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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/5

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/5 della Commissione del 4 gennaio 2022 recante trecentoventicinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

Normativa europea32022R0005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/5 della Commissione aggiorna l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, inserendo due nuove designazioni nell'elenco dei soggetti sottoposti a congelamento dei fondi e delle risorse economiche. La misura recepisce una decisione del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 29 dicembre 2021. L'atto entra in vigore immediatamente con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Modifica l'elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiungendo due nuove voci.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea in via diretta e obbligatoria, a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Incide sui soggetti iscritti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, cioè persone fisiche, gruppi ed entità associati all'ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda, nei cui confronti opera il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Il regolamento non contiene esclusioni ulteriori; la modifica riguarda specificamente due nuove iscrizioni nell'elenco sanzionatorio.

Modifica dell'elenco dei soggetti soggetti a misure restrittive nel quadro del regolamento (CE) n. 881/2002

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/5 della Commissione costituisce una modifica puntuale del regime sanzionatorio dell'Unione contro determinate persone, gruppi ed entità associati all'ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. L'intervento recepisce un aggiornamento deciso dal comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 29 dicembre 2021 e mira a garantire l'applicazione immediata del congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

Contesto normativo e finalità

L'atto si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene nell'allegato I l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità sottoposti a misure restrittive. Il considerando evidenzia che la modifica è necessaria per allineare l'elenco UE alla decisione ONU e per preservare l'efficacia delle misure di contrasto al terrorismo.

Ambito materiale della modifica

La disciplina non introduce un nuovo regime autonomo, ma aggiorna un elenco già esistente. L'effetto pratico è l'estensione del congelamento di fondi e risorse economiche a:

  • una persona fisica, Ashraf Al-Qizani;
  • un'entità, Jund Al-Khilafah in Tunisia (JAK-T).

Dati essenziali sulle nuove iscrizioni

Per la persona fisica inserita nell'allegato, il testo riporta:

  • nome: Ashraf Al-Qizani, con nome nella grafia originale in arabo;
  • alias indicati nel regolamento;
  • data di nascita: 5 ottobre 1991;
  • luogo di nascita: El Gouazina, Dahmani, governatorato di Le Kef, Tunisia;
  • cittadinanza: Tunisia;
  • numero di identificazione nazionale: 13601334;
  • qualifica/sintesi del profilo: alto esponente dell'ISIL, elencato come Al-Qaeda in Iraq, con attività di reclutamento e formazione attraverso video online;
  • data di designazione ex articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 29 dicembre 2021.

Per l'entità iscritta, il regolamento indica:

  • denominazione: Jund Al-Khilafah in Tunisia (JAK-T), con nome nella grafia originale in arabo;
  • alias multipli riportati nel testo;
  • informazione storica: costituita nel novembre 2014;
  • collegamento organizzativo: associata all'ISIL, elencato come Al-Qaeda in Iraq;
  • data di designazione ex articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 29 dicembre 2021.

Effetti giuridici e applicazione

Con l'inserimento nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, i soggetti designati diventano destinatari delle misure restrittive previste da tale regolamento, in particolare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Riferimenti formali rilevanti

Il regolamento è adottato dalla Commissione europea il 4 gennaio 2022 e si fonda sul regolamento (CE) n. 881/2002, con richiamo espresso all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 7 bis, paragrafo 1. La modifica è la trecentoventicinquesima del regolamento del 2002, come indicato nel titolo dell'atto.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato sanzionatorio

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all'allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, vengono aggiunte una persona fisica e un'entità all'elenco dei soggetti soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche.

Nuova designazione di una persona fisica

Nell'elenco delle persone fisiche viene inserito Ashraf Al-Qizani, con vari alias indicati nel testo, data di nascita 5.10.1991, luogo di nascita El Gouazina, Dahmani, governatorato di Le Kef, Tunisia, cittadinanza tunisina e numero di identificazione nazionale 13601334. È indicato come alto esponente dell'ISIL, elencato come Al-Qaeda in Iraq, e come soggetto che ha reclutato e formato persone a commettere atti terroristici tramite video online.

Nuova designazione di un'entità

Nell'elenco delle persone giuridiche, gruppi ed entità viene inserito Jund Al-Khilafah in Tunisia (JAK-T), con numerosi alias. Il testo indica che il gruppo è stato costituito nel novembre 2014 ed è associato allo Stato Islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL), elencato come Al-Qaeda in Iraq.

Base e decorrenza della misura

Il regolamento richiama il regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1, come base giuridica per l'aggiornamento dell'elenco. L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, al fine di assicurare l'efficacia immediata delle misure restrittive.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivesanzioni internazionaliantiterrorismocongelamento dei beni

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