Regolamento (UE) 2022/17
Regolamento (UE) 2022/17 della Commissione del 4 gennaio 2022 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell’aringa nelle acque dell’Unione e nelle acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N per le navi battenti bandiera francese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la chiusura della pesca dell’aringa per la flotta francese in una specifica area di pesca, a seguito dell’esaurimento del contingente 2021. Dal 8 dicembre 2021 sono vietate le attività di pesca relative allo stock interessato, mentre per le catture già effettuate prima di tale data restano consentite alcune operazioni di bordo e di sbarco. Il provvedimento è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è adottato sulla base del sistema unionale di controllo della pesca.
Chiusura, per le navi battenti bandiera francese, della pesca dell’aringa nelle acque dell’Unione e nelle acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N per esaurimento del contingente 2021.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia che effettuano attività di pesca sullo stock di aringa (Clupea harengus) nelle acque dell’Unione e nelle acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N. L’effetto è circoscritto al contingente di pesca assegnato alla Francia per il 2021 per lo stock indicato, dichiarato esaurito a decorrere dall’8 dicembre 2021. Restano fuori dall’ambito solo le catture effettuate prima di tale data, per le quali sono ancora consentite talune operazioni di gestione e sbarco nei limiti del diritto UE applicabile.
Chiusura della pesca dell’aringa per la Francia nelle acque dell’UE e norvegesi della zona 4
Il regolamento (UE) 2022/17 della Commissione, adottato il 4 gennaio 2022, chiude la pesca di uno specifico stock di aringa per le navi francesi nell’area di pesca indicata, perché il contingente 2021 risulta esaurito. Il provvedimento si inserisce nel sistema di controllo della politica comune della pesca e si fonda sul regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare sull’articolo 36, paragrafo 2.
Presupposto: esaurimento del contingente
La Commissione constata, sulla base delle informazioni ricevute, che le catture dello stock di aringa nelle acque dell’Unione e nelle acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N, effettuate dalle navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia, hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2021 dal regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio. Per effetto di tale esaurimento, il contingente è considerato chiuso a decorrere dalla data stabilita nell’allegato, vale a dire l’8 dicembre 2021.
Divieto di pesca e attività vietate
Dal momento della chiusura è vietata la pesca dello stock interessato da parte delle navi francesi. Il divieto non riguarda soltanto l’azione di cattura in senso stretto, ma anche le attività strumentali alla pesca, espressamente richiamate dal regolamento:
- ricerca del pesce;
- cala degli attrezzi da pesca;
- posa degli attrezzi da pesca;
- salpamento degli attrezzi da pesca ai fini della cattura.
Operazioni ancora consentite per le catture anteriori alla chiusura
Il regolamento conserva la possibilità di gestire a bordo e a terra i prodotti già pescati prima dell’8 dicembre 2021. Restano infatti autorizzati, per tali catture antecedenti alla data di chiusura:
- il trasbordo;
- la conservazione a bordo;
- la trasformazione a bordo;
- il trasferimento;
- l’ingabbiamento;
- l’ingrasso;
- lo sbarco di pesci e prodotti della pesca.
Catture non intenzionali e imputazione ai contingenti
Per le catture non intenzionali dello stock da parte delle navi soggette al divieto, il regolamento rinvia all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture devono essere salpate e conservate a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti secondo la disciplina della politica comune della pesca.
Entrata in vigore e forza obbligatoria
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Esaurimento del contingente 2021
Il contingente di pesca assegnato per il 2021 alla Francia per lo stock di aringa nelle acque dell’Unione e nelle acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N è considerato esaurito a decorrere dalla data indicata nell’allegato, ossia l’8 dicembre 2021.
Divieto di pesca per la flotta francese
Dall’8 dicembre 2021 è vietata alle navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia la pesca dello stock indicato. Il divieto include espressamente la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura dello stock.
Operazioni consentite per catture precedenti
Per le catture effettuate prima dell’8 dicembre 2021 restano autorizzati il trasbordo, la conservazione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati dallo stock interessato.
Gestione delle catture non intenzionali
Le catture non intenzionali dello stock da parte delle navi interessate devono essere salpate e conservate a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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