Cassazione Penale, Sentenza n. 33568/2023 del 01/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva rideterminato la pena per rapina aggravata in concorso (anni 3 e mesi 4 e multa di €2.000 ciascuno). Le censure principali riguardano: 1) la presunta mancata e illogica motivazione sulla attendibilità dei chiamanti in correità (Meucci e Nervo), con richiesta di riesame dei contraddittori, dei loro interessi e della coerenza delle dichiarazioni; 2) la presunta mancata e illogica motivazione sull'attendibilità delle persone offese (Cerauro e Valdrighi), con riferimento al rinvenimento di un promemoria e alle contraddizioni nelle dichiarazioni e nei tabulati; 3) violazioni e errata applicazione dell'art. 192 c.p.p. in tema di valutazione della chiamata in correità; 4) richieste di riclassificazione del fatto ex art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni) invece che di rapina/estorsione; 5) molteplici rilievi relativi a presunti vizi di motivazione, omissioni e al travisamento del fatto, nonché contestazioni sui riscontri (telefonata al 113, attività investigativa Velox, intercettazioni, questione del "cacao" e delle somme).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha respinto tutte le censure. Motivazione essenziale: la Corte territoriale e il Tribunale formano una "doppia conforme" e hanno dato una motivazione logica e coerente; le censure sollevate dai ricorrenti chiedevano in realtà una rivalutazione del materiale probatorio che è preclusa in sede di legittimità. La Cassazione ha ritenuto che le ammissioni/confessioni dei chiamanti in correità fossero corroborate da riscontri (intercettazioni, trascrizione della telefonata al 113, ricostruzione dei contatti e riconoscimenti) e che le dichiarazioni delle persone offese conservassero attendibilità nonostante elementi di reticenza su profili diversi (quali il promemoria), applicando il principio della "frazionabilità" delle dichiarazioni quando le parti veritiere risultano autonome e adeguatamente riscontrate. Quanto alla riclassificazione ai sensi dell'art. 393 c.p., la Corte d'appello ha motivato che gli imputati hanno agito con finalità di lucro autonoma e non come meri delegati del creditore, perciò la fattispecie di rapina/estorsione resta confermata. Le doglianze sono state quindi ritenute aspecifiche o dirette a sindacare fatti e valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
regola la possibilità di richiesta di trattazione orale in Cassazione; qui la richiesta difensiva è stata valutata tardiva e respinta
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (convertito dalla legge 18/12/2020, n. 176) e successive modificazioni
richiamato in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore generale e alla disciplina transitoria sulle modalità di trattazione durante il periodo emergenziale; la Corte ha comunque proceduto con contraddittorio scritto
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
limita la motivazione nelle impugnazioni in Cassazione ai soli punti necessari per la decisione; la Corte usa questo vincolo per ridurre l'ambito di esame
art. 192, comma 3 (e commi connessi), cod. proc. pen.
disciplina la chiamata in correità: il giudice deve verificare in ordine la credibilità soggettiva del dichiarante, la consistenza intrinseca delle dichiarazioni e i riscontri esterni. La Corte ha ritenuto adempiuti i requisiti e la presenza di riscontri individualizzanti
art. 393 cod. pen.
esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la Corte ha esaminato la distinzione con l'estorsione e ritenuto che gli odierni imputati avessero scopi di lucro propri, sicché non si configurava una giustificazione ex art. 393
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
prevede il vizio di motivazione deducibile in cassazione; la Corte ha ritenuto le censure generiche o non decisive e quindi inammissibili
art. 581, comma 1, lett. c) e art. 591 cod. proc. pen.
richiesti come condizioni per dedurre il vizio di motivazione: la mancata articolazione specifica del vizio comporta inammissibilità; la Corte ha richiamato questi parametri per rigettare alcuni motivi
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo) - giurisprudenza
richiamata per chiarire la distinzione tra art. 393 c.p. e estorsione (art. 629 c.p.): la partecipazione di terzi è compatibile con art. 393 solo se i terzi agiscono esclusivamente per conto del creditore senza perseguire un interesse proprio
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito un libero riesame del merito: occorre indicare errori di diritto o vizi specifici di motivazione; le richieste di riconsiderare la valutazione probatoria sono, di regola, inammissibili.
- La cosiddetta "doppia conforme" (sentenza di primo grado e di appello che si richiamano) aumenta la soglia di deferenza della Cassazione: è sufficiente che il giudice di merito abbia fornito una motivazione complessivamente logica e coerente.
- In tema di chiamata in correità (art. 192 c.p.p.) il giudice deve seguire l'ordine logico indicato dalla giurisprudenza: (1) credibilità soggettiva del dichiarante; (2) consistenza intrinseca delle dichiarazioni (precisione, coerenza, costanza, spontaneità); (3) riscontri esterni; l'esistenza di riscontri anche non "autosufficienti" può rendere utilizzabili le dichiarazioni confessorie.
- La valutazione "frazionata" delle dichiarazioni è ammessa: una parte di un racconto può essere ritenuta inattendibile senza travolgere l'intero narrato se le parti ritenute valide sono autonome e adeguatamente riscontrate.
- Per affermare la natura di estorsione o, al contrario, di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.), è decisivo l'elemento psicologico: se i terzi concorrenti perseguono un interesse proprio (anche economico) è più probabile la configurazione di estorsione; se agiscono esclusivamente per conto del creditore e senza fine di lucro proprio, può configurarsi l'art. 393.
- Le doglianze generiche sulla "mancata motivazione" o la semplice enumerazione di contraddizioni non bastano: occorre indicare elementi specifici e decisivi che, se adeguatamente valutati, avrebbero inciso sul risultato della decisione.
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