Sentenza n. 436/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione cautelare - dell’atto prot. n. 175527 del 31.12.2025, con cui il Comune di Livorno ha diffidato Inwit S.p.A. a non proseguire gli interventi e ordinato il ripristino “delle parti poste in essere sino e nelle more della realizzazione della condizione” indicata nella determinazione dirigenziale n. 9366 del 20.11.2025; - della determinazione dirigenziale n. 9366 del 20.11.2025, nella parte in cui il Comune di Livorno ha sottoposto l’autorizzazione all’installazione della stazione radio base alla condizione indicata nel parere del Settore transizione tecnologica e smart city del 20.11.2025; - del parere favorevole del Settore transizione tecnologica e smart city del Comune di Livorno del 20.11.2025, nella parte in cui il rilascio del parere favorevole all’installazione della stazione radio base viene condizionato all’approvazione «da parte del Comune di Livorno della nuova mappa delle localizzazioni 2026 nell’ambito del Programma comunale degli impianti di radiocomunicazione redatto ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 49/2011, artt.8 e 9»;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffida a non proseguire gli interventi e ordine di ripristino relativi alla realizzazione di una stazione radio base, nonché clausola condizionante l’efficacia dell’autorizzazione all’approvazione della nuova mappa delle localizzazioni 2026
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la diffida del Comune di Livorno del 31 dicembre 2025, con cui le era stato ordinato di non proseguire gli interventi per la realizzazione di una struttura di telecomunicazioni e di ripristinare quanto già realizzato, nonché la determinazione dirigenziale del 20 novembre 2025 e il presupposto parere favorevole, nella parte in cui l’efficacia dell’autorizzazione all’installazione della stazione radio base era stata subordinata all’approvazione comunale della nuova mappa delle localizzazioni 2026 nell’ambito del Programma comunale degli impianti di radiocomunicazione. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Nel corso del giudizio il Comune ha adottato un parere del 29 gennaio 2026, con cui ha riconosciuto la sussistenza di motivate ragioni di urgenza e indifferibilità rispetto alle esigenze di funzionalità della rete, e la determinazione del 30 gennaio 2026, con cui ha dato atto del venir meno della condizione sospensiva apposta all’autorizzazione, ha dichiarato il titolo efficace a ogni effetto e ha disposto l’archiviazione e l’annullamento della diffida e dell’ordine di ripristino. La ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere. Il TAR, rilevate le condizioni per la definizione con sentenza semplificata, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Applicato per dichiarare la cessazione della materia del contendere in presenza di una sopravvenienza che ha eliminato l’utilità concreta della decisione richiesta.
art. 60 c.p.a.
Applicato per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ricorrendone le condizioni.
art. 10, comma 4, l.r. Toscana n. 49/2011
Richiamato dal Comune nel parere sopravvenuto quale base per il riconoscimento delle motivate ragioni di urgenza e indifferibilità connesse alle esigenze di funzionalità della rete.
artt. 8 e 9 l.r. Toscana n. 49/2011
Richiamati nell’atto impugnato in relazione al Programma comunale degli impianti di radiocomunicazione e alla nuova mappa delle localizzazioni.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, per effetto di sopravvenienze nel corso del giudizio, l’amministrazione rimuove o supera gli effetti degli atti impugnati e viene meno l’utilità concreta di una pronuncia sul ricorso.
- L’adozione di un nuovo provvedimento amministrativo che dichiara il venir meno della condizione sospensiva dell’efficacia del titolo, riconosce la piena efficacia di quest’ultimo e dispone l’archiviazione o l’annullamento degli atti impeditivi può determinare la cessazione della materia del contendere rispetto all’impugnazione originaria.
- Quando sussistono le condizioni previste dal codice del processo amministrativo e le parti ne sono state rese edotte, il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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