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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04833/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Gela, sostenendo: 1) violazione di legge perché la sentenza avrebbe applicato la pena nonostante l'imputato avesse revocato la propria richiesta/consenso all'applicazione concordata della pena dopo il consenso del Pubblico ministero; 2) omissione nell'accertare la volontarietà della richiesta ai sensi dell'art. 446, comma 5, c.p.p., non avendo il Tribunale disposto la comparizione personale dell'imputato; 3) nullità per violazione del principio di immediatezza della pronuncia (art. 448, comma 1 c.p.p.), atteso che la sentenza è stata pubblicata molte ore dopo la chiusura dell'udienza

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'accordo tra imputato e Pubblico ministero, una volta manifestato il consenso con dichiarazioni congiunte di volontà, costituisce un "negozio giuridico processuale recettizio" divenendo irrevocabile e non modificabile unilateralmente. Ha precisato che l'art. 446, comma 5, c.p.p. mira ad accertare la volontarietà originaria della richiesta/consenso e non a verificare mutamenti sopravvenuti di volontà. Quanto al principio di immediatezza, la Corte ha ritenuto che la sua violazione non comporti nullità della sentenza di patteggiamento ma, al più, una irregolarità, non sanzionata espressamente con nullità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena mediante patteggiamento; richiamata come oggetto della pronuncia impugnata (la sentenza ha applicato la pena ex art. 444).

  • art. 446, comma 5, cod. proc. pen.

    «volontarietà della richiesta o del consenso»

    Strumento per accertare la volontarietà originaria della richiesta di patteggiamento o del consenso dell'imputato; secondo la Corte non riguarda sopravvenuti mutamenti di volontà, ma solo l'assenza di vizio iniziale nella manifestazione della volontà.

  • art. 447, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma collegata alla disciplina del patteggiamento; la Corte non ha riconosciuto nelle disposizioni richiamate un diritto dell'imputato a revocare unilateralmente l'accordo dopo il consenso del PM.

  • art. 448, comma 1 e comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Art. 448 comma 1 detta il principio di immediatezza della pronuncia della sentenza di patteggiamento; la Corte ha interpretato la sua violazione come irregolarità priva di sanzione di nullità. Il comma 2-bis è stato citato dal ricorrente ma non ha portato la Corte a ritenere violata una norma idonea a determinare nullità.

  • art. 525, comma 1, cod. proc. pen.

    «la sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento»

    Usato a titolo comparativo per mostrare che anche norme simili sul principio di immediatezza non sono corredate da sanzioni di nullità; ciò supporta l'interpretazione che la violazione del principio di immediatezza nel patteggiamento sia al massimo irregolarità.

  • art. 177 cod. proc. pen.

    Principio sistematico richiamato per sostenere che l'assenza di una comminatoria di nullità nella norma porta a qualificare la violazione come mera irregolarità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese per il ricorso manifestamente infondato; applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali.

Massime di principio

  • Se l'accordo di patteggiamento è stato manifestato con dichiarazioni congiunte di volontà dell'imputato e del Pubblico ministero, esso assume carattere irrevocabile e non può essere unilateralmente revocato dall'imputato dopo il consenso del PM.
  • L'art. 446, comma 5, c.p.p. serve a verificare la volontarietà originaria della richiesta o del consenso, non a constatare sopravvenuti cambiamenti di volontà dell'imputato intervenuti dopo il consenso del PM.
  • Il giudice, nell'esame della richiesta di patteggiamento, deve accertare l'assenza di vizi originari nella volontà ma non è tenuto a riconsiderare o riaprire l'accordo per mutamenti unilaterali sopravvenuti dell'imputato.
  • La violazione del principio di immediatezza della pronuncia della sentenza di patteggiamento costituisce, di regola, una irregolarità procedurale e non una nullità, salvo che la legge esprima diversamente; quindi non sempre è sufficiente a rendere annullabile la sentenza.
  • Eccezioni all'irrevocabilità dell'accordo possono sussistere soltanto in situazioni particolari espressamente riconosciute (es. sopravvenienza di una norma più favorevole, o modifiche concordate congiuntamente dalle parti), mentre la revoca unilaterale non è normalmente efficace.
  • In casi simili, chi intende impugnare la sentenza per sopravvenuta revoca del consenso dovrebbe valutare se ricorra una delle eccezioni (nuova legge favorevole, accordo congiunto di modifica) o fondare il gravame su vizi originari della volontà piuttosto che su un mutamento successivo.

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