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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27830/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il differimento dell'esecuzione della pena o, in alternativa, la detenzione domiciliare in deroga ai sensi dell'art. 47-ter c.1-ter ord. pen., invocando gravi problemi di salute e producendo una consulenza di parte che avrebbe descritto patologie di elevata gravità e criticità nell'assistenza psichiatrica. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la domanda ritenendo che le relazioni sanitarie ufficiali non confermassero le patologie di maggiore gravità indicate dalla difesa, che le condizioni fossero sostanzialmente stabili e gestibili con terapia farmacologica e che sussistesse una consistente pericolosità sociale del detenuto (con riferimento a precedente periodo di latitanza in Germania). La difesa contestava omissione di valutazione della consulenza di parte e chiedeva ulteriore accertamento peritale; ha inoltre prodotto documento clinico posteriore alla decisione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta la ricostruzione e il bilanciamento giuridico-operato dal Tribunale di Sorveglianza, richiamando i criteri normativi relativi alla sospensione obbligatoria e facoltativa (art. 146 e 147 c.p.) e alla disciplina della detenzione domiciliare per motivi di salute (art. 47-ter ord. pen.). Ha valutato che il Tribunale aveva considerato la consulenza di parte e invece ne aveva criticato i contenuti e il metodo in modo logico; la presenza di documentazione clinica posteriore alla decisione non poteva invece essere esaminata in sede di legittimità ma doveva essere proposta al giudice procedente. Condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 47-ter comma 1-ter ord. pen.

    previsione che consente la detenzione domiciliare per motivi di salute anche in deroga ai limiti residui di pena e alle esclusioni previste dall'art. 4-bis

    Consente la detenzione domiciliare per esigenze sanitarie gravi; tuttavia la norma si inquadra in un meccanismo che richiede il contemperamento tra esigenze umanitarie/terapeutiche e tutela della collettività, potendo il giudice valutare la compatibilità della misura alternativa con la residua pericolosità sociale.

  • art. 146 c.p.

    La sospensione obbligatoria dell'esecuzione per gravi patologie presuppone una condizione di particolare gravità tale da rendere incompatibile lo stato detentivo; in tale ipotesi non opera il bilanciamento con esigenze specialpreventive, essendo prevalente la tutela della salute/dignità.

  • art. 147 c.p.

    il differimento puo' essere concesso nel caso in cui il destinatario si trovi in "condizioni di grave infermità fisica"

    La sospensione facoltativa richiede condizioni di grave infermità fisica ma ammette un più ampio sindacato discrezionale del giudice, che nel bilanciamento può tenere conto della pericolosità sociale e escludere la misura quando sussista concreto pericolo di commissione di delitti (cfr. comma 4).

  • art. 147 comma 4 c.p.

    Esclude l'accesso alla sospensione facoltativa quando sussiste il concreto pericolo di reiterazione delinquenziale; pertanto la pericolosità sociale incide sul giudizio di concedibilità.

  • art. 11 ord. pen.

    Consente il ricorso a strutture sanitarie esterne per l'esecuzione di trattamenti sanitari non praticabili in ambito penitenziario; ciò è elemento da valutare nella verifica di compatibilita' della detenzione con le esigenze terapeutiche.

  • art. 4-bis ord. pen. (richiamato)

    Identifica categorie di reato per le quali sono previste limitazioni all'accesso ad alcune misure alternative; il comma 1-ter di art. 47-ter prevede la possibilità di deroga ma ciò va valutato nel bilanciamento con la pericolosità.

Massime di principio

  • Per ottenere il differimento o la detenzione domiciliare per motivi di salute occorre dimostrare patologie di gravità tale da rendere incompatibile la detenzione o da determinare sofferenze eccedenti la soglia di dignità; non è necessario che vi sia pericolo di vita, ma l'infermità deve essere rilevante.
  • Nel caso della sospensione facoltativa e delle misure alternative in presenza di patologie di minore gravità il giudice esercita un potere discrezionale che bilancia tutela della salute e rischio di reiterazione delittuosa; la pericolosità sociale può legittimamente escludere la misura.
  • La detenzione domiciliare per motivi di salute (art. 47-ter) tende a contemperare esigenze terapeutiche e di sicurezza: se la norma prevede obbligatorietà quando la condizione e' particolarmente grave, esistono comunque limiti applicativi legati alla residua pena e alla natura del reato, sebbene il comma 1-ter preveda possibilità di deroga che va valutata caso per caso.
  • Le relazioni sanitarie ufficiali hanno rilevanza decisiva; una consulenza di parte deve essere valutata nel suo contenuto e metodo e il giudice può criticarne le conclusioni se motivate. Se le valutazioni mediche sono contrastanti il giudice può (e talora deve) disporre accertamenti peritali supplementari, salvo che il quadro documentale sia comunque sufficiente per una decisione motivata.
  • Documenti o referti prodotti dopo la decisione impugnata non sono esaminabili in sede di legittimità e devono essere portati, con le forme procedurali opportune, all'attenzione del giudice procedente per nuova valutazione o istanza.
  • Quando sussistono terapie efficaci e condizioni ritenute stabili, la sola esistenza di un disagio psichico non basta a far ritenere incompatibile la detenzione; va valutata la controllabilità della patologia e la praticabilità dei trattamenti in carcere o tramite strutture esterne.

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