Circolare n. 25 del 11/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti operativi sui crediti d'imposta riconosciuti alle imprese "energivore" e "non energivore" per i consumi del primo e secondo trimestre 2022 (requisiti soggettivi/oggettivi, calcolo del costo medio e del credito, documentazione e regole di utilizzo/cessione) e ulteriori precisazioni sul contributo straordinario previsto per operatori energetici. Sono delineate modalità di computo della "componente energia", il trattamento di imposte e sussidi, criteri per multisito, autoconsumo, fatture e tempistiche, nonché disposizioni sulla tracciabilità e cessione dei crediti.
Crediti d'imposta per acquisto di energia elettrica per imprese "energivore" e "non energivore" (primo e secondo trimestre 2022) e contributo straordinario contro il caro bollette - Risposte a quesiti
Punti principali
Beneficiari e norme di riferimento
Crediti d'imposta introdotti dai decreti Sostegni-ter, Energia e Ucraina per imprese "energivore" (20% primo trim.; 20% poi 25% secondo trim.) e "non energivore" (12% poi 15% secondo trim.) a condizione che il costo medio della componente energia sia aumentato oltre il 30%.
Iscrizione elenco e sessione suppletiva
Le imprese iscritte nell'elenco "energivore" con sessione suppletiva rientrano nei benefici e possono fruire del credito anche per i costi di gennaio 2022; la decorrenza 1° febbraio riguarda solo gli oneri generali.
Nozione di componente energia
La componente energia comprende prezzo, perdite, commercializzazione, dispacciamento e le garanzie di origine (GO); tali voci vanno incluse sia nella verifica del requisito del +30% sia nel calcolo del credito.
Calcolo del costo medio e confronto trimestrale
Il costo medio kWh = totale componente energia (come definita) diviso per consumo effettivo del trimestre; il confronto tra trimestri (es. 2019 vs 2022) va fatto complessivamente anche per clienti multisito.
Trattamento di IVA, imposte e sussidi
Per verificare il requisito del +30% il costo deve essere calcolato al netto delle imposte e detratti eventuali sussidi (intesi come benefici in euro/MWh o in conto esercizio). Per il calcolo del credito, invece, la base è la spesa per componente energia al netto delle imposte, ma non si detrae il valore dei sussidi (il credito è cumulabile con sussidi purché non si superi il costo sostenuto).
Dispacciamento
Nel calcolo del costo medio si utilizza il costo effettivamente applicato dal fornitore: se il dispacciamento è fatturato separatamente va considerato; se inglobato, si usa il prezzo totale fatturato, senza rifarsi ai valori ARERA.
Autoproduzione, autoconsumo e prezzo unico nazionale
Per autoconsumo il credito per il secondo trimestre si determina con il prezzo convenzionale pari alla media del Prezzo Unico Nazionale del trimestre, dato disponibile solo a chiusura del trimestre: pertanto il credito va determinato solo al termine del periodo di riferimento.
Molteplicità POD e calcolo del credito
I requisiti e i calcoli della media vanno effettuati cumulativamente per impresa considerando tutti i POD; il credito può essere computato su singola fattura (anche riferita a un singolo POD).
Documentazione richiesta e fatture
Occorrono fatture di acquisto che documentino consumi effettivi; sono ammesse le "fatture di cortesia" se univocamente collegate alla fattura elettronica. Consumi stimati non valgono: vanno usati i consumi reali indicati nelle fatture di conguaglio.
Termine per fatture e utilizzabilità del credito
Il credito d'imposta è utilizzabile entro il 31 dicembre 2022: fatture emesse dopo tale data non consentono beneficio per i consumi fatturati successivamente.
Cedibilità e tracciabilità del credito
La cessione è ammessa solo per intero: l'ammontare cedibile è il credito trimestrale maturato; l'utilizzo parziale in compensazione impedisce la cessione della parte restante. Provvedimento del 30/6/2022 stabilisce regole di tracciabilità e sancisce che l'uso in F24 esclude la successiva cessione di quel credito.
Vendite fuori rete pubblica
La vendita di energia tra produttore e impresa senza passare dalla rete pubblica non ostacola il riconoscimento del beneficio, purché i requisiti siano soddisfatti e la fornitura sia documentata con fatture.
Contributo straordinario (prelievo) e territorialità IVA
Chiarimenti sulla simmetria tra operazioni attive e acquisti non territorialmente rilevanti ai fini IVA: tali operazioni non concorrono alla base del contributo se anche gli acquisti ad esse afferenti sono territorialmente non rilevanti. È prevista una tutela della buona fede (nessuna sanzione) se l'integrazione del versamento viene effettuata tempestivamente.
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