Circolare n. 31 del 1/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare precisa l'applicazione delle limitazioni al riporto delle posizioni fiscali nelle scissioni (richiamo alle disposizioni di cui all'art. 172, comma 7), ribadendo l'obiettivo di contrastare il commercio di "bare fiscali". Viene superato, in parte, un precedente chiarimento (Circ. 9/E/2010): la valutazione della "vitalità economica" deve riguardare il compendio trasferito e non automaticamente la società scissa; per rami d'azienda si applicano i test ordinari, per singoli beni occorrono criteri alternativi rappresentativi della capacità del compendio di riassorbire le posizioni fiscali. Si precisa inoltre la possibilità per il contribuente di dimostrare condizioni contrarie e la tutela dell'affidamento per chi si è conformato alla precedente circolare.
Chiarimenti sul riporto delle posizioni fiscali (perdite, interessi passivi riportabili, eccedenze ACE) nelle operazioni di scissione - art. 173, comma 10, TUIR
Punti principali
Normativa di riferimento
Richiamo all'art. 173, comma 10, TUIR e rinvio all'art. 172, comma 7: disciplina il riporto delle perdite, degli interessi indeducibili riportabili e delle eccedenze ACE nelle scissioni.
Finalità delle limitazioni
Evitare operazioni finalizzate alla compensazione artificiosa delle perdite (commercio di "bare fiscali") imponendo limiti al riporto in presenza di assenza di vitalità economica.
Requisiti per il riporto (equity test e test di vitalità)
Equity test: le posizioni possono essere riportate solo fino all'ammontare del patrimonio netto contabile (ultimo bilancio o situazione patrimoniale), rettificato escludendo conferimenti/versamenti negli ultimi 24 mesi. Test di vitalità: il conto economico dell'entità cedente deve evidenziare ricavi e spese per lavoro subordinato (art. 2425 c.c.) almeno superiori al 40% della media degli ultimi due esercizi.
Superamento di precedente chiarimento (Circ. 9/E/2010)
Si supera il passaggio che indicava l'applicazione automatica del test di vitalità in capo alla scissa; la circolare attuale richiede la valutazione della vitalità del compendio effettivamente trasferito.
Valutazione della vitalità per rami d'azienda
Se viene trasferito un ramo d'azienda, il test di vitalità va calcolato con i parametri ordinari (art. 172 e 173) riferendosi ai dati contabili del compendio scisso.
Valutazione della vitalità per beni non integranti un ramo
Se sono trasferiti beni non costituenti ramo d'azienda, mancando i dati contabili richiesti, occorre adottare criteri alternativi (es. esistenza di plusvalori latenti) che rappresentino la capacità del compendio di riassorbire le posizioni fiscali.
Onere probatorio del contribuente
Il contribuente può dimostrare l'esistenza delle condizioni per la disapplicazione delle limitazioni anche tramite criteri alternativi di vitalità adeguati alle caratteristiche dei beni trasferiti.
Tutela dell'affidamento e sanzioni
Per chi si è conformato ai chiarimenti della Circolare 9/E/2010, si invita a valutare l'esclusione delle sanzioni in ossequio al principio di tutela dell'affidamento (art. 10, L. 212/2000).
Istruzioni amministrative
Le Direzioni regionali devono vigilare sull'applicazione delle indicazioni della circolare da parte degli uffici.
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