Circolare n. 26 del 13/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti sull'obbligo, vigente dal 1° luglio 2022, di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute verso/da soggetti non stabiliti in Italia (esterometro). Vengono definiti ambito soggettivo e oggettivo, regole tecniche di compilazione dei file XML da inviare tramite SdI, termini di trasmissione, casi di esclusione (bolletta doganale, fattura elettronica via SdI, acquisti sotto soglia), nonché obblighi e modalità di conservazione dei documenti e validità fiscale dei file TD17/TD18/TD19.
Chiarimenti in tema di esterometro
Punti principali
Ambito di applicazione
L'obbligo riguarda tutte le operazioni con soggetti non stabiliti in Italia, inclusi consumatori finali, e non è limitato alle sole operazioni rilevanti ai fini IVA. Eccezioni: operazioni con bolletta doganale, fatture elettroniche transitanti per SdI e acquisti non territoriali ai fini IVA di importo <= 5.000 euro per singola operazione.
Soggetti obbligati
Tutti i soggetti tenuti alla fatturazione elettronica tramite SdI sono obbligati all'esterometro: imprese, professionisti, enti non commerciali (per la parte commerciale) e contribuenti in regime forfettario. Fase transitoria per nuovi soggetti con scaglioni temporali; obbligo generalizzato dal 1° gennaio 2024.
Formato e controlli dei file XML
La trasmissione avviene tramite SdI con file XML conformi alle Specifiche Tecniche versione 1.7. SdI esegue controlli formali sui campi obbligatori; i dati obbligatori devono essere coerenti con i documenti/fatture emessi o ricevuti.
Campo descrizione semplificato
Per semplificare, nel campo <Descrizione> del file XML è ammesso indicare 'BENI', 'SERVIZI' o 'BENI E SERVIZI' invece del dettaglio quando si rimanda alla descrizione presente nella fattura/documento originario.
Termini di trasmissione per le operazioni attive
I dati delle operazioni attive verso l'estero vanno trasmessi entro i termini di emissione della fattura o del documento che ne certifica il corrispettivo (ad es. per cessioni intracomunitarie entro il 15° giorno del mese successivo all'effettuazione).
Termini di trasmissione per le operazioni passive
I dati relativi agli acquisti ricevuti da soggetti esteri devono essere trasmessi entro il 15° giorno del mese successivo alla ricezione del documento comprovante l'operazione o all'effettuazione dell'operazione (individuazione del momento ai sensi dell'art. 6 del decreto IVA).
Esportazioni/importazioni e bolletta doganale
L'emissione di una bolletta doganale o la ricezione/emissione di fattura elettronica via SdI escludono l'obbligo di trasmissione dell'esterometro (assenza dell'obbligo, non divieto di invio).
Tipi documento TD17/TD18/TD19 e valenza fiscale
I file con tipo documento TD17, TD18 e TD19 e le relative ricevute SdI costituiscono prova dell'adempimento. Possono svolgere funzione di integrazione/autofattura (con effetti fiscali e obblighi di conservazione) ma non è obbligatorio integrare/autofatturare esclusivamente tramite SdI.
Effetti della trasmissione sui termini fiscali
La tempistica dell'invio serve ai fini dell'adempimento comunicativo e delle sanzioni correlate; non modifica autonomamente i termini di fatturazione, registrazione, liquidazione dell'IVA né il diritto alla detrazione, salvo che l'invio costituisca autofattura sostitutiva rispetto al documento originario.
Conservazione dei documenti e dei file XML
Le fatture elettroniche transitanti per SdI devono essere conservate elettronicamente secondo la normativa vigente; i file XML trasmessi per l'esterometro sono documenti fiscalmente rilevanti e devono anch'essi essere conservati. È possibile utilizzare il servizio gratuito di conservazione dell'Agenzia; in mancanza, la fattura originaria ricevuta/emessa extra SdI va comunque conservata (analogica o elettronica). Allegare il PDF della fattura al file XML è ammesso per assolvere alla conservazione se si aderisce al servizio AE.
Imposta di bollo
Se nel file XML è valorizzato il campo BolloVirtuale con 'SI', l'informazione viene esposta nell'elenco del portale 'Fatture e Corrispettivi' per il calcolo e il pagamento dell'imposta di bollo tramite F24.
Sanzioni e vigilanza
Il mancato o tardivo invio dei dati costituisce violazione soggetta a sanzioni specifiche; le Direzioni regionali e provinciali devono vigilare sull'applicazione delle istruzioni contenute nella circolare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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