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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/18

Regolamento (UE) 2022/18 della Commissione del 4 gennaio 2022 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell’alalunga del nord nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N, per le navi battenti bandiera francese

Normativa europea32022R0018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la chiusura del contingente di pesca 2021 della Francia per l’alalunga del nord nell’Oceano Atlantico a nord di 5° N, in quanto il contingente risulta esaurito. Da tale chiusura derivano il divieto di pesca e il divieto di detenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo la data indicata. Il provvedimento è adottato in base al regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo della politica comune della pesca ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Chiusura delle attività di pesca dell’alalunga del nord nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N, per le navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia, a seguito dell’esaurimento del contingente 2021.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle navi battenti bandiera francese e alle navi immatricolate in Francia che effettuano attività di pesca dello stock di alalunga del nord (Thunnus alalunga) nell’Oceano Atlantico a nord di 5° N. Riguarda esclusivamente il contingente di pesca assegnato alla Francia per il 2021 e opera dalla data di chiusura indicata nell’allegato, cioè dall’8 dicembre 2021. Dopo tale data sono vietati la cattura e le operazioni connesse sulle catture di tale stock; restano fuori dal perimetro del divieto gli altri stock, le altre zone e gli operatori non francesi non rientranti nella previsione specifica.

Chiusura della pesca dell’alalunga del nord nell’Atlantico settentrionale per la Francia

Il regolamento della Commissione stabilisce la chiusura del contingente di pesca 2021 della Francia per lo stock di alalunga del nord (Thunnus alalunga) nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N. Il provvedimento è adottato perché, sulla base delle informazioni ricevute, il contingente risulta esaurito; la chiusura è dunque una misura di gestione e controllo della pesca coerente con il sistema unionale di monitoraggio previsto dal regolamento (CE) n. 1224/2009.

Presupposti normativi e contesto

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare l’articolo 36, paragrafo 2, quale base giuridica per la fissazione della chiusura. È inoltre menzionato il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, che fissava le possibilità di pesca per il 2021 e da cui deriva il contingente assegnato alla Francia per lo stock in questione.

Ambito soggettivo e oggettivo

La misura riguarda esclusivamente le navi battenti bandiera francese e le navi immatricolate in Francia. L’oggetto materiale è lo stock di alalunga del nord nell’Oceano Atlantico a nord di 5° N, identificato nell’allegato con il codice ALB/AN05N. La data di chiusura indicata è l’8 dicembre 2021.

Effetti della chiusura e divieti operativi

Dal momento indicato nell’allegato, il contingente 2021 si considera esaurito e le attività di pesca relative a tale stock sono vietate. Il divieto non si limita alla cattura, ma comprende anche le operazioni successive sulle catture effettuate dopo la data di chiusura: conservazione a bordo, trasferimento, trasbordo e sbarco.

Entrata in vigore e carattere vincolante

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base giuridica e presupposto della chiusura

La Commissione agisce ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. La chiusura deriva dalle informazioni ricevute secondo cui le catture dello stock di alalunga del nord nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N, effettuate da navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2021.

Esaurimento del contingente

L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2021 alla Francia per lo stock di alalunga del nord nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N, è considerato esaurito dalla data indicata nell’allegato.

Divieti di pesca e operazioni connesse

L’articolo 2 vieta, dalla data di chiusura indicata nell’allegato, le attività di pesca dello stock interessato da parte di navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.

Data di chiusura

L’allegato indica come data di chiusura l’8 dicembre 2021 per lo stock ALB/AN05N (alalunga del nord, Thunnus alalunga) nella zona Oceano Atlantico, a nord di 5° N, relativamente alla Francia.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescagestione dei contingenticontrollo e conservazione delle risorse ittiche

Testo integrale

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