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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44330/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 17/05/2022. Il ricorrente deduceva: (1) violazione di legge e vizi di motivazione (artt.192, 533 c.p.p., artt.25 e 27 Cost.), lamentando insufficienza e travisamento della prova e richiesta di applicazione del principio di "oltre ogni ragionevole dubbio"; (2) violazione dell'art. 131-bis c.p. per mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che la mera pluralità di reati unificati dalla continuazione non può di per sé escludere la tenuità secondo l'orientamento delle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto il ricorso generico e non confrontato con la motivazione di merito: i giudici di merito avevano correttamente argomentato la responsabilità dell'imputato richiamando elementi probatori (uso dei codici di accesso all'applicativo, pluralità di atti, modus operandi) e la rilevanza del ritardo nella comunicazione della notitia criminis ai fini dell'azione del P.M. Sul secondo motivo ha ritenuto legittima la valutazione della Corte territoriale: la pluralità e la reiterazione delle omissioni, il non esiguo disvalore degli illeciti e l'assenza di segni di resipiscenza hanno giustificato il diniego dell'art. 131-bis. La declaratoria di inammissibilità impedisce altresì di esaminare questioni sulla prescrizione; resta confermata la sentenza di merito che aveva rideterminato la pena in complessivi euro 570 di multa per quindici fattispecie (con i benefici di legge) e l'assoluzione per un episodio, e viene condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità non è automaticamente esclusa dalla presenza di più reati unificati dalla continuazione; tuttavia il giudice può negarla se, nella valutazione complessiva, emergono reiterazione, gravità, elevato disvalore e mancanza di elementi che indichino la tenuità. Nel caso concreto la Corte d'appello ha ritenuto che reiterazione e gravità ostavano all'applicazione.

  • art. 347 cod. proc. pen.

    Il termine 'senza ritardo' per riferire la notizia di reato non autorizza il pubblico ufficiale a valutare la fondatezza della notizia; il delitto di omessa denuncia si realizza quando il ritardo impedisce al P.M. qualsiasi iniziativa a lui spettante.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma processuale pertinente alle censure sull'istruzione e motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non idonee a dimostrare vizio di motivazione.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Ricondotto alle doglianze procedurali sollevate dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che non sussistessero violazioni tali da invalidare il giudizio di merito.

  • artt. 25 e 27 Cost.

    Citate dal ricorrente per profili di garanzia e proporzionalità; la Corte ha ritenuto che non siano state violate le garanzie costituzionali lamentate, atteso il congruo esame delle prove e la motivazione.

  • Sez. 5, n. 14465 del 09/02/2011 (Lupi)

    "Il delitto di omessa denuncia si realizza quando il ritardo della comunicazione della notizia di reato ... non consenta al P.M. qualsiasi iniziativa a lui spettante."

    Citata per confermare il principio che l'omissione rileva quando il ritardo impedisce l'esercizio delle attività del P.M.; la Corte l'ha applicata nel rigettare le contestazioni sul presunto termine 'senza ritardo'.

  • Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022 (Ubaldi)

    Giurisprudenza di principio che afferma che la pluralità di reati in continuazione non esclude automaticamente la particolare tenuità e richiede una valutazione complessiva. La Corte di appello ha invece effettuato quella valutazione e motivato il diniego della tenuità in base agli elementi concreti del caso.

  • Sez. U. n. 32 del 22/11/2000 (D.L.)

    Richiamata in relazione all'impossibilità di pronunciare sulla prescrizione in caso di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.

Massime di principio

  • Nelle ipotesi di omessa denuncia/omessa trasmissione di notizia di reato da parte di pubblico ufficiale, rileva non solo l'atto materiale ma soprattutto se il ritardo ha impedito al P.M. di esercitare iniziative: se sì, il reato è integrato.
  • La mera modifica normativa del termine da "48 ore" a "senza ritardo" non autorizza il pubblico ufficiale a valutare la fondatezza della notizia; l'obbligo di riferire permane tempestivamente.
  • La pluralità di reati in continuazione non esclude a priori l'applicazione dell'art. 131-bis, ma la reiterazione e gli elementi che indicano abitualità o elevato disvalore possono legittimamente precluderla.
  • Per ottenere l'accoglimento in Cassazione del vizio di travisamento della prova occorre dedurre con precisione in che cosa consista il travisamento e confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito; censure generiche risultano inammissibili.
  • L'uso di elementi tecnici o informatici (es. log di accesso, codici utente) può costituire elemento probatorio decisivo per l'attribuzione delle condotte a un pubblico ufficiale.
  • La dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza preclude l'esame di questioni accessorie (es. prescrizione), pertanto è strategico formulare motivi di impugnazione specifici e ben motivati per evitare tale esito.

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