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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00472/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell’ordinanza del GIP che aveva confermato il rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da Orazio D’Agata. Il rigetto era motivato dalla valutazione che D’Agata, condannato con sentenza definitiva per una rapina del 15/04/2021 che aveva fruttato complessivamente circa €130.500, avesse ricavato dalla rapina circa €43.000, somma che il giudice di merito aveva sommato ai redditi leciti autocertificati (€8.412) per ritenere superata la soglia prevista dall’art.76 d.P.R. 115/2002. Il ricorrente deduceva vizi di motivazione e violazione di legge: uso di presunzioni infondate basate sui precedenti penali, mancato esercizio dei poteri istruttori ex art.96 d.P.R.115/2002, mancata verifica del tenore di vita e delle condizioni personali/familiari, e errata individuazione dell’annualità di riferimento dei redditi (secondo la difesa i redditi da considerare erano quelli del 2023/2023 dichiarati, oppure comunque non potevano essere considerati redditi illeciti riferiti al 2021 per il calcolo del 2022).

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso in parte, annullando l’ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Catania. Ha ritenuto corretta la determinazione dell'annualità di riferimento (i redditi da considerare erano quelli del 2022, essendo l'istanza depositata il 30/09/2024 e non essendo ancora decorso il termine per la presentazione della dichiarazione 2023), ma ha censurato la decisione di merito nella parte in cui ha sommato al reddito 2022 un profitto illecito conseguito nel 2021 senza spiegare il percorso logico che giustificasse la traslazione di quel reddito sul 2022. La Corte ha richiamato il principio che i redditi illeciti possono essere considerati mediante presunzioni semplici, ma il giudice deve esplicitare l'itinerario argomentativo che consente di ritenere sussistente nel periodo di riferimento la disponibilità di quei redditi. Mancando tale ragionamento e gli accertamenti richiesti (tenore di vita, condizioni personali/familiari, eventuali attività economiche), l'ordinanza è risultata carente e dunque annullata con rinvio.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 99, comma 4

    Il ricorso contro l'ordinanza che decide il giudizio di opposizione per il rigetto dell'ammissione al patrocinio è ammesso solo per violazione di legge; la nozione di violazione comprende sia errori di giudizio/procedimento sia vizi motivazionali radicali.

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 76

    Stabilisce il limite reddituale oltre il quale il beneficio non spetta; ai fini dell'ammissione rileva l'ultima dichiarazione dei redditi per la quale, al momento del deposito dell'istanza, è decorso il termine per la presentazione (quindi nel caso specifico i redditi del 2022).

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 96, comma 2

    il magistrato respinge l’istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l’interessato non versa nelle condizioni di cui agli artt. 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e delle attività economiche eventualmente svolte

    I dati del casellario, il tenore di vita e analoghi elementi possono essere utilizzati come indici per ritenere che il reddito imponibile relativo all'annualità di riferimento superi la soglia di legge; non possono essere usati come meri automatismi: il giudice deve svolgere un percorso argomentativo che colleghi quegli indici al superamento del limite reddituale nell'anno di riferimento.

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 92

    Richiamato nel combinato con art.76 e art.96: definisce condizioni generali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; costituisce insieme agli altri articoli il quadro normativo per la verifica dei requisiti reddituali.

  • Codice civile, art. 2729 (presunzioni semplici)

    Le presunzioni semplici possono essere utilizzate per ricostruire redditi illeciti ma spettano al giudice ampi poteri discrezionali: quando sono impiegate per escludere il beneficio, il giudice deve motivare il passaggio logico dai fatti noti (es. precedenti penali) al fatto ignoto rilevante (superamento della soglia reddituale nell'anno di riferimento).

Massime di principio

  • L'annualità dei redditi da considerare per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è quella dell'ultima dichiarazione per la quale, al momento del deposito dell'istanza, è decorso il termine per la presentazione; pertanto il giudice non può prendere come riferimento un anno diverso senza elementi che attestino la presentazione di una diversa dichiarazione.
  • I redditi derivanti da attività illecite possono essere presi in considerazione, ma solo mediante presunzioni che il giudice deve esplicitare chiaramente: occorre illustrare il percorso logico che collega i fatti noti (es. condanna, profitto di reato) alla conclusione che il reddito imponibile dell'anno di riferimento è stato superato.
  • Non è sufficiente il mero richiamo ai precedenti penali o l'assunzione meccanica che i proventi di un reato precedente siano ancora disponibili nell'anno di riferimento; il giudice deve valutare anche il tenore di vita, le condizioni personali e familiari e le attività economiche per dimostrare la persistenza o la disponibilità dei redditi illeciti nel periodo valutato.
  • Il magistrato ha poteri istruttori ex art.96 d.P.R.115/2002 e, se i fatti non sono sufficientemente chiari, è tenuto ad attivarli prima di negare il beneficio per mancanza di condizioni economiche.
  • Se il giudice non fornisce un'argomentazione minima di coerenza, completezza e ragionevolezza nel passaggio dalle risultanze (es. casellario) al superamento della soglia reddituale, la decisione è annullabile e il provvedimento va rimesso per ulteriori accertamenti.

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