro fissa.

Scambio di partecipazioni tramite conferimento ex art. 177, comma 2, TUIR seguito da patto di famiglia ex art. 3, comma 4-ter, TUS

Il quesito

Il contribuente chiede se la riorganizzazione in tre fasi - conferimento della partecipazione totalitaria in una NewCo, attribuzione ai figli del controllo congiunto della NewCo tramite patto di famiglia e successiva scissione proporzionale - integri abuso del diritto e quale sia il corretto trattamento fiscale delle operazioni ai fini delle imposte dirette e indirette.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene non abusiva, per imposte dirette e indirette, la combinazione delle sole fasi 1 e 2, perché non genera un vantaggio fiscale indebito e risponde al ricambio generazionale; conferma l’applicabilità dell’art. 177, comma 2, TUIR al conferimento e dell’art. 3, comma 4-ter, TUS al patto di famiglia, richiedendo però che il padre rinunci effettivamente al controllo e che i figli lo esercitino per almeno cinque anni. Non esprime invece un parere sulla fase 3, ritenuta troppo eventuale e non sufficientemente circostanziata.

Scambio di partecipazioni e patto di famiglia nel passaggio generazionale di una holding

L’interpello riguarda una riorganizzazione societaria finalizzata al passaggio generazionale del gruppo facente capo ad ALFA Holding. Il contribuente intende trasferire progressivamente il controllo ai tre figli attraverso un conferimento in NewCo della partecipazione totalitaria detenuta nella holding e un successivo patto di famiglia, con ulteriore possibile scissione della NewCo dopo almeno cinque anni.

Fattispecie rappresentata

Il soggetto istante, TIZIO, è persona fisica e possiede il 100% di ALFA, società che svolge esclusivamente attività di holding. La holding controlla, tra l’altro:

  • la maggioranza delle azioni con diritto di voto di BETA, società operativa e di holding;
  • il 100% del capitale di GAMMA, società detentrice di partecipazioni.

La holding e tutte le società italiane del gruppo hanno optato per il consolidato fiscale. TIZIO precisa che non esistono perdite fiscali pregresse anteriori all’avvio del consolidato né riserve in sospensione d’imposta.

Il progetto di riorganizzazione è motivato dall’esigenza di agevolare il subentro graduale dei figli nella gestione del gruppo, mantenendo il controllo nell’ambito familiare anche in futuro.

Operazioni prospettate

La riorganizzazione è articolata in tre fasi:

  • Fase 1: TIZIO conferisce l’intera partecipazione in ALFA in una NewCo S.r.l. di nuova costituzione. Il conferimento è impostato come scambio di partecipazioni ai sensi dell’art. 177, comma 2, TUIR, con incremento del patrimonio netto della conferitaria non superiore al valore fiscale della partecipazione conferita, così da non generare reddito imponibile.
  • Fase 2: TIZIO stipula un patto di famiglia attribuendo ai tre figli, pro indiviso, il controllo della NewCo in misura indicativamente compresa tra il 65% e il 95% del capitale. I figli nominano un rappresentante comune.
  • Fase 3: dopo non meno di cinque anni dal patto di famiglia, la NewCo sarebbe scissa proporzionalmente in tre società, con ripartizione delle partecipazioni tra i figli e TIZIO secondo le quote risultanti dal patto.

L’istante evidenzia anche che la NewCo sarebbe funzionale alla gestione ordinaria della partecipazione in ALFA e che la sua creazione sarebbe necessaria anche per ragioni giuridiche connesse alla circolazione della partecipazione in BETA, oltre che per preservare l’assetto del consolidato fiscale, mantenendo ALFA quale controllante.

Quesito del contribuente

Il contribuente chiede conferma che:

  • lo schema complessivo non costituisca abuso del diritto o elusione fiscale ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000;
  • alle operazioni possano applicarsi:
    • l’art. 177, comma 2, TUIR per il conferimento;
    • l’art. 3, comma 4-ter, TUS per il patto di famiglia;
    • l’art. 173 TUIR per la scissione;
    • il regime dell’imposta di registro in misura fissa e l’assenza di ulteriori imposte indirette rilevanti.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

L’istante richiama l’art. 10-bis della legge n. 212/2000 e la risoluzione ministeriale n. 97/E del 25 luglio 2017, sostenendo che l’abuso del diritto richieda congiuntamente:

  • un vantaggio fiscale indebito;
  • l’assenza di sostanza economica;
  • l’essenzialità del vantaggio fiscale.

Secondo il contribuente, nel caso di specie manca almeno il requisito dell’assenza di sostanza economica, poiché l’operazione è diretta al passaggio generazionale del gruppo e comporta effetti reali e significativi, non limitati al profilo fiscale.

Sul piano fiscale, l’istante ritiene che:

  • il conferimento in NewCo rientri nell’art. 177, comma 2, TUIR e possa avvenire senza emersione di plusvalenza, purché l’aumento di patrimonio netto della conferitaria non superi il costo fiscale della partecipazione conferita;
  • il patto di famiglia goda dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’art. 3, comma 4-ter, TUS;
  • la scissione successiva sia fiscalmente neutrale ai sensi dell’art. 173 TUIR e soggetta a imposta di registro in misura fissa.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia richiama, tra le altre, le seguenti disposizioni:

  • art. 9, comma 5, TUIR, che equipara ai fini delle imposte sui redditi i conferimenti alle cessioni a titolo oneroso;
  • art. 177, comma 2, TUIR, in tema di scambio di partecipazioni con acquisizione del controllo da parte della conferitaria;
  • art. 3, comma 4-ter, D.lgs. n. 346/1990, sull’esenzione per trasferimenti di aziende, quote e azioni a favore di discendenti o coniuge anche tramite patto di famiglia;
  • art. 4, comma 1, lett. a), tariffa parte prima, DPR n. 131/1986, per l’imposta di registro in misura fissa sul conferimento;
  • art. 10-bis della legge n. 212/2000, in materia di abuso del diritto.

Parere dell’Agenzia sulle prime due fasi

L’Agenzia osserva preliminarmente che la Fase 3 è collocata non prima di cinque anni dopo il patto di famiglia e ciò rende il progetto molto dilatato nel tempo; inoltre, l’operazione di scissione appare solo eventuale. Per tale ragione, sulla Fase 3 non formula un parere, ritenendo che manchi il contenuto minimo necessario dell’istanza e che non vi siano informazioni sufficienti per esprimersi sul profilo dell’abuso.

Il parere viene quindi limitato alle Fasi 1 e 2.

Per le imposte dirette, l’Agenzia conclude che il conferimento della partecipazione di controllo in NewCo, seguito dal patto di famiglia con attribuzione ai figli della partecipazione ricevuta nella NewCo in comproprietà e con nomina del rappresentante comune, non costituisce operazione abusiva. La ragione è che:

  • non emerge alcun salto d’imposta;
  • è rispettata la simmetria tra conferente e conferitaria;
  • si mantiene la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti;
  • l’operazione è coerente con il dichiarato obiettivo di ricambio generazionale.

L’Agenzia conferma inoltre, per la Fase 1, che il conferimento può rientrare nell’art. 177, comma 2, TUIR, a condizione che la NewCo incrementi il proprio patrimonio netto per un valore pari al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita. In tale ipotesi, il conferente ottiene una partecipazione nella conferitaria con valore fiscale pari all’ultimo valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione apportata.

Per le imposte indirette, l’Agenzia ritiene che la combinazione degli atti relativi alle Fasi 1 e 2 non generi un vantaggio d’imposta indebito. La stipula del patto di famiglia con attribuzione della comproprietà della partecipazione di controllo ai figli si inserisce infatti nel progetto di passaggio generazionale e non viene considerata preordinata a un risparmio fiscale abusivo.

Esenzione per il patto di famiglia

Con riferimento all’art. 3, comma 4-ter, del D.lgs. n. 346/1990, l’Agenzia ribadisce che l’agevolazione è finalizzata a favorire il passaggio generazionale dell’impresa di famiglia, ma richiede che i beneficiari:

  • siano discendenti o coniuge del disponente;
  • acquisiscano o integrino il controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1, c.c., nel caso di quote o azioni di società di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), TUIR;
  • mantengano il controllo per almeno cinque anni;
  • rendano la dichiarazione richiesta contestualmente alla successione o all’atto di donazione.

Nel caso esaminato, per l’applicazione dell’agevolazione deve risultare che il padre trasferisca definitivamente il controllo della società ai figli, i quali dovranno esercitarlo effettivamente tramite il rappresentante comune. L’Agenzia sottolinea che il padre deve rinunciare al controllo della società di famiglia. Il mancato rispetto dell’impegno quinquennale, così come lo scioglimento del patto per recesso prima del termine, comportano la decadenza dall’agevolazione, con recupero dell’imposta, sanzioni e interessi.

Conclusioni operative

In sintesi, l’Agenzia:

  • non ravvisa abuso del diritto per le sole Fasi 1 e 2;
  • conferma l’applicabilità dell’art. 177, comma 2, TUIR al conferimento, nei limiti sopra indicati;
  • riconosce in linea di principio l’agevolazione del patto di famiglia ex art. 3, comma 4-ter, TUS, purché il controllo sia effettivamente trasferito ai figli e mantenuto per cinque anni;
  • assoggetta il conferimento a imposta di registro fissa di euro 200;
  • non si pronuncia sulla Fase 3, poiché troppo eventuale e non sufficientemente definita per una valutazione completa.

Il parere è reso sulla base degli elementi dichiarati dall’istante e resta fermo il potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria qualora emergano ulteriori fatti, atti o negozi non rappresentati che possano delineare un diverso disegno abusivo.

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