Circolare n. 30 del 29/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare allinea la prassi dell'Agenzia al recente orientamento della Corte di Cassazione, estendendo l'esenzione dall'imposta di registro prevista dall'art.46 della legge n.374/1991 a tutti gli atti e provvedimenti relativi a controversie di valore non superiore a 1.033 euro, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario. Si precisa l'applicazione anche agli atti per i quali l'imposta si applica in misura fissa (Nota II) e i limiti dell'esenzione rispetto alle disposizioni negoziali contenute in atti o contratti non registrati. Le strutture territoriali sono invitate a riesaminare il contenzioso pendente e ad adeguare le pretese tributarie.
Articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374 - Cause il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e atti e provvedimenti ad esse relativi – Esenzione dall’imposta di registro. Ambito applicativo.
Punti principali
Estensione dell'ambito applicativo
L'esenzione prevista dall'art.46 legge n.374/1991 si applica a tutti gli atti e provvedimenti relativi a controversie di valore ≤ €1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito, superando le precedenti indicazioni di prassi.
Giurisprudenza di riferimento
La posizione si fonda su pronunce della Corte di Cassazione (es. ordinanze 4/12/2018 n.31278; 2/10/2020 n.21050; 22/2/2021 n.4725; 3/3/2021 nn.5857-5858) che hanno interpretato l'art.46 in senso estensivo per tutelare le controversie di minimo valore.
Applicazione agli atti con imposta fissa (Nota II)
L'esenzione opera anche per gli atti per i quali l'imposta di registro si applica in misura fissa ai sensi della Nota II (atti che dispongono pagamenti soggetti a IVA): in tali casi non è dovuta neanche l'imposta fissa.
Limitazioni dell'esenzione
Non si estende alle disposizioni negoziali contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati enunciati nell'atto dell'autorità giudiziaria; tali disposizioni restano soggette a tassazione ai sensi dell'art.22 del d.P.R. n.131/1986.
Gestione del contenzioso pendente
Si invita a riesaminare i procedimenti pendenti e, se la liquidazione è stata fatta secondo criteri non conformi, ad abbandonare la pretesa tributaria con le modalità di rito, chiedendo la cessazione della materia e valutando la compensazione delle spese di giudizio ove opportuno.
Vigilanza e attuazione
Le Direzioni regionali devono vigilare affinché le Direzioni provinciali e gli Uffici dipendenti applichino le istruzioni e i principi enunciati nella circolare.
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