Cassazione Penale, Sentenza n. 32361/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Velletri che, in opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 al rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, aveva respinto l'opposizione. Il ricorrente deduceva incompetenza funzionale del giudice civile, mancanza o apparente carenza di motivazione e violazioni degli artt. 76, 79 e 99 d.P.R. n. 115/2002. Sul piano fattuale il ricorso contestava che il primo giudice (GIP) aveva respinto l'istanza per mancata indicazione del reddito, mentre nella dichiarazione allegata risultavano redditi per 2016 (euro 4.508,80) e per 2017 (reddito annuo indicato pari a euro 8.400,00). Il provvedimento impugnato, invece, pur riconoscendo la dichiarazione, aveva valorizzato diversamente il reddito del 2016 come "risparmio" e aveva omesso di considerare rilevante il reddito del 2017, che era l'ultimo reddito rilevante ai sensi dell'art. 76 per un'istanza presentata il 29/11/2017.
La decisione
La Corte ha accolto il motivo principale: il provvedimento impugnato era viziato perché aveva deciso sulla base di una diversa ratio rispetto a quella del primo giudice (il GIP), violando il principio secondo cui l'opposizione ex art. 99 è un rimedio impugnatorio con effetto devolutivo e non consente di rigettare per motivi diversi da quelli del primo giudice (divieto di "reformatio in pejus"). La Corte ha inoltre rilevato una errata valutazione del reddito, evidenziando che, ai fini dell'ammissione al patrocinio, rileva la dichiarazione relativa all'anno per il quale era sorta l'obbligazione di presentazione (anno 2017) e non una valutazione apodittica del reddito 2016 come semplice risparmio. Conseguentemente ha annullato il provvedimento impugnato e rinviato per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Velletri, demandando anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'opposizione prevista dall'art. 99 è qualificata come strumento impugnatorio con effetto devolutivo: il giudice che decide l'opposizione non può rigettare per ragioni diverse da quelle addotte dal primo giudice (principio del divieto di reformatio in pejus).
art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Per la determinazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato vale la dichiarazione relativa all'ultimo anno per il quale, al momento della presentazione dell'istanza, era sorto l'obbligo di presentazione (qui: anno 2017), anche se la dichiarazione non fosse materialmente prodotta.
art. 79 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma evocata nella contestazione ma non utilizzata come punto decisivo nella motivazione della Corte; non emerge un'interpretazione specifica nel testo della sentenza ad essa riferita.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 15694 del 17/01/2020 (Rv. 279239 - 01)
Conferma il principio secondo cui, ai fini dell'ammissione al patrocinio, rileva la dichiarazione relativa all'anno la cui obbligazione di presentazione è maturata al momento del deposito dell'istanza.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 18697 del 21/03/2018 (Rv. 273254 - 01)
Ribadisce il carattere impugnatorio dell'opposizione ex art. 99 e il divieto per il giudice di adottare decisioni fondate su motivi diversi da quelli del primo giudice (divieto di reformatio in pejus).
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 12491 del 02/03/2011 (Rv. 250134 - 01)
Ulteriore richiamo dottrinario/giurisprudenziale a sostegno del principio della devolutività dell'impugnazione e dei limiti del sindacato di merito in sede di opposizione ex art. 99.
Massime di principio
- L'opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 va intesa come rimedio impugnatorio: il giudice che decide l'opposizione non può rigettare per motivi diversi da quelli addotti dal primo giudice (divieto di reformatio in pejus).
- Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rileva la dichiarazione relativa all'ultimo anno per il quale, al momento della domanda, era sorto l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche se tale dichiarazione non è materialmente prodotta.
- Il giudice deve motivare adeguatamente le valutazioni sulla sussistenza del reddito; non sono ammissibili affermazioni apodittiche che qualificano redditi dichiarati come "risparmi" senza adeguata istruttoria o riferimento alle dichiarazioni rilevanti.
- Se il provvedimento di secondo grado decide su basi diverse da quelle del primo giudice e ciò incide sulla posizione del ricorrente, è probabile l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.
- Le parti costituite (es. Ministeri) possono dedurre il dissenso, ma la decisione del giudice di legittimità si fonda sulla corretta applicazione delle norme procedurali e sulla verificabilità formale e sostanziale delle dichiarazioni reddituali.
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