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Circolare

Circolare n. 30 del 29/07/2022

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare allinea la prassi dell'Agenzia al recente orientamento della Corte di Cassazione, estendendo l'esenzione dall'imposta di registro prevista dall'art.46 della legge n.374/1991 a tutti gli atti e provvedimenti relativi a controversie di valore non superiore a 1.033 euro, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario. Si precisa l'applicazione anche agli atti per i quali l'imposta si applica in misura fissa (Nota II) e i limiti dell'esenzione rispetto alle disposizioni negoziali contenute in atti o contratti non registrati. Le strutture territoriali sono invitate a riesaminare il contenzioso pendente e ad adeguare le pretese tributarie.

Articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374 - Cause il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e atti e provvedimenti ad esse relativi – Esenzione dall’imposta di registro. Ambito applicativo.

Punti principali

Estensione dell'ambito applicativo

L'esenzione prevista dall'art.46 legge n.374/1991 si applica a tutti gli atti e provvedimenti relativi a controversie di valore ≤ €1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito, superando le precedenti indicazioni di prassi.

Giurisprudenza di riferimento

La posizione si fonda su pronunce della Corte di Cassazione (es. ordinanze 4/12/2018 n.31278; 2/10/2020 n.21050; 22/2/2021 n.4725; 3/3/2021 nn.5857-5858) che hanno interpretato l'art.46 in senso estensivo per tutelare le controversie di minimo valore.

Applicazione agli atti con imposta fissa (Nota II)

L'esenzione opera anche per gli atti per i quali l'imposta di registro si applica in misura fissa ai sensi della Nota II (atti che dispongono pagamenti soggetti a IVA): in tali casi non è dovuta neanche l'imposta fissa.

Limitazioni dell'esenzione

Non si estende alle disposizioni negoziali contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati enunciati nell'atto dell'autorità giudiziaria; tali disposizioni restano soggette a tassazione ai sensi dell'art.22 del d.P.R. n.131/1986.

Gestione del contenzioso pendente

Si invita a riesaminare i procedimenti pendenti e, se la liquidazione è stata fatta secondo criteri non conformi, ad abbandonare la pretesa tributaria con le modalità di rito, chiedendo la cessazione della materia e valutando la compensazione delle spese di giudizio ove opportuno.

Vigilanza e attuazione

Le Direzioni regionali devono vigilare affinché le Direzioni provinciali e gli Uffici dipendenti applichino le istruzioni e i principi enunciati nella circolare.

Testo integrale

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