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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 319/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso ordinanza che aveva respinto l'opposizione all'archiviazione ex art. 411 c.1bis c.p.p. Il ricorrente censura: (i) vizio di motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) per presunta mancata e travisata valutazione dello stato dei luoghi e delle prove relative all'abbattimento del muro e alla promiscuità degli ambienti; (ii) violazione di legge (art. 606 lett. b) c.p.p.) per errata qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta costituisce al più una violazione amministrativa delle prescrizioni dell'autorizzazione (art. 135 T.U.L.P.S.) e non il reato di cui all'art. 134 T.U.L.P.S., con potenziali conseguenze sull'autorizzazione prefettizia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte fondato: ha ritenuto inammissibile il primo motivo (censure di merito/fatti) ma ha accolto il secondo motivo per violazione di legge. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Roma - ufficio GIP per un nuovo giudizio, ordinando all'autorità procedente di valutare nuovamente se dai fatti emergano profili riconducibili al reato di cui all'art. 134 T.U.L.P.S. o se, invece, si tratti di violazioni delle prescrizioni soggette a sanzione amministrativa (art. 135 o disposizioni del T.U.L.P.S.).

Norme richiamate

  • art. 411 comma 1bis cod. proc. pen.

    Disciplina l'archiviazione e la possibilità di opposizione; il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di archiviazione è possibile solo per violazione di legge e con interesse concreto alla rimozione del provvedimento.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Vizio di motivazione: la Corte ha ritenuto questo motivo inammissibile perché sostanzialmente richiama una riconsiderazione dei fatti e delle valutazioni probatorie, materia non devoluta alla cassazione.

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Violazione di legge: la Corte ha ritenuto fondato questo motivo perché è stata rilevata una errata qualificazione giuridica della condotta contestata (scelta tra fattispecie penale e amministrativa).

  • art. 134 T.U.L.P.S.

    Testo che punisce l'esercizio dell'attività investigativa in assenza di autorizzazione prefettizia. La Corte ha osservato che nel caso in esame la condotta contestata era l'esercizio da parte di titolare autorizzato non conforme alle prescrizioni, per cui non risultava provato l'effettivo svolgimento dell'attività da parte di soggetti non autorizzati, rendendo dubbia l'applicabilità di tale norma.

  • art. 135 T.U.L.P.S.

    Norma che disciplina le violazioni delle prescrizioni dell'autorizzazione e relative sanzioni amministrative; la Corte ha richiamato il principio per cui la violazione delle prescrizioni da parte di un titolare autorizzato è in via generale sanzionata amministrativamente e non penalmente.

  • art. 131bis cod. pen.

    Istituto dell'archiviazione per particolare tenuità del fatto: il provvedimento impugnato aveva accolto la richiesta del Pubblico Ministero ai sensi di questa norma, ritenendo il fatto di particolare tenuità.

  • art. 111 comma 7 Cost.

    Principio costituzionale che limita il ricorso per cassazione contro l'archiviazione, consentendolo solo per violazione di legge e con interesse concreto dell'opponente.

  • R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), artt. 9 e 17 bis

    integra la violazione amministrativa prevista dagli artt. 9 e 17 bis, comma secondo, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e non il reato di cui agli artt. 17 e 134 dello stesso T.U.L.P.S., la condotta di chi, in possesso di licenza del Prefetto, svolge attività di vigilanza in violazione delle prescrizioni impartite dall'autorità di P.S.

    Giurisprudenza richiamata per affermare che l'attività svolta da titolare autorizzato in violazione di prescrizioni rientra nella sfera amministrativa e non nel reato penale, salvo prova dell'effettivo esercizio dell'attività da parte di soggetti non autorizzati.

Massime di principio

  • La modifica delle modalità o dei luoghi di esercizio indicati in un'autorizzazione prefettizia, se posta in essere dal titolare autorizzato, tende ad essere un illecito amministrativo (art. 135 T.U.L.P.S.) e non automaticamente un reato ex art. 134 T.U.L.P.S.; per incidere penalmente occorre prova dell'effettivo esercizio dell'attività da parte di soggetti non autorizzati.
  • La Corte di Cassazione interviene in materia di archiviazione solo per violazione di legge; le censure che richiedono nuovo esame dei fatti o della motivazione sono, di regola, inammissibili.
  • Quando un provvedimento di archiviazione contiene un'accertamento che può avere ripercussioni amministrative (es. rischio di sospensione/revoca dell'autorizzazione), la qualificazione giuridica del fatto deve essere effettuata con particolare attenzione, e in dubbio è necessario ulteriore accertamento istruttorio.
  • In casi analoghi le autorità devono distinguere chiaramente tra: (a) esercizio effettivo dell'attività investigativa da parte di soggetti privi di autorizzazione (configurabile penalmente), e (b) esercizio da parte di titolare autorizzato in violazione delle prescrizioni (sanzione amministrativa).
  • Se dalle indagini non emergono elementi certi sull'effettivo coinvolgimento di soggetti non autorizzati, il procedimento deve proseguire con ulteriori accertamenti piuttosto che con una qualificazione penale sommaria.

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