Regolamento (UE) 2025/1310
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1310 della Commissione, del 3 luglio 2025, che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati e le scadenze per la trasmissione delle relazioni annuali sui metadati e sulla qualità per la tematica uso delle TIC e commercio elettronico per l’anno di riferimento 2026 a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione definisce il quadro tecnico-operativo per la raccolta e la trasmissione dei dati statistici europei sull’uso delle TIC e sul commercio elettronico relativi all’anno di riferimento 2026. La disciplina dettaglia quali variabili sono obbligatorie o facoltative, la popolazione statistica interessata, le disaggregazioni richieste e le modalità di classificazione per attività economica e dimensione d’impresa. Stabilisce inoltre le scadenze per la relazione sui metadati, per la relazione sulla qualità e per l’invio dei dati a Eurostat.
Stabilisce le specifiche tecniche, i requisiti dei dati e le scadenze per la trasmissione delle relazioni annuali sui metadati e sulla qualità relative alla tematica "uso delle TIC e commercio elettronico" per l’anno di riferimento 2026.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, che devono trasmettere alla Commissione (Eurostat) i dati statistici sulla tematica "uso delle TIC e commercio elettronico" ai sensi del regolamento (UE) 2019/2152. Riguarda in particolare le imprese incluse nella popolazione statistica definita nell’allegato: in via generale imprese con almeno 10 dipendenti e lavoratori autonomi, operanti nelle sezioni NACE Rev. 2.1 da C a K e da M a O e nel gruppo 95.1; l’inclusione di imprese con meno di 10 addetti è facoltativa, così come quella della sezione L per alcune variabili. Il regolamento disciplina inoltre i termini per la trasmissione a Eurostat dei dati, dei metadati e della relazione sulla qualità per il solo anno di riferimento 2026.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1310 della Commissione
Il regolamento stabilisce le specifiche tecniche per la rilevazione e la trasmissione dei dati statistici relativi alla tematica "uso delle TIC e commercio elettronico" per l’anno di riferimento 2026, nell’ambito del regolamento (UE) 2019/2152 sulle statistiche europee sulle imprese. La finalità dichiarata, richiamata nei considerando, è assicurare comparabilità, armonizzazione e valutazione della qualità dei dati, in coerenza con le esigenze del programma strategico per il decennio digitale e con altre politiche UE collegate alla trasformazione digitale delle imprese.
Finalità e contesto normativo
La Commissione adotta il regolamento in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/2152. Nei considerando si evidenzia che i dati sulla tematica "uso delle TIC e commercio elettronico" sono necessari per monitorare obiettivi digitali dell’Unione al 2030, come l’intensità digitale, il cloud computing, i big data e l’intelligenza artificiale, oltre a fornire elementi utili per altre iniziative dell’Unione in materia di competitività e commercio elettronico sicuro e sostenibile.
Ambito di applicazione soggettivo e settoriale
La disciplina si applica agli Stati membri, tenuti a trasmettere i dati a Eurostat, e, indirettamente, alle imprese incluse nella popolazione statistica definita nell’allegato. La copertura ordinaria riguarda le attività economiche delle sezioni NACE Rev. 2.1 da C a K e da M a O e il gruppo 95.1. La sezione L è inclusa solo facoltativamente e solo per alcune variabili. Per dimensione, l’universo statistico base comprende le imprese con almeno 10 dipendenti e lavoratori autonomi; l’estensione alle imprese sotto soglia è facoltativa.
Contenuto informativo richiesto: variabili obbligatorie
L’allegato individua una serie molto ampia di variabili obbligatorie. Per tutte le imprese sono richiesti, tra l’altro, dati su attività economica principale, occupazione media, fatturato, accesso a Internet per motivi professionali, specialisti TIC, formazione TIC, assunzioni o tentativi di assunzione di specialisti TIC. Per le imprese con accesso a Internet sono richiesti dati su connessione fissa, sito web, social media, vendite via web, vendite EDI, uso di ERP, CRM e BI, condivisione elettronica dei dati nella catena di approvvigionamento, analisi dei dati, uso di varie tecnologie di intelligenza artificiale, cloud computing e misure di sicurezza TIC.
Variabili obbligatorie su sicurezza TIC, IA, cloud ed e-commerce
Le variabili obbligatorie comprendono anche l’adozione di misure di sicurezza, quali autenticazione a più fattori, cifratura, backup in sito separato, sistemi di monitoraggio della sicurezza, valutazione del rischio e modalità di sensibilizzazione dei dipendenti. Per gli incidenti di sicurezza sono richieste informazioni sulle conseguenze, come indisponibilità dei servizi, distruzione o corruzione dei dati e divulgazione di dati riservati. Per il commercio elettronico sono richiesti dati sul valore delle vendite via web, sulla ripartizione tra B2C, B2B e B2G e sulla quota realizzata tramite siti/app dell’impresa o piattaforme multi-impresa. Per il cloud computing, l’allegato dettaglia i diversi servizi rilevanti, dalle e-mail alle applicazioni ERP, CRM, hosting dati, storage e servizi di IA generativa.
Variabili facoltative e approfondimenti analitici
Le variabili facoltative consentono una rilevazione più approfondita di alcuni profili organizzativi e tecnologici, tra cui funzioni TIC svolte internamente o da fornitori esterni, spese per pubblicità su Internet, acquisto e vendita di dati, misure di sicurezza aggiuntive, modalità di fatturazione, uso di pubblicità mirata online e ragioni del mancato utilizzo dell’IA. Sono inoltre previste variabili facoltative specifiche per le imprese con posti vacanti difficili da coprire, per le finalità d’uso dell’IA e per il trattamento di dati personali tramite IA, incluse misure di verifica di eventuali bias o pregiudizi nei risultati generati.
Popolazione statistica, disaggregazioni e unità di misura
L’allegato definisce la popolazione statistica, le disaggregazioni e le unità di misura. Le statistiche sono richieste in genere in dati assoluti, salvo le variabili sul fatturato e le percentuali. Le disaggregazioni devono essere effettuate per attività economica, sia per gli aggregati nazionali sia per i soli totali europei, e per classe dimensionale. Sono previste classi standard di dimensione (10+, 10-49, 50-249, 250+) e ulteriori classi facoltative per le imprese di minori dimensioni.
Termini di trasmissione e applicazione temporale
Oltre alle scadenze per metadati e qualità, il termine per la trasmissione dei dati è fissato al 5 ottobre 2026. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Trasmissione dei dati per il 2026
Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione (Eurostat), per l’anno di riferimento 2026, i dati sulla tematica "uso delle TIC e commercio elettronico" di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2019/2152, conformemente alle specifiche tecniche contenute nell’allegato del regolamento.
Scadenze per metadati e qualità
La relazione annuale sui metadati deve essere trasmessa entro il 31 maggio 2026. La relazione annuale sulla qualità deve essere trasmessa entro il 5 novembre 2026.
Specifiche tecniche dei dati
L’allegato elenca in modo analitico le variabili obbligatorie e facoltative da rilevare per le imprese, incluse TIC, commercio elettronico, cloud computing, sicurezza informatica, analisi dei dati e uso dell’intelligenza artificiale, nonché le variabili su fatturazione elettronica e pubblicità online.
Popolazione statistica e copertura settoriale
La copertura ordinaria riguarda le sezioni NACE Rev. 2.1 da C a K e da M a O e il gruppo 95.1. È facoltativa la copertura della sezione L per alcune variabili. Per classe dimensionale, la popolazione riguarda le imprese con 10 o più dipendenti e lavoratori autonomi; l’inclusione delle imprese con meno di 10 è facoltativa.
Disaggregazioni e unità di misura
Sono previste disaggregazioni per attività economica ai fini degli aggregati nazionali e dei soli totali europei, nonché per classe dimensionale (10+, 10-49, 50-249, 250+, con ulteriori classi facoltative). Le misure sono in linea generale dati assoluti, con eccezioni per il fatturato in valuta nazionale (migliaia) o in percentuale del fatturato totale.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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