Parere n. 240/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dal sig. Maurizio Romano, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giovanni Lo Presti, avverso il provvedimento comune di Scicli n. 17464 del 15 maggio 2025 di diniego SCIA e CILA e nei confronti dei sigg.ri Ines Bonincontro Salvatore Bonincontro Puglisi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro il provvedimento del Comune di Scicli n. 17464 del 15 maggio 2025, di conferma del diniego relativo a una SCIA alternativa al permesso di costruire e a una CILA per interventi edilizi.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente impugna l’esito del riesame comunale che ha confermato il diniego relativo agli interventi edilizi segnalati nel 2021 e nel 2022, concernenti, tra l’altro, la sopraelevazione di un locale tecnico e una tettoia chiusa a vetri, realizzati a distanza inferiore a 10 metri dall’edificio antistante. Deduce: 1) tardivo esercizio dei poteri inibitori e di autotutela, violazione della buona fede, del legittimo affidamento, della ragionevolezza e proporzionalità, carenza di interesse pubblico concreto e attuale e mancato esame delle osservazioni; 2) erronea applicazione dell’art. 9 d.m. n. 1444/1968 rispetto alle previsioni del PRG di Scicli e all’art. 20 l. reg. n. 4/2003; 3) compatibilità delle opere precarie con quest’ultima disposizione e assenza di incremento di superficie, volume o sagoma; 4) difetto di motivazione sul rigetto delle controdeduzioni. Il Comune eccepisce l’inammissibilità e la tardività, sostenendo che il provvedimento del 2025 sarebbe mera conferma del diniego definitivo notificato nel 2023; nel merito, deduce la tardività delle osservazioni iniziali, la violazione delle distanze e l’errata rappresentazione dei fatti negli elaborati progettuali.
Il parere
Il ricorso è accolto, con salvezza degli ulteriori provvedimenti, sulla base del primo motivo, ritenuto assorbente secondo il principio della ragione più liquida. Sono respinte le eccezioni comunali di inammissibilità e irricevibilità: l’atto del 15 maggio 2025 non è una mera conferma, poiché esamina le osservazioni presentate nel 2025 e contiene una nuova valutazione e motivazione, sicché è autonomamente impugnabile. Nel merito, il Comune ha omesso di considerare che il preavviso e l’intervento inibitorio sono intervenuti oltre il termine decorrente dalla presentazione della SCIA del 30 dicembre 2021. Decorso il termine per l’esercizio dei poteri inibitori, l’amministrazione può intervenire solo alle condizioni e nei limiti dell’autotutela ex art. 21-nonies l. n. 241/1990; il superamento del termine applicabile rende illegittimo l’intervento tardivo, salvo il caso di falsa rappresentazione rilevante. Il Consiglio richiama inoltre il principio per cui, anche quando sia contestata una falsa rappresentazione, ai fini dell’interruzione del termine di autotutela essa deve essere accertata in sede penale, secondo la sentenza dello stesso Consiglio n. 478/26 del 13 luglio 2026. Le ulteriori censure relative alle distanze, al PRG, alla precarietà delle opere e alla motivazione non sono esaminate, perché il primo motivo è sufficiente a definire il ricorso.
Osservazioni
Eccezioni di inammissibilità e irricevibilità
Respinte. Il provvedimento del 15 maggio 2025 ha esaminato le osservazioni presentate nel 2025 e ha rinnovato la ponderazione e la motivazione rispetto al diniego del 2023; costituisce quindi una conferma in senso proprio, autonomamente impugnabile, e sussiste l’interesse del ricorrente a contestarne l’esito.
Motivo 1 - Tardivo esercizio dei poteri inibitori e di autotutela
Accolto e ritenuto assorbente. Il decorso del termine di 30 giorni dalla presentazione della SCIA ha reso lecito l’intervento del privato in assenza dell’esercizio del potere inibitorio. Dopo la scadenza, l’amministrazione poteva intervenire soltanto nel rispetto delle condizioni e dei limiti dell’autotutela previsti dall’art. 21-nonies l. n. 241/1990; il riesame del 2025 ha omesso di considerare la tardività dell’azione amministrativa e i relativi limiti temporali. Il Consiglio richiama inoltre che, ai fini dell’interruzione del termine di autotutela per asserita falsa rappresentazione, questa deve essere accertata in sede penale.
Motivi 2, 3 e 4 - Distanze, disciplina regionale, precarietà delle opere e motivazione
Non esaminati, perché assorbiti dall’accoglimento del primo motivo in applicazione del principio della ragione più liquida.
Norme richiamate
art. 19, comma 4, l. n. 241/1990
In sostanza in materia edilizia, decorsi i previsti termini di 30 o 60 giorni dalla proposizione della SCIA, l'amministrazione competente, ai sensi del comma 4 dell'art. 19 della L. n. 241/90, adotta comunque i provvedimenti inibitori ovvero repressivo/sanzionatori previsti dal precedente comma 3, ma previa valutazione dell'esistenza delle condizioni previste per l'esercizio del cd. potere di autotutela di cui all'art. 21 nonies della L. n. 241/90
Scaduto il termine per l’esercizio del potere inibitorio sulla SCIA, l’amministrazione conserva il potere di intervenire, ma può farlo solo previa verifica delle condizioni richieste per l’autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
Risulta, pertanto, illegittimo l'operato dell'amministrazione comunale che, in presenza di una SCIA, adotti provvedimenti sanzionatori dopo che sia decorso il termine previsto per il consolidamento del titolo, senza rispettare i limiti e le condizioni in base ai quali è possibile esercitare i poteri di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990, tra cui quello del rispetto del “termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi” (in precedenza diciotto mesi sino alla novella del dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77)…
L’intervento repressivo o sanzionatorio tardivo sulla SCIA è illegittimo se non rispetta le condizioni dell’autotutela e il relativo limite temporale. Il parere richiama la disciplina del termine ragionevole, non superiore a dodici mesi, precisando che in precedenza il limite era di diciotto mesi.
art. 21-quinquies l. n. 241/1990
la P.A. conserva un residuale potere di autotutela, ma tale potere con cui l'Amministrazione è chiamata a porre eventuale rimedio al mancato esercizio del doveroso potere inibitorio, condivide i principi regolatori sanciti, in materia di autotutela, dagli att. 21-quinquies e 21-nonies, L. n. 241/1990, dovendosi, quindi tali poteri esercitarsi nelle forme dell'autotutela … con i relativi limiti anche di carattere temporale.
Il parere richiama l’art. 21-quinquies insieme all’art. 21-nonies come parte dei principi che regolano il potere residuale di autotutela dopo la scadenza del termine inibitorio, soggetto ai relativi limiti.
Massime di principio
- Decorso il termine previsto per l’esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA, l’amministrazione può adottare provvedimenti inibitori o repressivo-sanzionatori soltanto alle condizioni e nel rispetto dei limiti temporali previsti per l’autotutela dall’art. 21-nonies l. n. 241/1990.
- Un provvedimento di riesame che esamina nuove osservazioni e rinnova la ponderazione degli interessi, adottando una nuova motivazione, è autonomamente impugnabile anche quando confermi un precedente diniego; il destinatario conserva l’interesse a contestarne l’esito.
- Ai fini dell’interruzione del termine per l’esercizio dell’autotutela fondata sull’asserita falsa rappresentazione dei fatti da parte del segnalante, la falsa rappresentazione deve essere accertata in sede penale.
Diniego edilizio e tardivo esercizio dei poteri sulla SCIA
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede di ricorso straordinario al Presidente della Regione, ha esaminato l’impugnazione del diniego del Comune di Scicli relativo a una SCIA alternativa al permesso di costruire e a una CILA per opere su un immobile residenziale. Il ricorso è stato accolto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti, per il tardivo esercizio dei poteri amministrativi.
Procedimento e interventi edilizi
La SCIA alternativa al permesso di costruire, con allegata CILA, era stata presentata il 30 dicembre 2021; una CILAS era stata presentata il 3 maggio 2022. Gli interventi comprendevano la sopraelevazione di un locale tecnico e la realizzazione di una tettoia chiusa a vetri, che il ricorrente qualificava come struttura precaria funzionale a un impianto fotovoltaico. Le opere si trovavano a circa 6,25 metri dalla parete dell’edificio antistante; il Comune contestava la violazione della distanza minima di 10 metri prevista dall’art. 9 d.m. n. 1444/1968 e dall’art. 35.B, punto 10.2, delle N.T.A. del PRG.
Il Comune effettuò un sopralluogo il 24 ottobre 2022. Dopo il parere istruttorio contrario dell’11 gennaio 2023 e il preavviso di rigetto notificato il 3 marzo 2023, il ricorrente presentò osservazioni il 9 marzo 2023. Il diniego definitivo del 2023 fu poi riesaminato nel 2025: con nota del 7 febbraio 2025, ricevuta il 5 marzo, il Comune avviò il procedimento di secondo grado; il provvedimento impugnato del 15 maggio 2025 respinse le osservazioni presentate il 1° aprile e confermò il diniego.
Eccezioni preliminari
Il Comune sosteneva che l’atto del 2025 fosse una mera conferma del diniego definitivo notificato nel 2023 e che il ricorso fosse quindi inammissibile e tardivo. Il Consiglio ha respinto tali eccezioni: il provvedimento del 2025 aveva esaminato le nuove osservazioni e sviluppato una motivazione rinnovata, compiendo una nuova ponderazione. Il ricorrente aveva pertanto interesse a impugnare l’esito del riesame.
Tardività dei poteri inibitori e di autotutela
Il Consiglio ha accolto il primo motivo, ritenendolo sufficiente a definire la controversia secondo il principio della ragione più liquida. Il decorso del termine di 30 giorni dalla presentazione della SCIA aveva reso lecito l’intervento in assenza dell’esercizio del potere inibitorio. Dopo la scadenza, l’amministrazione poteva intervenire soltanto ricorrendo alle condizioni e ai limiti dell’autotutela, ai sensi dell’art. 19, comma 4, e dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990.
Il parere richiama l’illegittimità dei provvedimenti repressivi o sanzionatori adottati oltre il termine di consolidamento del titolo senza il rispetto delle condizioni di autotutela e del termine ragionevole, indicato nel passaggio richiamato come non superiore a dodici mesi, in precedenza diciotto mesi. Richiama inoltre la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2025, secondo cui il potere di autotutela non è illimitato e deve bilanciarsi con la stabilità dei rapporti giuridici: il trascorrere del tempo consolida l’affidamento privato e attenua l’interesse pubblico concreto alla rimozione dell’atto.
Quanto all’asserita falsa rappresentazione dei fatti, il Consiglio richiama la propria sentenza n. 478/26 del 13 luglio 2026: ai fini dell’interruzione del termine per l’autotutela, la falsa rappresentazione deve essere accertata in sede penale.
Censure assorbite e conclusione
Non sono state esaminate le ulteriori censure sulla prevalenza dell’art. 9 d.m. n. 1444/1968 rispetto alle previsioni del PRG, sull’applicabilità dell’art. 20 l. reg. n. 4/2003, sulla precarietà e consistenza delle opere e sul difetto di motivazione del rigetto delle osservazioni. Il ricorso è stato accolto per la tardività dell’azione amministrativa, con salvezza degli ulteriori provvedimenti.
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