Cassazione Civile, Ordinanza n. 04946/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato imposta di registro in misura proporzionale su una sentenza resa ex art. 2932 c.c., che aveva disposto il trasferimento di terreni a favore di promissari acquirenti subordinando l’effetto traslativo al pagamento del prezzo. Il contribuente ha impugnato l’atto sostenendo che la sentenza non dovesse essere tassata in misura proporzionale ma fissa, perché il pagamento del prezzo non integrerebbe una condizione meramente potestativa; inoltre ha dedotto che, nel caso concreto, il pagamento dipendeva anche da circostanze oggettive, come la mancanza di liquidità degli acquirenti, richiamando anche una successiva scrittura transattiva. In cassazione ha denunciato violazione dell’art. 27 d.P.R. 131/1986, dell’art. 1 della Tariffa allegata e degli artt. 2 e 10 d.lgs. 347/1990, censurando l’equiparazione della sentenza ex art. 2932 c.c. a un atto sottoposto a condizione meramente potestativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l’orientamento secondo cui la sentenza ex art. 2932 c.c., quando il trasferimento è subordinato al pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente, è soggetta a imposta di registro in misura proporzionale, perché tale pagamento è assimilato a una condizione meramente potestativa dell’acquirente e quindi è fiscalmente irrilevante ai sensi dell’art. 27, comma 3, d.P.R. 131/1986. La Corte ha aggiunto che, ai fini dell’imposta di registro, rilevano solo contenuto ed effetti dell’atto da registrare, senza poter valorizzare elementi estranei o documenti successivi alla sentenza, come la scrittura transattiva richiamata dal ricorrente. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione dell’ufficio; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
La sentenza costitutiva che produce il trasferimento del bene subordinandolo al pagamento del prezzo rileva ai fini fiscali come atto traslativo; il pagamento del corrispettivo è valutato come elemento assimilabile a condizione meramente potestativa dell’acquirente.
art. 27 d.P.R. n. 131/1986
Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, per condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell’acquirente; perciò la sentenza ex art. 2932 c.c. è tassabile in misura proporzionale.
art. 1 Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986
Richiamato dal ricorrente per sostenere la tassazione in misura fissa, ma ritenuto non idoneo a superare l’applicazione dell’art. 27 d.P.R. 131/1986.
artt. 2 e 10 d.lgs. n. 347/1990
Richiamati dal ricorrente nel motivo di ricorso, ma non ritenuti decisivi rispetto alla qualificazione fiscale della sentenza ex art. 2932 c.c.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, la tassazione dell’atto va determinata in base al contenuto e agli effetti risultanti dall’atto stesso, senza ricorrere a elementi estranei o a documenti successivi alla sua formazione.
- La sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 2932 c.c. che disponga il trasferimento del bene subordinandolo al pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente è assoggettata a imposta di registro in misura proporzionale, perché il pagamento è assimilato a condizione meramente potestativa dell’acquirente e quindi è fiscalmente irrilevante.
- Ai fini dell’art. 27 d.P.R. 131/1986, la volontà dell’acquirente che decide se pagare il prezzo dopo avere già intrapreso l’azione ex art. 2932 c.c. è valutata come volontà rilevante per l’atto, non come condizione sospensiva rilevante in senso civilistico.
- Le eventuali difficoltà economiche o ragioni soggettive che abbiano impedito il pagamento del prezzo non incidono sulla qualificazione fiscale della sentenza, se il titolo da registrare già esprime un trasferimento condizionato alla scelta dell’acquirente di adempiere.
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