Sentenza del 16/09/2020 n. 19287 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Richiesta di rimborso dell'IRPEF trattenuta sul trattamento di quiescenza percepito per gli anni 2002-2005, deducendo l'applicabilità, anche alla pensione, dell'esenzione fiscale prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 2083/1962, art. 8, lett. c), in favore degli impiegati civili "internazionali" della NATO. Il ricorrente sosteneva che l'esenzione dovesse estendersi anche al trattamento pensionistico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio già affermato in giurisprudenza (Sez. 5, sent. n. 705/2019) secondo cui l'esenzione prevista dal DPR n. 2083/1962, art. 8, lett. c), è norma speciale di stretta interpretazione e si applica agli stipendi e agli emolumenti percepiti dagli impiegati della NATO in costanza del rapporto di lavoro, ma non alle pensioni erogate dopo la cessazione del rapporto. Conseguentemente le pensioni corrisposte in Italia ai dipendenti della NATO sono soggette a IRPEF. Spese compensate.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 2083 del 1962, articolo 8, lettera c)
L'esenzione fiscale prevista è di stretta interpretazione e riguarda gli stipendi e gli emolumenti percepiti in costanza del rapporto di lavoro dagli impiegati internazionali della NATO; non si estende alle pensioni successive alla cessazione del rapporto.
Articoli 1 e 212 disp. gen. (richiamati nel ricorso)
Richiamati a sostegno della doglianza interpretativa, ma non hanno portato a una diversa conclusione: non sussiste deroga che estenda l'esenzione alle pensioni.
Articolo 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
Gli specifici motivi di cassazione invocati (n. 3 e n. 5) sono stati esaminati e ritenuti infondati; le doglianze sulla motivazione e sull'omessa qualificazione della natura del trattamento di quiescenza non hanno portato a ritenere il vizio di diritto.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater
Norma procedurale richiamata in ordine alla sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento.
Massime di principio
- L'esenzione prevista per il personale internazionale di organizzazioni come la NATO è da interpretarsi restrittivamente: copre compensi percepiti durante il rapporto di lavoro, non le pensioni successive.
- Le pensioni erogate in Italia a ex dipendenti di organizzazioni internazionali sono soggette a IRPEF salvo che una norma chiara e specifica (legge o trattato) disponga diversamente.
- In contenziosi simili, è cruciale verificare il testo normativo e la giurisprudenza consolidata: una previsione di esenzione generalizzata va provata testualmente; riferimenti generici alle 'disposizioni' non bastano.
- Se si contesta la natura del pagamento (retributivo vs pensionistico), il problema centrale per l'imposizione è il momento e la causa del percepimento: se il pagamento è conseguente a cessazione del rapporto, la tendenza della giurisprudenza è per la tassazione.
- Per avere successo in una richiesta di rimborso fiscale su pensioni estere o internazionali occorre dimostrare l'esistenza di una norma espressa o di un accordo internazionale che esenti espressamente la pensione, nonché tener conto dei precedenti giurisprudenziali.
- In sede processuale, quando la questione è stata recentemente affrontata e risolta dalla Corte, la novità della questione può giustificare compensazione delle spese, ma non l'accoglimento del ricorso se il principio consolidato è contrario alla domanda.
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