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Sentenza

Sentenza n. 12385/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, della Delibera dell’Organismo di Vigilanza e Tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari -OMISSIS- del 15 aprile 2025 relativa al procedimento-OMISSIS-, notificata via pec nel domicilio eletto il 16 aprile 2025, di adozione nei confronti del Sig. -OMISSIS--OMISSIS- della sanzione cautelare di sospensione dall’esercizio dell’attività di consulente finanziario per un periodo di un anno, ai sensi dell’art. 7-septies, comma 2, del TUF (D.Lgs 50/98) e di ogni ulteriore atto connesso, preparatorio, presupposto e conseguenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202506446

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera recante la sospensione cautelare per un anno dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, d.lgs. 58/1998

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto un unico articolato motivo di violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando che l'Organismo di vigilanza non avrebbe identificato né valutato i reati contestati nel procedimento penale pendente, né verificato l'idoneità delle relative circostanze a pregiudicare gli interessi del mercato mobiliare. Ha inoltre denunciato la violazione del diritto di difesa per la mancata concessione di un termine per controdedurre, l'eccessiva durata dell'intervallo tra la comunicazione dell'assunzione della qualità di imputato e l'avvio del procedimento di sospensione, ritenuta incompatibile con la natura cautelare della misura, e la violazione del principio di proporzionalità, in relazione alla risalenza dei fatti e al carattere circoscritto della platea delle persone offese. In corso di causa, il giudice ha rilevato d'ufficio, previo avviso ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile sopravvenuta carenza di interesse, poiché la sospensione annuale aveva esaurito i propri effetti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché alla data della decisione la sospensione annuale era già integralmente cessata e l'annullamento non avrebbe prodotto un'utilità concreta. Il Collegio ha aggiunto che, anche riconoscendo un eventuale interesse morale o reputazionale alla decisione, il ricorso sarebbe stato comunque infondato. Ha escluso la fondatezza della censura relativa alla mancata valutazione del procedimento penale, rilevando che tale procedimento non aveva costituito oggetto delle valutazioni poste a base della delibera impugnata. Ha ritenuto giustificato il periodo di tredici mesi tra la comunicazione della qualità di imputato e l'avvio del procedimento, necessario all'acquisizione degli elementi istruttori per le valutazioni previste dall'art. 181, comma 1, del Regolamento intermediari; l'obbligo di comunicazione entro dieci giorni previsto dall'art. 153 del medesimo regolamento non stabilisce un termine per la conclusione degli adempimenti istruttori dell'amministrazione. L'attualità dell'esigenza cautelare derivava dalla perdurante pendenza del procedimento penale al momento dell'adozione della misura. Quanto alla proporzionalità, il TAR ha ribadito l'ampia discrezionalità dell'amministrazione e il limite del sindacato giudiziale ai vizi macroscopici, quali errore di fatto evidente, illogicità intrinseca, sproporzionalità o irragionevolezza. Tali vizi non sono stati provati; l'amministrazione aveva considerato la risalenza dei fatti e la limitata platea delle persone offese, ritenendole recessive rispetto alla gravità delle ipotesi di reato e allo strepitus fori. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 7-septies, comma 2, d.lgs. 58/1998

    sanzione cautelare di sospensione dall’esercizio dell’attività di consulente finanziario per un periodo di un anno

    La disposizione costituisce la base normativa della misura cautelare di sospensione adottata nei confronti del consulente finanziario.

  • art. 181, comma 1, Regolamento intermediari

    La norma richiede all'amministrazione di svolgere le valutazioni pertinenti, previa acquisizione degli elementi istruttori necessari.

  • art. 153, Regolamento intermediari

    obbligo di comunicazione della qualità di imputato entro dieci giorni

    Il termine previsto per la comunicazione da parte dell'interessato non fissa anche un termine entro il quale l'amministrazione debba concludere gli adempimenti istruttori.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    Il ricorso è improcedibile quando, per il venir meno degli effetti dell'atto impugnato, l'annullamento non è più idoneo a procurare un'utilità concreta al ricorrente.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice ha previamente avvisato le parti della possibile rilevabilità d'ufficio della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 62 c.p.a.

    È stata richiamata quale base dell'appello cautelare proposto contro l'ordinanza di rigetto della tutela cautelare.

Massime di principio

  • La cessazione degli effetti di una misura amministrativa a durata determinata determina l'improcedibilità del ricorso di annullamento quando il ricorrente non dimostri una concreta utilità residua conseguibile mediante la decisione; il mero interesse morale o reputazionale può rilevare solo se specificamente dedotto e idoneo a sorreggere l'interesse attuale alla pronuncia.
  • Il termine previsto per comunicare all'amministrazione l'assunzione della qualità di imputato non equivale, in assenza di un'espressa previsione normativa, a un termine entro il quale l'amministrazione deve concludere l'istruttoria e adottare la misura cautelare.
  • La perdurante pendenza del procedimento penale al momento dell'adozione della misura può fondare l'attualità dell'esigenza cautelare, anche se tra la comunicazione della qualità di imputato e l'avvio del procedimento amministrativo sia decorso un periodo significativo, quando tale intervallo sia giustificato dall'acquisizione degli elementi istruttori necessari.
  • Le misure cautelari adottate dall'autorità di vigilanza nell'ambito della tutela del mercato mobiliare sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa; il sindacato giurisdizionale resta circoscritto alla verifica di vizi macroscopici, quali evidente errore di fatto, illogicità intrinseca, sproporzionalità, irragionevolezza o carenza di adeguata motivazione.

Come è indicizzato

MaterieVigilanza bancaria, finanziaria e assicurativaEsercizio della professioneEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaSopravvenuta carenza di interesseEccesso di potere

Testo integrale

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