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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02680/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

I lavoratori, tutti macchinisti, avevano agito per ottenere il computo nella retribuzione dovuta durante le ferie di alcune indennità percepite in costanza di rapporto, in particolare le voci per condotta, riserva e assenza dalla residenza, con conseguente condanna della società al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo 1 gennaio 2013-31 dicembre 2018. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo provata la pretesa sulla base di buste paga, contratti collettivi e conteggi; la Corte d’appello aveva confermato, escludendo anche la prescrizione. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell’art. 10 d.lgs. 66/2003, dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2109 c.c., sostenendo che la nozione eurounitaria di retribuzione feriale non sarebbe automaticamente applicabile al diritto interno; (2) violazione dell’art. 36 Cost., dell’art. 2109 c.c. e del contratto collettivo aziendale, perché le voci controverse sarebbero escluse dalla retribuzione feriale; (3) ulteriore violazione dell’art. 7 della direttiva, insistendo sul fatto che la retribuzione durante le ferie debba essere solo "paragonabile" a quella ordinaria e che, nel caso concreto, la riduzione sarebbe stata irrisoria e non dissuasiva, con richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla CGUE; (4) violazione dell’art. 2948 c.c. in relazione all’art. 18 Statuto dei lavoratori, come modificato dalla l. 92/2012, per contestare la decorrenza della prescrizione fino alla cessazione del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, confermando che, in materia di ferie retribuite, rileva la nozione europea di retribuzione, comprensiva degli importi collegati all’esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, e che il giudice di merito aveva correttamente apprezzato la natura delle indennità richieste e la loro idoneità potenzialmente dissuasiva rispetto al godimento delle ferie. Ha inoltre escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale, poiché la questione era già stata più volte chiarita dalla CGUE. Quanto al quarto motivo, ha confermato che, per i crediti non prescritti alla data di entrata in vigore della l. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. La società ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 7 della direttiva 2003/88/CE

    La retribuzione durante le ferie deve mantenere il lavoratore in una situazione economicamente paragonabile a quella del periodo lavorativo, per evitare effetti dissuasivi sul godimento del riposo annuale; la nozione include gli importi collegati all’esecuzione delle mansioni e allo status professionale.

  • art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003

    È letto in conformità alla disciplina eurounitaria sulle ferie retribuite e alla relativa interpretazione della CGUE.

  • art. 36 Cost.

    È richiamato come parametro interno della retribuzione feriale, da interpretare in armonia con la disciplina eurounitaria.

  • art. 2109 c.c.

    La disciplina codicistica delle ferie deve essere coordinata con la nozione europea di retribuzione durante le ferie.

  • art. 18 della l. n. 300 del 1970

    Dopo le modifiche della l. n. 92 del 2012, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non è assistito da un regime di stabilità tale da impedire la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto.

  • art. 2948 c.c.

    Per i crediti retributivi non prescritti alla data di entrata in vigore della l. 92/2012, il termine prescrizionale decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.

  • art. 2935 c.c.

    Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, identificato nel caso concreto con la cessazione del rapporto.

  • art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama i propri precedenti recenti come base argomentativa per la decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato quale parametro per l’importo dell’ulteriore contributo unificato dovuto.

  • art. 288, comma 3, TFUE

    Il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno in modo conforme alle finalità del diritto dell’Unione.

Massime di principio

  • In tema di ferie retribuite, la retribuzione dovuta al lavoratore non coincide necessariamente con ogni emolumento percepito in servizio, ma comprende gli importi che abbiano un collegamento intrinseco con le mansioni svolte e con lo status professionale del dipendente, quando la loro omissione possa dissuadere dal godimento delle ferie.
  • La valutazione circa la natura delle singole voci retributive e la loro idoneità a incidere in modo dissuasivo sulla fruizione delle ferie appartiene al giudice di merito, purché sia sorretta da motivazione plausibile e coerente con il diritto eurounitario.
  • Le pronunce della CGUE in materia di interpretazione del diritto dell’Unione hanno efficacia vincolante per il giudice nazionale, che deve interpretare il diritto interno, per quanto possibile, in conformità alle finalità della disciplina europea.
  • Non è necessario il rinvio pregiudiziale alla CGUE quando la questione interpretativa sia già stata chiarita dalla giurisprudenza europea e la controversia riguardi soprattutto l’applicazione di principi già consolidati al caso concreto.
  • Per i crediti retributivi maturati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto, poiché le modifiche legislative sopravvenute hanno inciso sul regime di stabilità del rapporto rilevante ai fini della decorrenza in costanza di rapporto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaPrescrizionePrimato del diritto dell'Unione europeaRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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