Circolare n. 29 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti sull'applicazione della disciplina CFC: condizioni di ingresso (ETR test e passive income test) e l'eccezione per attività economica effettiva (esimente), le modalità di fuoriuscita dal regime (anche in caso di variazione degli indici ETR/passive income), il regime di monitoraggio dei valori fiscali/ perdite virtuali e i controlli dell'Amministrazione; inoltre chiarisce i rapporti tra CFC e la disciplina di entry tax (art. 166-bis TUIR) in caso di trasferimento di sede e confluenze straordinarie.
ATAD 1 - Disciplina sulle Società Controllate Estere (CFC), art. 167 TUIR (dlgs 28/11/2018, n.142). Ulteriori chiarimenti
Punti principali
Requisiti di applicazione della disciplina CFC
La CFC si applica se l'entità estera ha un'effettiva tassazione inferiore alla metà di quella italiana (ETR test) e realizza oltre un terzo di passive income; in presenza di tali condizioni il reddito viene imputato per trasparenza al socio residente salvo dimostrazione dell'esimente (attività economica effettiva)
Fuoriuscita dal regime CFC
La circolare chiarisce che la fuoriuscita può avvenire non solo dimostrando l'esimente ma anche qualora, in un esercizio successivo, non ricorrano più l'ETR test e/o il passive income test; il contribuente può alternativamente provare l'esimente o il superamento degli indici per interrompere la tassazione per trasparenza
Regime di monitoraggio e opzione volontaria
Rimane l'obbligo (e la possibilità opzionale irrevocabile) di monitorare e registrare i redditi, le perdite virtuali e i valori fiscali degli asset della CFC per poter utilizzare perdite residue, eccedenze di interessi/ROL e valori aggiornati in successivi periodi di tassazione per trasparenza
Attività di controllo e rischi fiscali
L'Amministrazione effettuerà analisi di rischio per accertare se la mancata dimostrazione dell'esimente sia dovuta a mera semplificazione probatoria o a reale assenza di attività economica; in quest'ultimo caso verranno valutati strumenti quali prezzi di trasferimento, contrasto a esterovestizione, interposizione e verifica del beneficiario effettivo
Trasferimento di sede e disciplina 'entry tax' (art. 166-bis TUIR)
Se una CFC che è stata tassata per trasparenza trasferisce la sede in Italia, i valori fiscali di attività e passività devono riflettere i valori usati ai fini CFC al 31/12 dell'ultimo esercizio di tassazione per trasparenza; i casi in cui la tassazione per trasparenza è avvenuta solo in alcuni periodi vanno valutati caso per caso, facendo riferimento all'ultimo periodo di residenza all'estero rilevante
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