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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42211/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorsi per cassazione proposti dagli imputati avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce del 17/01/2022. I motivi invocati comprendevano: vizi di motivazione e travisamento del fatto (in particolare sull'interpretazione delle intercettazioni), illegittimità del trattamento sanzionatorio (pena base, aumenti per continuazione, mancata applicazione o esclusione delle attenuanti generiche e valutazione della recidiva), contestazione del ruolo apicale ascritto a taluni (anche in presenza di assoluzione di coimputati), violazioni procedurali relative alla correlazione tra imputazione e sentenza (art. 521 c.p.p.), deduzioni sulla inesatta applicazione di aggravanti (art. 61 n.9 c.p.), richieste di applicazione della causa di estinzione del reato (morte del reo) e eccezioni di inammissibilità dovute al patteggiamento in Appello ex art. 599-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Pugliese Claudio, Sambito Cataldo, Sambito Antonio, Masella Giuseppe, Gentile Giuseppe, Salamina Domenico, De Giorgio Giuseppe e Sudoso Davide (con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende). Ha ritenuto manifestamente infondati o inammissibili diversi motivi relativi alla motivazione sulle intercettazioni, alla quantificazione della pena (quando entro limiti edittali prossimi al minimo) e all'interpretazione delle aggravanti. Ha annullato senza rinvio la sentenza nei confronti di Spinelli Alessandro per estinzione del reato per morte del reo. Ha annullato senza rinvio la sentenza nei confronti di Giuliani Giovanni limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena in anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 10.000 di multa; ha sostituito l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con interdizione temporanea di anni 5 e ha revocato l'interdizione legale. Ha condannato inoltre Sambito Antonio alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Kyma Ambiente S.p.A. per complessivi euro 3.642 oltre accessori di legge. Per il resto la sentenza di merito è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 73 DPR 309/90

    Norma sul traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto congrua la determinazione della pena (pena base e trattamento finale) quando la misura risultava prossima al minimo edittale, rientrando nella discrezionalità del giudice di merito

  • art. 62-bis c.p.

    Regola la concessione e la misura delle attenuanti generiche; la Corte ha confermato che il giudice di merito può motivare il diniego delle generiche con riferimento agli elementi ritenuti decisivi senza dover esaminare ogni singolo elemento favorevole invocato dalla difesa

  • art. 99 c.p.

    Regime della recidiva; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata l'applicazione della recidiva ove emergano precedenti e carichi pendenti che denotino persistenza della condotta delinquenziale

  • art. 61 n. 9 c.p.

    Aggravante per abuso di qualità o di funzione pubblica; la Corte ha confermato che la circostanza riguarda la modalità dell'azione (abuso) e può operare anche se il ruolo pubblico ha soltanto agevolato la commissione del fatto, senza richiedere un nesso funzionale stretto

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; richiamata nelle doglianze (es.: confronto con coimputati assolti), la Corte ha richiamato che la presenza di precedenti non ostacola automaticamente l'applicazione della norma, ma la valutazione è di merito

  • art. 599-bis c.p.p.

    Patteggiamento in appello: la Corte ha ricordato che l'accordo comporta rinuncia a far valere in cassazione le doglianze concordate; i ricorsi relativi a pene concordate sono spesso inammissibili salvo ipotesi limitate (es. illegalità della pena)

  • art. 606 comma 1 lett. b), c), e) c.p.p.

    Motivi di cassazione per vizi di motivazione e travisamento del fatto; la Corte ha ribadito che la valutazione delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza

  • art. 192 comma 2 c.p.p.

    Regole sulla valutazione indiziaria (gravità, precisione e concordanza); la Corte ha affermato che le intercettazioni possono costituire prova diretta o indiziaria, purché adeguatamente valutate dal giudice di merito

  • art. 521 c.p.p.

    Principio di correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte ha precisato che la modifica della descrizione della condotta nel giudizio è ammissibile purché l'imputato sia stato messo nella concreta condizione di difendersi e non vi sia mutamento radicale dell'oggetto dell'imputazione

  • art. 620 c.p.p. lett. l)

    "se il reato piu grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave"

    Ambito di rideterminazione della pena da parte della Corte di Cassazione: applicata per ricalcolare la pena di Giuliani in base ai criteri di continuazione e alle indicazioni della giurisprudenza delle Sezioni Unite

  • principio dell'estinzione del reato per morte del reo

    La morte dell'imputato estingue il reato; la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza nei confronti di Spinelli per tale causa

Massime di principio

  • Le intercettazioni sono materie di apprezzamento del giudice di merito: la Cassazione sindaca solo la manifesta illogicità o irragionevolezza della valutazione, non la semplice interpretazione diversa.
  • Il patteggiamento in appello ex art. 599-bis comporta la rinuncia a molte doglianze in Cassazione: i ricorsi relativi a pene concordate sono frequentemente dichiarati inammissibili, salvo profili limitati quali l'illegalità della pena.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; quando la pena è determinata in misura prossima al minimo edittale, la motivazione non richiede una articolazione particolarmente dettagliata, salvo profili di manifesta illogicità.
  • La recidiva e il diniego delle attenuanti generiche devono essere motivati con riferimento agli elementi ritenuti decisivi; non è necessario un esame di ogni singolo elemento favorevole prospettato dalla difesa.
  • L'aggravante ex art. 61 n.9 c.p. riguarda l'abuso della qualità o funzione pubblica e può operare anche se la qualità soggettiva ha solo agevolato la commissione del reato, senza un nesso funzionale diretto strettissimo.
  • La modifica della descrizione fattuale fra atto di accusa e sentenza non costituisce automaticamente violazione del principio di correlazione se l'imputato è stato posto in grado di conoscere l'accusa e di difendersi; occorre che vi sia un mutamento radicale dell'oggetto dell'imputazione per integrare pregiudizio.
  • La Cassazione può annullare e, limitatamente a questioni di irregolarità nella determinazione della pena, rideterminare la sanzione (art. 620 c.p.p.) quando la motivazione e il dispositivo non risultano coerenti.

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