Regolamento (UE) 2025/1313
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1313 della Commissione, del 3 luglio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 per quanto riguarda l’elenco delle aree delimitate per il contenimento di Popillia japonica Newman in Italia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 per ampliare le aree delimitate di contenimento di Popillia japonica Newman in Italia. La modifica recepisce gli esiti delle indagini svolte nel 2024, che hanno mostrato l’impossibilità di eradicare il parassita in alcuni comuni, imponendo quindi l’estensione delle zone infette e cuscinetto in più regioni del Nord Italia. Il testo non istituisce un nuovo regime, ma sostituisce integralmente l’allegato relativo all’elenco delle aree delimitate, mantenendo ferma la disciplina già prevista per il Portogallo (Azzorre).
Modifica l’elenco delle aree delimitate per il contenimento di Popillia japonica Newman in Italia, aggiornando l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584.
Ambito di applicazione
Si applica alle aree delimitate per il contenimento dell’organismo nocivo Popillia japonica Newman nel territorio dell’Unione, con particolare riferimento all’Italia e, per il mantenimento dell’elenco, al Portogallo (Azzorre). In Italia riguarda la ridefinizione delle zone infestate e delle zone cuscinetto in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Valle d’Aosta, mediante l’inclusione di numerosi comuni elencati nell’allegato; per il Portogallo conferma l’area delimitata nelle Isole Azzorre, senza zona cuscinetto. Non introduce misure generali per tutti gli Stati membri, ma aggiorna un atto di esecuzione già esistente sulla base delle indagini 2024 e delle esigenze di contenimento ove l’eradicazione non è più possibile.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1313: aggiornamento delle aree delimitate per Popillia japonica Newman in Italia
Il regolamento interviene nel quadro della disciplina fitosanitaria dell’Unione per aggiornare l’elenco delle aree delimitate destinate al contenimento di Popillia japonica Newman. La modifica si fonda sugli esiti delle indagini svolte nel 2024 in Italia, dalle quali è emerso che l’eradicazione dell’organismo nocivo non è più possibile in alcuni comuni, rendendo necessario un ampliamento delle zone interessate.
Contesto normativo e finalità
Il testo si inserisce nel sistema del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e richiama il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, che include Popillia japonica Newman tra gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione già presenti in alcune parti del territorio dell’Unione. Viene inoltre richiamato il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584, che aveva già stabilito misure di eradicazione e contenimento e aveva individuato le aree delimitate in Italia e nel Portogallo (Azzorre).
Base giuridica
La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (UE) 2016/2031, in particolare dell’articolo 28, paragrafo 2. I considerando precisano che le misure sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2023/1584
L’unica disposizione sostanziale del regolamento è l’articolo 1, che sostituisce l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 con il nuovo testo allegato. Il nuovo allegato ridefinisce l’elenco delle aree delimitate per il contenimento di cui all’articolo 2, punto 4, del regolamento del 2023.
Aggiornamento delle aree delimitate in Italia
Per l’Italia, l’allegato distingue tra:
- zona infestata;
- zona cuscinetto.
L’ampliamento riguarda soprattutto Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, dove vengono inclusi ulteriori comuni sia nella zona infestata sia nella zona cuscinetto. Sono altresì ricompresi comuni delle regioni Emilia-Romagna e Liguria nella zona cuscinetto. In alcuni casi l’allegato indica l’intero territorio provinciale; in altri elenca puntualmente i comuni interessati.
Il considerando rilevante chiarisce che tale ampliamento discende dalle indagini effettuate nel 2024 ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, che hanno mostrato come l’eradicazione non sia più praticabile in alcuni comuni. Ne consegue il passaggio a una gestione di contenimento più ampia rispetto alla precedente delimitazione.
Conferma della delimitazione per il Portogallo
Per il Portogallo, il nuovo allegato mantiene l’area delimitata nelle Isole Azzorre come zona infestata. La nota specifica che, trattandosi di isole, non è necessaria una zona cuscinetto.
Entrata in vigore e natura giuridica
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’ordinamento degli Stati membri senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Modifica dell’elenco delle aree delimitate
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 con il nuovo allegato allegato al regolamento. La modifica riguarda l’elenco delle aree delimitate per il contenimento di Popillia japonica Newman ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) 2023/1584.
Ampliamento delle zone in Italia
L’allegato aggiorna l’area delimitata per l’Italia distinguendo tra zona infestata e zona cuscinetto. In Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Valle d’Aosta vengono elencati numerosi comuni inclusi nelle nuove delimitazioni; per alcune province è indicato l’intero territorio provinciale, mentre per altre solo comuni specifici. L’ampliamento deriva dagli esiti delle indagini 2024 effettuate a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, che hanno mostrato che l’eradicazione non è più possibile in alcuni comuni.
Conferma dell’area delimitata in Portogallo
Per il Portogallo, l’allegato conferma l’area delimitata nelle Isole Azzorre come zona infestata. La nota a piè di pagina precisa che, trattandosi di isole, non è necessaria una zona cuscinetto.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e contesto normativo
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2016/2031, in particolare dell’articolo 28, paragrafo 2. I considerando richiamano il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, che elenca gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584, che disciplina le misure di eradicazione e contenimento di Popillia japonica Newman.
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