Cassazione Penale, Sentenza n. 20863/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di riesame e disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere per vari capi d'imputazione (tra cui estorsione, violenza privata e reati con aggravante di tipo mafioso). Il ricorrente, tramite difensore, ha censurato la valutazione dei gravi indizi e delle aggravanti sostenendo: insufficienza e non contemporaneità dei fatti; che le pretese condotte sarebbero spiegabili come normali dinamiche di mercato o come mera violenza privata; mancata prova del metodo mafioso e della persistenza di un'associazione di stampo mafioso; vizi di motivazione sulla qualificazione delle condotte come "estorsione ambientale"; vizio circa l'elemento soggettivo e la configurabilità concorrenziale delle aggravanti; e carenza delle esigenze cautelari in concreto e attualità.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi del ricorso, aderendo alle indicazioni della Corte di Cassazione che aveva annullato con rinvio la precedente ordinanza per incompletezza motivazionale e aveva richiesto una nuova valutazione del quadro probatorio. Il giudice del riesame, conformemente, ha valutato le dichiarazioni dei collaboranti, le intercettazioni, le dichiarazioni delle vittime/proprietari e il contesto storico di controllo mafioso della pastorizia nella valle del Belice, ravvisando gravi indizi di estorsione ambientale e la sussistenza delle aggravanti in relazione a taluni capi (e la compatibilità tra aggravante ex art. 416-bis.1 e quella prevista dall'art. 628, comma terzo, n. 3). Ha inoltre ritenuto fondate le esigenze cautelari anche in considerazione della perseveranza delle condotte e dei contatti con il gruppo mafioso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato in relazione al concorso di reati; utilizzato per inquadrare plurime imputazioni collegate tra loro.
art. 629 c.p. (estorsione), comma secondo
Interpretato alla luce della giurisprudenza sull'estorsione "ambientale": può esserci estorsione anche senza esplicite e formali minacce se l'azione è percepita come intimidatoria nel contesto di dominio di un'organizzazione criminale.
art. 416-bis.1 c.p.
Usata quale aggravante/valutazione della rilevanza del collegamento con l'associazione di tipo mafioso; applicata quando la condotta contribuisce ad agevolare o rafforzare il controllo dell'associazione su un settore economico.
art. 610 c.p.
Richiamato in relazione al reato di violenza privata; la valutazione ha tenuto conto del contesto intimidatorio complessivo e della percezione della vittima.
art. 339 c.p.
Citat o fra le imputazioni (capo 8), richiamata nel contesto delle condotte contro terzi; l'interpretazione emerge nella valutazione complessiva dei fatti contestati.
art. 628, comma terzo, n. 3 c.p. (richiamato dall'art. 629)
La Corte ha ritenuto che l'aggravante prevista da questo articolo può concorrere con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, essendo compatibile la qualificazione del metodo mafioso con la provenienza della minaccia/violenza da persone riconducibili alla criminalità organizzata.
art. 275, comma 3 c.p.p.
Richiamato in relazione alla presunzione cautelare: la legge presuppone esigenze cautelari in presenza di determinate fattispecie, ma la decisione ha motivato anche su elementi concreti di perseveranza criminale e collegamenti.
art. 391-bis, comma 2 c.p.p.
Men tionato perché il ricorrente ha depositato informazioni rese in sede di indagini difensive; la norma regola le indagini difensive e la produzione di elementi nuovi a sostegno della difesa.
art. 94 (riferimento procedurale finale)
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione (richiamo formale procedurale per esecuzione della sentenza).
Massime di principio
- In contesti territoriali soggetti al controllo di organizzazioni mafiose, condotte che appaiono apparentemente "ordinarie" o prive di minacce esplicite possono essere valutate come estorsione "ambientale" se la vittima percepisce un'effettiva costrizione derivante dal dominio mafioso.
- La sussistenza dell'aggravante di tipo mafioso (art. 416-bis.1) può essere valutata anche quando la singola condotta non sia esplicitamente violenta, purché sia idonea a rafforzare il controllo dell'associazione su un settore economico.
- Le aggravanti previste da diverse norme (es. art. 628 comma terzo n. 3 e art. 416-bis.1) possono concorrere quando rispettano profili diversi (modalità mafiose e provenienza della minaccia da soggetti riconducibili a organizzazioni criminali).
- La prova dei gravi indizi può fondarsi su un insieme di elementi convergenti: dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, dichiarazioni dei proprietari e la complessiva percezione di timore nella comunità.
- La storia personale dell'indagato, la sua fama e i suoi precedenti rapporti con sodalizi mafiosi e la percezione comunitaria sono elementi rilevanti nella valutazione dell'intensità intimidatoria e delle esigenze cautelari.
- Per la difesa in situazioni analoghe è strategico: (a) dimostrare che le dinamiche erano economiche/di mercato e non intimidatorie; (b) produrre testimonianze e prove contemporanee che smentiscano la percezione di timore; (c) mettere in discussione la credibilità degli oramai collaboranti o delle interpretazioni delle intercettazioni.
- Nelle decisioni di riesame cautelare occorre che il giudice colleghi il quadro contestuale alle singole condotte: incongruenze motivazionali possono determinare l'annullamento in sede di Cassazione e il rinvio per nuova valutazione.
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