Regolamento (UE) 2025/1311
Regolamento delegato (UE) 2025/1311 della Commissione, del 3 luglio 2025, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni per valutare il carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche dell’uso dei modelli interni alternativi, nonché delle modifiche del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento definisce le norme tecniche per stabilire quando le modifiche o estensioni dell’uso dei modelli interni alternativi, e le modifiche del sottoinsieme dei fattori di rischio modellizzabili, devono essere considerate sostanziali o non sostanziali. La qualificazione incide sull’iter da seguire: autorizzazione preventiva per le misure sostanziali, notifica per quelle non sostanziali, con distinzione ulteriore tra notifiche con informazioni aggiuntive e notifiche con informazioni di base. Il testo specifica criteri qualitativi e quantitativi, le misure di rischio da considerare, il periodo di osservazione di 15 giorni lavorativi consecutivi e la documentazione da trasmettere alle autorità competenti. Sono inoltre disciplinati i casi di ritardo, mancata attuazione, e le regole di coordinamento per la classificazione delle modifiche correlate.
Regolamento delegato che stabilisce i criteri tecnici per qualificare come sostanziali o non sostanziali le estensioni e modifiche dell’uso dei modelli interni alternativi e le modifiche del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili ai fini del regolamento CRR.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti creditizi e, più in generale, agli enti autorizzati dalle autorità competenti a utilizzare il metodo alternativo dei modelli interni per il rischio di mercato ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché alle modifiche del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente ai sensi dell’articolo 325 sexquinquagies di tale regolamento. Disciplina la classificazione delle estensioni/modifiche in sostanziali o non sostanziali, con riflessi sugli obblighi di autorizzazione preventiva o di notifica, e si applica nel SEE. Sono previste esclusioni o precisazioni per gli allineamenti continui, le correzioni di errori e gli adeguamenti minori di manutenzione giornaliera effettuati nell’ambito di metodi già approvati, nonché per le modifiche richieste dall’autorità competente o derivanti dal mancato rispetto dell’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Regolamento delegato (UE) 2025/1311: criteri per valutare il carattere sostanziale delle modifiche ai modelli interni alternativi
Il regolamento integra il regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) stabilendo norme tecniche di regolamentazione per distinguere, nel perimetro dei modelli interni alternativi per il rischio di mercato, tra modifiche/estensioni sostanziali e non sostanziali. L’obiettivo è assicurare un presidio prudenziale coerente, consentendo alle autorità competenti di valutare preventivamente gli impatti più rilevanti e di ricevere una notifica, invece, per i cambiamenti meno incisivi.
Contesto e finalità
I considerando evidenziano che gli enti autorizzati a utilizzare il metodo alternativo dei modelli interni possono apportare modifiche ai propri metodi, processi, controlli, meccanismi di raccolta dati, organizzazione della funzione di rischio e sistemi informativi, ma tali modifiche devono essere valutate alla luce dell’articolo 325 terquinquagies del CRR. Il regolamento chiarisce inoltre che non tutte le variazioni operative richiedono una notifica: sono esclusi, in particolare, gli allineamenti continui alle fonti informative, la correzione di errori e gli adeguamenti minori di manutenzione giornaliera, purché avvengano nell’ambito di assetti già approvati.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli enti che hanno ottenuto o chiedono l’autorizzazione a utilizzare il metodo alternativo dei modelli interni ai fini dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato. Rilevano anche le modifiche del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente ai sensi dell’articolo 325 sexquinquagies del CRR. La disciplina opera sia per le estensioni e modifiche dei modelli interni alternativi sia per le variazioni del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili, con distinzione tra: autorizzazione preventiva, notifica con informazioni aggiuntive, notifica con informazioni di base. Le modifiche richieste dall’autorità competente non sono trattate come sostanziali; inoltre, alcune modifiche dovute al venir meno del requisito di cui all’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, lettera a), seguono una disciplina specifica di notifica immediata o ante attuazione.
Criteri di classificazione delle modifiche dei modelli interni alternativi
Per le estensioni e modifiche dell’uso dei modelli interni alternativi, l’articolo 2 prevede una classificazione in base a criteri qualitativi e quantitativi. Sono sostanziali le modifiche che soddisfano i criteri qualitativi dell’allegato, parte I, oppure che producono impatti quantitativi rilevanti su specifiche misure di rischio (Rn 1, Rn 2, Rn 3) e sulla somma S IMA, con soglie che arrivano, a seconda dei casi, a variazioni pari o superiori all’1% della misura rilevante, al 15% o al 20% su S IMA o sulle singole misure di rischio. Le estensioni sostanziali seguono soglie simili ma con la struttura propria del paragrafo 2 dell’articolo 2.
Le misure di rischio da usare sono tre: la misura della perdita attesa per il giorno precedente (ESt-1), la misura dello scenario di stress per il giorno precedente (SSt-1) e il più recente requisito di fondi propri per il rischio di default. La valutazione quantitativa deve essere effettuata sul portafoglio di tutte le posizioni assegnate alle unità di negoziazione che soddisfano i requisiti dell’articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2, al momento della notifica o della domanda di autorizzazione.
Regime per le modifiche non sostanziali dei modelli interni alternativi
L’articolo 3 disciplina le modifiche ed estensioni non sostanziali, che richiedono notifica alle autorità competenti. In questa categoria rientrano i casi che soddisfano i criteri qualitativi dell’allegato, parte II, oppure che determinano impatti quantitativi intermedi, con soglie collocate tra quelle previste per la sostanzialità e quelle marginali. In particolare, per le modifiche si considerano, a seconda del caso, aumenti o diminuzioni di S IMA o delle misure di rischio in fasce intermedie tra il 5% e il 20%.
Gli enti devono informare l’autorità competente almeno quattro settimane prima dell’attuazione. Il regolamento precisa però che, se l’ente non soddisfa la condizione di cui all’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, lettera a), del CRR, la modifica può essere attuata solo dopo una notifica tempestiva prima dell’intervento correttivo.
Criteri per le modifiche del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili
Gli articoli 4, 5 e 6 introducono una disciplina autonoma per il sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente. Anche qui vale la distinzione tra modifiche sostanziali e non sostanziali. Le modifiche sostanziali richiedono autorizzazione preventiva; le non sostanziali richiedono notifica, con sottoclassi a contenuto documentale più o meno esteso.
Ai fini della sostanzialità, l’articolo 5 richiede una variazione dell’1% sulla misura Rn 1 e, in aggiunta, uno degli effetti previsti: aumento o diminuzione significativa di S IMA, aumento o diminuzione significativa di Rn 1, oppure riduzione del rapporto R change secondo la formula definita nel regolamento. Le modifiche richieste dall’autorità competente non sono sostanziali; quelle derivanti dal mancato rispetto dell’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, lettera a), sono invece trattate come non sostanziali e notificate con informazioni di base.
L’articolo 6 individua le modifiche non sostanziali da notificare con informazioni aggiuntive, richiedendo sempre una variazione dell’1% su Rn 1 e ricadute intermedie su S IMA o Rn 1, purché non si realizzi il criterio di sostanzialità legato a R change. Anche in questo caso è previsto un preavviso di quattro settimane, salvo le ipotesi di non conformità al requisito dell’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, lettera a).
Metodo di calcolo, periodo di osservazione e aggregazione delle modifiche
L’articolo 7 stabilisce che, per i calcoli quantitativi, gli enti devono utilizzare la configurazione e calibrazione più recenti del modello e i dati corrispondenti al periodo di 15 giorni lavorativi consecutivi previsto dal regolamento. Le estensioni o modifiche prive di impatto quantitativo diretto non richiedono alcun calcolo.
Il regolamento consente alle autorità competenti di considerare come un’unica estensione o modifica una serie di cambiamenti correlati, analoghi o con ambito simile, anche se notificati separatamente. Se invece la serie di interventi non è omogenea, le autorità possono trattarla come modifiche distinte. In caso di dubbio sulla categorizzazione, l’ente deve trasmettere una nota esplicativa con le possibili alternative e l’autorità può ricondurre la richiesta o la notifica alla categoria ritenuta corretta.
Attuazione, ritardi e rinuncia all’intervento
L’articolo 8 disciplina l’attuazione delle modifiche autorizzate. L’ente deve applicare l’estensione o la modifica sostanziale a partire dalla data indicata nell’autorizzazione. Se l’attuazione subisce ritardo, l’ente deve avvisare senza indebito ritardo l’autorità e presentare un piano per l’attuazione tempestiva, che deve essere approvato. Se, dopo aver notificato una modifica o estensione, l’ente decide di non procedere, deve comunicarlo senza indebito ritardo.
Documentazione e contenuto delle relazioni di convalida
L’articolo 9 dettaglia la documentazione richiesta a corredo della domanda di autorizzazione o della notifica. Tra gli elementi essenziali figurano la descrizione della modifica o estensione, le relative finalità, la data di attuazione, le unità di negoziazione coinvolte e i relativi volumi, la documentazione tecnica e di processo, le relazioni di verifica indipendente o convalida, l’approvazione dell’organo competente e gli elementi quantitativi con la giustificazione del periodo di 15 giorni lavorativi selezionato.
Quando la modifica può incidere anche su unità di negoziazione che non soddisfano pienamente i requisiti dell’articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2, occorre fornire anche una stima del potenziale impatto. Devono inoltre essere indicati i numeri di versione del modello attuale e di quello precedente. Le relazioni di verifica o convalida devono controllare la corretta valutazione della sostanzialità, riesaminare le caratteristiche della modifica ai sensi degli articoli 325 duosexagies e 325 tersexagies del CRR e contenere un piano per eventuali misure correttive.
Allegato: tipologie esemplificative di modifiche
L’allegato ha funzione operativa e chiarisce, con esempi, quali modifiche rientrano nelle categorie sostanziali o non sostanziali. Tra le modifiche sostanziali rientrano, ad esempio, cambiamenti significativi della struttura delle unità di negoziazione, l’inclusione di nuove unità con specifiche caratteristiche, e modifiche dei metodi fondamentali per le perdite attese parziali e per il rischio di default. Tra le modifiche non sostanziali figurano, tra l’altro, l’inclusione di prodotti con tecniche di modellizzazione diverse, fusioni o suddivisioni di unità, cambiamenti della metodologia di valutazione della modellizzabilità, del calcolo di profitti e perdite, della convalida interna, dei processi di gestione e controllo del rischio e dell’infrastruttura informatica, inclusi cloud computing ed esternalizzazione di funzioni di raccolta dati.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Si tratta quindi di una disciplina immediatamente operativa per gli enti interessati e per le autorità di vigilanza nazionali.
Disposizioni principali
Classificazione generale delle modifiche e delle estensioni
L’articolo 1 distingue tra estensioni e modifiche sostanziali, soggette ad autorizzazione preventiva, e non sostanziali, soggette a notifica. Le non sostanziali si dividono in quelle da notificare con informazioni aggiuntive e quelle da notificare con informazioni di base.
Criteri per la sostanzialità delle modifiche ed estensioni dei modelli interni alternativi
L’articolo 2 stabilisce i criteri per qualificare come sostanziali le modifiche o estensioni dell’uso dei modelli interni alternativi: criteri qualitativi dell’allegato, parte I, e soglie quantitative basate su variazioni di almeno l’1% di una o più misure di rischio Rn i, con ulteriori soglie su S IMA e sulle singole misure di rischio. È previsto un periodo di osservazione di 15 giorni lavorativi consecutivi e l’uso delle misure di rischio più recenti. Le estensioni o modifiche richieste dall’autorità competente non sono considerate sostanziali.
Criteri per le modifiche ed estensioni non sostanziali dei modelli interni alternativi
L’articolo 3 individua le ipotesi di non sostanzialità che richiedono notifica con informazioni aggiuntive: criteri qualitativi dell’allegato, parte II, oppure superamento di soglie intermedie rispetto a S IMA e alle misure di rischio Rn i. Gli enti devono informare l’autorità competente almeno quattro settimane prima dell’attuazione. Se l’ente non soddisfa la condizione di cui all’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, lettera a), del CRR, la notifica va effettuata prima dell’attuazione.
Classificazione delle modifiche del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili
L’articolo 4 distingue tra modifiche sostanziali e non sostanziali del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente. Le non sostanziali si distinguono ulteriormente in notifiche con informazioni aggiuntive e notifiche con informazioni di base.
Criteri per la sostanzialità delle modifiche del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili
L’articolo 5 considera sostanziali le modifiche del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili quando ricorre una variazione dell’1% sulla misura Rn 1 e, in aggiunta, uno degli effetti quantitativi indicati su S IMA, su Rn 1 o sul rapporto R change. Le modifiche richieste dall’autorità competente non sono sostanziali; le modifiche derivanti dal mancato rispetto dell’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, lettera a), sono trattate come non sostanziali e da notificare con informazioni di base.
Criteri per le modifiche non sostanziali del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili
L’articolo 6 prevede la notifica con informazioni aggiuntive quando la modifica del sottoinsieme soddisfa la soglia dell’1% sulla misura Rn 1 e ricade in fasce intermedie su S IMA o su Rn 1, purché non integri il criterio sostanziale relativo al rapporto R change. La notifica va inviata almeno quattro settimane prima dell’attuazione, salvo i casi di non conformità all’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, lettera a), che richiedono notifica prima dell’attuazione.
Principi generali di valutazione e aggregazione delle modifiche
L’articolo 7 impone di usare configurazione, calibrazione e dati più recenti dei modelli per i calcoli quantitativi e precisa che le estensioni o modifiche prive di impatto quantitativo diretto non richiedono calcoli. Le autorità competenti possono trattare come unica estensione o modifica un insieme di cambiamenti analoghi o con ambito simile. In caso di dubbio, l’ente deve fornire una nota esplicativa e l’autorità può riclassificare la domanda o la notifica.
Attuazione, ritardi e mancata attuazione
L’articolo 8 stabilisce che, una volta ottenuta l’autorizzazione, i requisiti di fondi propri vanno calcolati dalla data indicata nell’autorizzazione. In caso di ritardo nell’attuazione, l’ente deve informare senza indebito ritardo l’autorità competente e presentare un piano di attuazione, soggetto ad approvazione. Se l’ente decide di non dare seguito a una modifica o estensione già notificata, deve informarne tempestivamente l’autorità.
Documentazione da allegare alla richiesta o alla notifica
L’articolo 9 elenca la documentazione obbligatoria: descrizione della modifica o estensione e delle sue finalità, data di attuazione, elenco delle unità di negoziazione coinvolte e volumi di negoziazione, documentazione tecnica e di processo, relazioni di verifica indipendente o convalida, prova dell’approvazione dell’organo competente, elementi quantitativi pertinenti con giustificazione del periodo di 15 giorni lavorativi, impatto sulle unità non pienamente conformi, e numerazione delle versioni dei modelli. Per le notifiche con informazioni aggiuntive serve tutta la documentazione; per quelle con informazioni di base solo una parte selezionata. Le relazioni di verifica devono includere controllo della sostanzialità, riesame delle caratteristiche della modifica e piano delle misure correttive.
Allegato: esempi di modifiche sostanziali e non sostanziali
L’allegato elenca, nella parte I, esempi di modifiche sostanziali: cambiamenti significativi di struttura o organizzazione delle unità di negoziazione, inclusione di nuove unità nell’ambito dei modelli interni con determinate caratteristiche, modifiche del metodo fondamentale per le perdite attese parziali e per il requisito di fondi propri per il rischio di default. La parte II elenca esempi di modifiche non sostanziali con notifica integrata: inclusione di classi di prodotti con tecniche diverse, fusioni o suddivisioni di unità, modifiche della metodologia di modellizzabilità dei fattori di rischio, delle metodologie di P&L e di backtesting, della convalida interna, dei processi di rischio e controllo, e dell’infrastruttura informatica, incluso cloud ed esternalizzazione.
Entrata in vigore
L’articolo 10 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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