Cassazione Penale, Sentenza n. 7285/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione di legge per la mancata declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per presunta tardività della querela (termine di 90 giorni dalla conoscenza del fatto); 2) carenza degli elementi costitutivi del reato di truffa (art. 640 c.p.), in particolare del dolo, trattandosi al più di un mero inadempimento contrattuale; 3) vizio di motivazione per non aver adeguatamente valutato la non decisività e la scarsa attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa Carmelo Briante; 4) violazione di legge in relazione all'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., con riferimento al precedente penale dell'imputato (patteggiamento).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il primo motivo (tardività della querela) è stato ritenuto proposto con censure generiche e aspecifiche; inoltre, la prova del difetto di tempestività non è stata fornita dal ricorrente. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi della truffa contrattuale (incasso di due assegni, materiali non acquistati, irreperibilità dell'imputato e intento criminoso) e ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il comportamento fraudolento può manifestarsi anche nel corso dell'esecuzione contrattuale. Il terzo motivo (attendibilità della testimonianza) è stato rigettato in quanto le contestazioni erano generiche e la valutazione della credibilità è riservata al giudice di merito. Il quarto motivo (tenuità del fatto ex art. 131-bis) è stato ritenuto manifestamente infondato: i giudici di merito hanno valutato la gravità della condotta, il precedente specifico e il danno (2.000 euro) escludendo la particolare tenuità. Conseguenze: confermata l'inammissibilità del ricorso; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Riferimento procedurale relativo alle conclusioni scritte depositate; citato come norma formale che autorizza specifiche conclusioni scritte del Pubblico Ministero in Cassazione
art. 640 c.p.
Norma sostanziale che disciplina il reato di truffa: la Corte ha ritenuto integrati gli elementi tipici (artifizi/raggiri, induzione in errore, danno e ingiusto profitto), anche considerando condotte fraudolente emerse nel corso dell'esecuzione contrattuale
art. 124 c.p.
Richiamato in relazione al termine per la querela; la Corte richiama il principio che il termine decorre da quando la vittima ha conoscenza certa, sulla base di elementi concreti, della dimensione oggettiva e soggettiva del fatto-reato
art. 131-bis c.p.
Norma che prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte conferma che la valutazione è complessa e richiede la considerazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno; nel caso specifico la tenuità è esclusa per il precedente e la gravità della condotta
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena: usato come parametro per valutare la rilevanza delle modalità della condotta e del grado di colpevolezza nella valutazione della non punibilità per tenuità
art. 616 c.p.p.
Norma processuale che consente alla Corte di Cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle Ammende; applicata per disporre l'obbligo di versamento di euro 3.000,00
Massime di principio
- La contestazione della tardività della querela richiede prova adeguata che il querelante avesse conoscenza certa del fatto-reato in tutti i suoi profili; censure generiche sulla decorrenza del termine sono inammissibili.
- La distinzione tra truffa contrattuale e mero inadempimento dipende dal dolo e dagli artifici/raggiri: comportamenti fraudolenti emersi anche durante l'esecuzione del contratto (es. incasso di somme senza acquisto di materiali, irreperibilità) possono integrare il reato di truffa.
- La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e la scelta delle risultanze probatorie sono apprezzamenti di merito riservati ai giudici di merito e non facilmente sindacabili in Cassazione, salvo motivazione illogica, contraddittoria o mancante.
- L'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) richiede una valutazione complessiva: presenza di un precedente specifico, la gravità della condotta e l'entità del danno possono escludere la non punibilità; pertanto eccezioni generiche non sono sufficienti.
- Chi deduce la tardività della querela ha l'onere di fornire la prova del difetto di tempestività; in caso di incertezza la valutazione va integrata a favore del querelante.
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