Cassazione Penale, Sentenza n. 45445/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione con unico motivo: violazione degli artt. 56 c.p. e 125 c.p.p. e vizio di motivazione. La difesa contestava la qualificazione dell'elemento soggettivo operata dai giudici di merito, sostenendo che nel caso concreto fosse configurabile il dolo eventuale (incompatibile con la fattispecie del reato tentato) anziché il dolo diretto nella forma alternativa come ritenuto dal giudice di primo grado e confermato dalla Corte d'appello. Si contestava quindi la mancata risposta alle specifiche deduzioni di appello e la carenza motivazionale della sentenza di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza di appello non soffrisse del vizio di motivazione denunciato perché la Corte d'appello aveva integralmente richiamato e condiviso la ricostruzione del giudice di primo grado (effetto della cosiddetta "doppia conforme"). Sulla base degli elementi probatori richiamati (conversazioni intercettate, celle telefoniche, consegna di guanti, presenza nella zona, guida del veicolo, conoscenza della presenza di armi e attesa del ritorno dei complici), è stato ritenuto che Somma avesse partecipato alla fase preparatoria con consapevolezza dell'uso delle armi e della possibilità che venisse realizzato l'evento più grave, giustificando la qualificazione del dolo diretto nella forma alternativa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Richiamato dalla difesa come norma relativa all'elemento soggettivo (dolo), ma la Corte non ha ritenuto fondata la censura: i giudici di merito hanno ritenuto provata la sussistenza del dolo diretto nella forma alternativa.
art. 125 cod. proc. pen.
Invocato dalla difesa in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ha valutato che non sussiste carenza motivazionale, avendo la Corte d'appello aderito e richiamato la motivazione di primo grado.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che disciplina il controllo in cassazione sul vizio di motivazione in grado di appello; la Corte ha applicato i criteri giurisprudenziali per verificare l'eventuale carenza di motivazione e ha ritenuto la censura infondata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o dolosamente temerario; la Corte ha condannato il ricorrente ai sensi di tale articolo.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui non è possibile escludere a priori la responsabilità (anche per colpa) nella proposizione del ricorso; utilizzata per motivare la condanna alla somma nella Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se la Corte d'appello condivide esplicitamente e richiama la motivazione del giudice di primo grado, la Cassazione può considerare le due decisioni come un unico corpo motivazionale (cd. "doppia conforme") e ritenere non sussistente il vizio di motivazione.
- Per differenziare dolo eventuale e dolo diretto (anche nella forma alternativa) conta la concretezza degli elementi probatori: partecipazione alla fase preparatoria, consegna di strumenti, presenza e consapevolezza delle armi e del piano criminoso possono giustificare la qualificazione del dolo diretto in forma alternativa.
- Nella censura per carenza motivazionale in appello è necessario indicare specifiche doglianze decisive e dimostrare che il giudice d'appello non le abbia affrontate; l'assenza di una tale dimostrazione rende la censura spesso inammissibile o infondata in Cassazione.
- La sussunzione dell'elemento soggettivo nelle fattispecie di tentativo richiede una valutazione puntuale della prevedibilità e volontà dell'evento; la mera possibilità che l'evento si verifichi (dolo eventuale) è distinta dall'accettazione consapevole del rischio quando gli elementi dimostrano la volontà o la previsione dell'esito più grave.
- Proporre un ricorso in Cassazione senza fondamento può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); è opportuno valutare attentamente la fondatezza delle questioni di diritto e di fatto prima di adire la Suprema Corte.
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