Regolamento (UE) 2022/4
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/4 della Commissione del 4 gennaio 2022 che approva la sostanza attiva Purpureocillium lilacinum ceppo PL11 come sostanza a basso rischio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva la sostanza attiva Purpureocillium lilacinum ceppo PL11 come sostanza a basso rischio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’approvazione deriva dall’esame tecnico-scientifico svolto nel procedimento di valutazione, che ha portato la Commissione a ritenere soddisfatti i criteri di approvazione e le condizioni per la qualifica di sostanza a basso rischio. Contestualmente, il regolamento aggiorna l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 inserendo la nuova voce relativa alla sostanza approvata. Sono inoltre imposte specifiche cautele su produzione, controllo qualità e protezione di operatori e lavoratori.
Approvazione della sostanza attiva Purpureocillium lilacinum ceppo PL11 come sostanza a basso rischio e aggiornamento dell’elenco UE delle sostanze attive approvate.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla sostanza attiva Purpureocillium lilacinum ceppo PL11 nell’ambito dell’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Rileva per i richiedenti, gli Stati membri competenti nella valutazione e nell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, nonché per gli operatori che producono o impiegano prodotti contenenti tale sostanza. L’approvazione è valida a livello dell’Unione, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri, dal 25 gennaio 2022 al 24 gennaio 2037, fermo restando che le condizioni specifiche d’impiego e le misure di mitigazione del rischio devono essere rispettate; non risultano esclusioni territoriali specifiche nel testo.
Approvazione di Purpureocillium lilacinum ceppo PL11 come sostanza a basso rischio
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/4 approva Purpureocillium lilacinum ceppo PL11 come sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, qualificandola inoltre come sostanza a basso rischio. L’atto interviene all’esito della procedura scientifica e regolatoria svolta con il coinvolgimento dello Stato membro relatore, dell’EFSA e del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Contesto procedurale e base normativa
La domanda di approvazione è stata presentata dalla società LAM International Corp il 16 dicembre 2014 al Regno Unito, allora Stato membro relatore. L’ammissibilità della domanda è stata comunicata il 17 marzo 2015; il progetto di rapporto di valutazione è stato trasmesso il 27 marzo 2019 e, dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione, la Danimarca ha sostituito tale Stato membro relatore dal 1° gennaio 2020. L’EFSA ha seguito la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e ha richiesto informazioni supplementari ai sensi del paragrafo 3; il progetto di rapporto aggiornato è stato presentato il 27 novembre 2020. Le conclusioni EFSA sono state comunicate il 20 dicembre 2020 e pubblicate; successivamente la Commissione ha presentato la relazione di esame il 23 marzo 2021 e un progetto di regolamento il 5 luglio 2021.
Esito della valutazione scientifica
La Commissione afferma che, per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultano soddisfatti. Inoltre, la sostanza è considerata a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del medesimo regolamento, poiché soddisfa le condizioni di cui all’allegato II, punto 5.2. In base a tali conclusioni, l’approvazione è stata ritenuta opportuna.
Condizioni e cautele specifiche
Pur approvando la sostanza, il regolamento impone che, nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si tengano presenti le conclusioni della relazione di esame, in particolare le appendici I e II. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a due profili:
- il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e il controllo di qualità da parte del produttore durante la fabbricazione, per rispettare i limiti di contaminazione microbiologica indicati nel documento di lavoro SANCO/12116/2012;
- la protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto che i microrganismi sono potenziali sensibilizzanti, con previsione di adeguati dispositivi di protezione individuale. Le condizioni d’impiego devono includere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’articolo 2 dispone la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate. L’allegato II del regolamento 2022/4 aggiunge nella parte D la voce n. 34 relativa a Purpureocillium lilacinum ceppo PL11, riportando le stesse informazioni essenziali dell’allegato I: approvazione dal 25 gennaio 2022 al 24 gennaio 2037 e prescrizioni specifiche di valutazione e impiego.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per i professionisti del settore fitosanitario, ciò comporta che l’approvazione e le condizioni associate operano automaticamente nell’ordinamento degli Stati membri dalla data di efficacia, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Approvazione della sostanza attiva
L’articolo 1 approva Purpureocillium lilacinum ceppo PL11 come sostanza attiva, rinviando all’allegato I per i dati essenziali: approvazione dal 25 gennaio 2022 al 24 gennaio 2037, purezza con impurezze non rilevanti e assenza di denominazione IUPAC pertinente. L’approvazione riguarda gli impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza, per i quali è stato accertato il soddisfacimento dei criteri dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Qualifica di sostanza a basso rischio e condizioni specifiche
La Commissione qualifica la sostanza come sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in quanto soddisfa le condizioni dell’allegato II, punto 5.2. Le condizioni specifiche richiedono di tenere conto delle conclusioni della relazione di esame e, in particolare, delle appendici I e II; gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al controllo delle condizioni ambientali e di qualità nel processo di fabbricazione, nonché alla protezione di operatori e lavoratori, prevedendo adeguati dispositivi di protezione individuale e, se del caso, misure di mitigazione del rischio.
Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate
L’articolo 2 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate ai fini del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’allegato II del regolamento inserisce nella parte D la nuova voce n. 34 relativa a Purpureocillium lilacinum ceppo PL11, con le medesime date di approvazione e le stesse disposizioni specifiche riportate nell’allegato I.
Procedimento di valutazione e base giuridica
Il regolamento si fonda sugli articoli 13, paragrafo 2, e 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 e con l’articolo 13, paragrafo 4. Il testo richiama la sequenza procedurale: domanda presentata il 16 dicembre 2014, ammissibilità comunicata il 17 marzo 2015, progetto di rapporto di valutazione del 27 marzo 2019, sostituzione del Regno Unito con la Danimarca quale Stato membro relatore dal 1° gennaio 2020, conclusioni EFSA del 20 dicembre 2020 e successivi atti della Commissione del 23 marzo 2021 e del 5 luglio 2021.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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