Regolamento (UE) 2022/7
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/7 della Commissione del 5 gennaio 2022 che modifica l'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari contenuti in prodotti composti a lunga conservazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il modello di attestato privato utilizzato per l’ingresso nell’Unione di prodotti composti a lunga conservazione, con particolare attenzione ai prodotti lattiero-caseari contenuti in tali prodotti. La modifica si rende necessaria per allineare la documentazione alle nuove prescrizioni di sanità animale e ai trattamenti di riduzione dei rischi previsti dal regolamento delegato (UE) 2020/692, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1703. Il nuovo allegato sostituisce integralmente il precedente modello e si applica con urgenza dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica l'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 aggiornando il modello di attestato privato per l’ingresso nell’Unione di prodotti composti a lunga conservazione contenenti prodotti lattiero-caseari.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione europea di prodotti composti a lunga conservazione contenenti prodotti lattiero-caseari, ai fini della certificazione privata dell’operatore/importatore e del controllo sanitario veterinario. Riguarda gli operatori del settore alimentare importatori responsabili dell’ingresso della partita, nonché i prodotti composti che non richiedono conservazione o trasporto a temperatura controllata. L’intervento è limitato alla modifica del modello di attestato di cui all’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione; resta ferma la disciplina sostanziale richiamata dai regolamenti (UE) 2016/429, 2017/625, 2020/692, 2019/625, 2021/404 e 2021/405.
Modifica del modello di attestato per prodotti composti a lunga conservazione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/7 della Commissione interviene sul sistema di certificazione per l’ingresso nell’Unione di prodotti composti a lunga conservazione contenenti prodotti lattiero-caseari. La modifica si rende necessaria per allineare il modello di attestato privato alle nuove prescrizioni di sanità animale introdotte dal regolamento delegato (UE) 2020/692, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1703, in un contesto di disciplina coordinata tra normativa di sanità animale, controlli ufficiali e igiene degli alimenti di origine animale.
Base normativa e finalità
Il regolamento si fonda, tra l’altro, sul regolamento (CE) n. 853/2004, sul regolamento (UE) 2016/429 e sul regolamento (UE) 2017/625. Nei considerando si precisa che il regolamento delegato (UE) 2020/692 disciplina le norme per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti di origine animale e, in particolare, l’articolo 163 prevede prescrizioni specifiche per i prodotti di origine animale contenuti in prodotti composti a lunga conservazione, incluse le misure di riduzione dei rischi per i prodotti lattiero-caseari. Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 contiene invece i modelli di attestati e l’allegato V, dedicato all’attestato privato dell’operatore, deve essere aggiornato per recepire tali regole.
Modifica dell’allegato V del regolamento (UE) 2020/2235
L’articolo 1 sostituisce l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 con il testo contenuto nell’allegato del nuovo regolamento. In pratica, viene rinnovato integralmente il modello di attestato privato che accompagna i prodotti composti a lunga conservazione introdotti nell’Unione dall’operatore responsabile della partita.
Ambito soggettivo e oggettivo dell’attestato
Il modello si riferisce al soggetto che introduce nell’Unione la partita di prodotti composti e che assume la responsabilità dell’ingresso: l’importatore, inteso come rappresentante degli operatori del settore alimentare importatori ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/625. L’attestato riguarda prodotti composti che non necessitano di conservazione o trasporto a temperatura controllata e che contengono ingredienti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale.
Dichiarazioni generali richieste all’importatore
Il modello impone all’importatore di dichiarare che i prodotti composti:
- rispettano le prescrizioni applicabili di cui all’articolo 126, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625;
- non necessitano di conservazione o trasporto a temperatura controllata;
- non contengono carni trasformate diverse da gelatina, collagene o prodotti altamente raffinati di cui all’allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004.
Composizione, origine degli ingredienti e stabilimenti riconosciuti
L’attestato richiede l’indicazione dell’elenco degli ingredienti di origine vegetale e dei prodotti trasformati di origine animale, in ordine decrescente di peso. Deve inoltre essere indicato il numero di riconoscimento degli stabilimenti che hanno prodotto i prodotti trasformati di origine animale contenuti nel prodotto composto, insieme al paese terzo, territorio o zona di origine dello stabilimento, secondo l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004.
Prescrizioni di origine e autorizzazione all’esportazione
Un elemento centrale del modello è la tracciabilità dell’origine dei prodotti trasformati di origine animale. L’attestato richiede che tali prodotti provengano da paesi terzi, territori o regioni dai quali è autorizzata l’esportazione verso l’Unione, sulla base dei regimi elencati nella decisione 2011/163/UE e nei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/405 e (UE) 2021/404. Il riferimento è formulato in modo da coprire almeno uno dei prodotti di origine animale rilevanti ai fini del prodotto composto.
Requisiti igienici, residui e contaminanti
Il regolamento richiede che i prodotti siano stati fabbricati in uno stabilimento che rispetta norme igieniche riconosciute come equivalenti a quelle del regolamento (CE) n. 852/2004. Inoltre, la produzione deve essersi svolta in condizioni che garantiscano il rispetto:
- dei livelli massimi di residui di antiparassitari previsti dal regolamento (CE) n. 396/2005;
- dei tenori massimi di contaminanti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1881/2006.
Trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti lattiero-caseari
La parte più rilevante dell’aggiornamento riguarda i prodotti lattiero-caseari contenuti nei prodotti composti. Il modello prevede tre possibili opzioni, da adattare secondo il caso concreto:
- i prodotti lattiero-caseari non sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi di cui all’allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692;
- oppure sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi di cui alla colonna A o B della tabella dell’allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692;
- oppure sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi almeno equivalente a uno dei trattamenti di cui alla colonna B della stessa tabella.
Le note del modello precisano che la scelta dell’opzione dipende dalla situazione sanitaria del paese terzo, territorio o zona di origine, come risultante dagli elenchi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e dall’ubicazione dello stabilimento riconosciuto di origine del latte crudo o del prodotto lattiero-caseario, che può trovarsi anche nell’Unione in talune ipotesi.
Ovoprodotti
Per gli ovoprodotti contenuti nei prodotti composti, il modello richiede che essi siano stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi almeno equivalente a uno dei trattamenti indicati nella tabella dell’allegato XXVIII del regolamento delegato (UE) 2020/692.
Note operative e raccordi con altre norme
Le note al modello chiariscono anche il significato di alcuni riferimenti, tra cui:
- l’obbligo di elencare gli ingredienti in ordine decrescente di peso;
- la possibilità di raggruppare alcuni ingredienti in categorie come prodotti lattiero-caseari, prodotti della pesca, ovoprodotti e prodotti di origine non animale;
- la definizione di importatore quale rappresentante degli operatori del settore alimentare importatori ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/625. È inoltre richiamata la disciplina speciale per l’Irlanda del Nord, in base all’accordo di recesso del Regno Unito, per cui i riferimenti all’Unione nel certificato si intendono estesi al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
Entrata in vigore
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione sottolinea l’esigenza di applicazione urgente per ragioni di certezza del diritto, poiché il regolamento (UE) 2020/2235 è applicabile dal 21 aprile 2021 e la documentazione certificativa deve essere coerente con il nuovo quadro sostanziale.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato V del regolamento (UE) 2020/2235
L’articolo 1 sostituisce l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 con il testo contenuto nell’allegato del presente regolamento, aggiornando il modello di attestato privato per i prodotti composti a lunga conservazione conformemente all’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/625.
Aggiornamento del modello di attestato privato
Il nuovo allegato V disciplina la dichiarazione dell’importatore relativa alla partita di prodotti composti. L’attestato richiede informazioni sanitarie e contiene dichiarazioni su requisiti generali, composizione, origine degli ingredienti e stabilimenti riconosciuti, con riferimento al codice IMSOC e all’identificazione dell’importatore.
Requisiti generali dei prodotti composti
L’attestato conferma che i prodotti composti: rispettano l’articolo 126, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625; non necessitano di conservazione o trasporto a temperatura controllata; non contengono carni trasformate diverse da gelatina, collagene o prodotti altamente raffinati di cui all’allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004.
Indicazione di ingredienti e stabilimenti di origine
L’importatore deve elencare gli ingredienti di origine vegetale e i prodotti trasformati di origine animale in ordine decrescente di peso e indicare il numero di riconoscimento degli stabilimenti che hanno prodotto gli ingredienti di origine animale, con il relativo paese terzo, territorio o zona di origine, secondo l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004.
Origine da paesi terzi autorizzati
L’attestato richiede che i prodotti trasformati di origine animale contenuti nel prodotto composto provengano da paesi terzi, territori o regioni autorizzati all’esportazione verso l’Unione, secondo la decisione 2011/163/UE e i regolamenti di esecuzione (UE) 2021/405 e (UE) 2021/404, per almeno uno dei prodotti di origine animale elencati.
Conformità igienica e ai limiti sui contaminanti
I prodotti devono essere stati prodotti in uno stabilimento che rispetta norme igieniche equivalenti a quelle del regolamento (CE) n. 852/2004 e in condizioni che garantiscano il rispetto dei limiti massimi di residui di antiparassitari del regolamento (CE) n. 396/2005 e dei tenori massimi di contaminanti del regolamento (CE) n. 1881/2006.
Prescrizioni specifiche per prodotti lattiero-caseari e ovoprodotti
L’attestato distingue tre ipotesi per i prodotti lattiero-caseari: assenza di trattamento specifico di riduzione dei rischi, trattamento secondo la colonna A o B della tabella dell’allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692, oppure trattamento almeno equivalente a uno dei trattamenti della colonna B. Per gli ovoprodotti è richiesto un trattamento specifico almeno equivalente a uno dei trattamenti dell’allegato XXVIII del regolamento delegato (UE) 2020/692.
Esclusioni e condizioni particolari per i prodotti lattiero-caseari
Le note al modello precisano le condizioni in cui ciascuna opzione sul trattamento dei prodotti lattiero-caseari può essere selezionata, in funzione dell’elenco del paese terzo o territorio di origine negli allegati XVII e XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e dell’ubicazione dello stabilimento riconosciuto di origine, anche nell’Unione.
Entrata in vigore e applicazione immediata
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione motiva l’urgenza con la necessità di garantire certezza del diritto, dato che il regolamento (UE) 2020/2235 si applica dal 21 aprile 2021.
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