Regolamento (UE) 2022/3
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/3 della Commissione del 4 gennaio 2022 che rettifica alcune versioni linguistiche dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018 che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell’aviazione civile che devono essere obbligatoriamente segnalati a norma del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene per correggere un errore presente in alcune sole versioni linguistiche dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018, che contiene l’elenco degli eventi di aviazione civile soggetti a segnalazione obbligatoria ai sensi del regolamento (UE) n. 376/2014. La correzione riguarda le versioni bulgara, estone e slovena e non comporta modifiche per le altre versioni linguistiche. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Rettifica di alcune versioni linguistiche dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018, relativo all’elenco degli eventi di aviazione civile soggetti a segnalazione obbligatoria.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’ordinamento dell’Unione e negli Stati membri in quanto atto di esecuzione della Commissione, con effetti specifici sulle versioni linguistiche bulgara, estone e slovena dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018. La rettifica riguarda esclusivamente l’errore riscontrato nella sezione 3, punto 17, di tali versioni linguistiche, senza incidere sulle altre lingue né modificare il contenuto sostanziale dell’elenco degli eventi da segnalare nel settore dell’aviazione civile.
Rettifica di alcune versioni linguistiche dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/3 della Commissione interviene in modo meramente correttivo su un errore presente in talune versioni linguistiche dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018, relativo alla classificazione degli eventi nel settore dell’aviazione civile soggetti a segnalazione obbligatoria ai sensi del regolamento (UE) n. 376/2014. La Commissione precisa che la rettifica riguarda solo le versioni bulgara, estone e slovena e non incide sulle altre versioni linguistiche né modifica il regime sostanziale di segnalazione.
Contesto normativo
L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 376/2014, che disciplina la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio degli eventi nell’aviazione civile. Il richiamo all’articolo 4, paragrafo 5, evidenzia la base giuridica per l’adozione dell’elenco degli eventi da segnalare obbligatoriamente. Il considerando menziona inoltre la conformità delle misure al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139.
Oggetto della correzione
La correzione riguarda la sezione 3, punto 17, dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018, nella parte in cui le versioni bulgara, estone e slovena presentavano un errore sull’ambito di applicazione della disposizione. Il testo pubblicato non riporta nel dettaglio la nuova formulazione in lingua italiana, limitandosi a precisare che l’articolo 1 non riguarda la versione italiana.
Entrata in vigore e natura dell’atto
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti regolamentari dell’Unione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifica di alcune versioni linguistiche dell’allegato II
L’articolo 1 dispone la correzione dell’errore contenuto nella sezione 3, punto 17, dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018, limitatamente alle versioni in lingua bulgara, estone e slovena. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e contesto normativo
L’atto è adottato sulla base del regolamento (UE) n. 376/2014, in particolare dell’articolo 4, paragrafo 5, e si colloca nel quadro del sistema UE di segnalazione, analisi e monitoraggio degli eventi nel settore dell’aviazione civile. Il considerando richiama anche il parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139.
Come è indicizzato
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