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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7285/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione di legge per la mancata declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per presunta tardività della querela (termine di 90 giorni dalla conoscenza del fatto); 2) carenza degli elementi costitutivi del reato di truffa (art. 640 c.p.), in particolare del dolo, trattandosi al più di un mero inadempimento contrattuale; 3) vizio di motivazione per non aver adeguatamente valutato la non decisività e la scarsa attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa Carmelo Briante; 4) violazione di legge in relazione all'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., con riferimento al precedente penale dell'imputato (patteggiamento).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il primo motivo (tardività della querela) è stato ritenuto proposto con censure generiche e aspecifiche; inoltre, la prova del difetto di tempestività non è stata fornita dal ricorrente. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi della truffa contrattuale (incasso di due assegni, materiali non acquistati, irreperibilità dell'imputato e intento criminoso) e ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il comportamento fraudolento può manifestarsi anche nel corso dell'esecuzione contrattuale. Il terzo motivo (attendibilità della testimonianza) è stato rigettato in quanto le contestazioni erano generiche e la valutazione della credibilità è riservata al giudice di merito. Il quarto motivo (tenuità del fatto ex art. 131-bis) è stato ritenuto manifestamente infondato: i giudici di merito hanno valutato la gravità della condotta, il precedente specifico e il danno (2.000 euro) escludendo la particolare tenuità. Conseguenze: confermata l'inammissibilità del ricorso; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

    Riferimento procedurale relativo alle conclusioni scritte depositate; citato come norma formale che autorizza specifiche conclusioni scritte del Pubblico Ministero in Cassazione

  • art. 640 c.p.

    Norma sostanziale che disciplina il reato di truffa: la Corte ha ritenuto integrati gli elementi tipici (artifizi/raggiri, induzione in errore, danno e ingiusto profitto), anche considerando condotte fraudolente emerse nel corso dell'esecuzione contrattuale

  • art. 124 c.p.

    Richiamato in relazione al termine per la querela; la Corte richiama il principio che il termine decorre da quando la vittima ha conoscenza certa, sulla base di elementi concreti, della dimensione oggettiva e soggettiva del fatto-reato

  • art. 131-bis c.p.

    Norma che prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte conferma che la valutazione è complessa e richiede la considerazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno; nel caso specifico la tenuità è esclusa per il precedente e la gravità della condotta

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena: usato come parametro per valutare la rilevanza delle modalità della condotta e del grado di colpevolezza nella valutazione della non punibilità per tenuità

  • art. 616 c.p.p.

    Norma processuale che consente alla Corte di Cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle Ammende; applicata per disporre l'obbligo di versamento di euro 3.000,00

Massime di principio

  • La contestazione della tardività della querela richiede prova adeguata che il querelante avesse conoscenza certa del fatto-reato in tutti i suoi profili; censure generiche sulla decorrenza del termine sono inammissibili.
  • La distinzione tra truffa contrattuale e mero inadempimento dipende dal dolo e dagli artifici/raggiri: comportamenti fraudolenti emersi anche durante l'esecuzione del contratto (es. incasso di somme senza acquisto di materiali, irreperibilità) possono integrare il reato di truffa.
  • La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e la scelta delle risultanze probatorie sono apprezzamenti di merito riservati ai giudici di merito e non facilmente sindacabili in Cassazione, salvo motivazione illogica, contraddittoria o mancante.
  • L'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) richiede una valutazione complessiva: presenza di un precedente specifico, la gravità della condotta e l'entità del danno possono escludere la non punibilità; pertanto eccezioni generiche non sono sufficienti.
  • Chi deduce la tardività della querela ha l'onere di fornire la prova del difetto di tempestività; in caso di incertezza la valutazione va integrata a favore del querelante.

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