Sentenza n. 11467/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'accertamento del diritto alla restituzione dei contributi versati al MISE, a titolo di costo amministrativo ex art. 34 del d. lgs. 1° agosto 2003, n. 259, pagati negli anni dal 2009 al 2018 e per la conseguente condanna del MISE al relativo pagamento in favore della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richiesta e riscossione dei diritti amministrativi ex art. 34 d.lgs. 259/2003 per gli anni 2009-2018
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, in riassunzione dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ha chiesto l'accertamento del diritto alla restituzione dei diritti amministrativi versati al Ministero dello sviluppo economico tra il 2009 e il 2018. Ha dedotto che, per gli anni 2009-2013, l'art. 34 d.lgs. 259/2003 avrebbe recepito in modo non conforme l'art. 12 della direttiva 2002/20/CE, non distinguendo adeguatamente tra i costi amministrativi riferibili al Ministero e quelli riferibili all'autorità di regolazione e non rispettando i principi di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione. Per gli anni 2014-2015 ha contestato anche la disciplina risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 145/2013, mentre per gli anni 2016-2018 ha sostenuto che il criterio fondato sulla popolazione potenzialmente servita, anziché sull'effettivo fatturato dell'impresa, fosse sproporzionato e contrastasse con il diritto dell'Unione. Ha inoltre lamentato l'assenza di una tempestiva rendicontazione annuale dei costi sostenuti dal Ministero e prospettato, in parte, questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni nazionali.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda. Ha ritenuto che i pagamenti non fossero privi di causa, essendo stati effettuati in applicazione di specifiche previsioni legislative, sicché la contestazione riguardava in realtà la compatibilità delle norme primarie nazionali con il diritto dell'Unione e con la Costituzione. Ha escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, rilevando che la Commissione europea aveva archiviato la procedura di infrazione e che il criterio basato sulla popolazione interessata dal servizio, articolato in più soglie territoriali, non era incompatibile con l'art. 12 della direttiva 2002/20/CE. Il criterio del fatturato è stato considerato soltanto un possibile parametro alternativo, non imposto come unico criterio dalla direttiva; inoltre, il criterio della popolazione tiene conto delle dimensioni dell'impresa e non disincentiva la crescita mediante un aggravio direttamente proporzionale ai ricavi. È stata ritenuta manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale, poiché la disciplina risponde a ragionevolezza e proporzionalità e non determina discriminazioni né ostacoli alla concorrenza. Quanto alla rendicontazione, il Collegio ha affermato che la pubblicazione del rendiconto annuale non deve necessariamente precedere la richiesta di pagamento e può intervenire in esercizi successivi, in conformità all'art. 34, comma 2-ter, c.c.e. e all'interpretazione della Corte di giustizia UE. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in € 2.000,00.
Norme richiamate
art. 34 d.lgs. 259/2003
Costituisce la base legislativa nazionale per la riscossione dei diritti amministrativi a carico degli operatori di telecomunicazioni.
Allegato 10 al d.lgs. 259/2003
Disciplina la quantificazione dei diritti amministrativi dovuti dagli operatori.
art. 34, comma 2-ter, d.lgs. 259/2003
Consente che la rendicontazione annuale dei costi amministrativi e le eventuali rettifiche intervengano anche successivamente all'esercizio nel quale i diritti sono stati riscossi.
art. 12 direttiva 2002/20/CE
Impone che i diritti amministrativi siano obiettivamente giustificati, proporzionati, trasparenti e collegati ai costi amministrativi sostenuti; non prescrive tuttavia necessariamente il criterio del fatturato.
considerando n. 31 direttiva 2002/20/CE
un esempio di alternativa leale, semplice e trasparente per il criterio di attribuzione di tali diritti potrebbe essere una ripartizione collegata al fatturato
Il riferimento al fatturato è esemplificativo e alternativo, non configura un parametro obbligatorio ed esclusivo per la quantificazione dei diritti.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando il dubbio di compatibilità con il diritto UE è manifestamente infondato.
art. 258 TFUE
La procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea è stata archiviata dopo le osservazioni dello Stato italiano, elemento valorizzato dal giudice nella valutazione di compatibilità della disciplina nazionale.
art. 5 l. 115/2015
Ha modificato l'art. 34 del codice delle comunicazioni elettroniche e l'Allegato 10 in seguito alle contestazioni della Commissione europea.
d.l. 145/2013, convertito dalla l. 9/2014
Ha rimodulato l'ammontare dei diritti amministrativi per gli anni 2014 e 2015.
ordinanza Corte di giustizia UE, Sez. X, 9 aprile 2020, causa C-399/19
né la pubblicazione del rendiconto annuale successivamente alla chiusura dell'esercizio finanziario annuale durante il quale i diritti amministrativi sono stati riscossi, né l'applicazione delle opportune rettifiche durante un esercizio finanziario che non sia immediatamente successivo a quello durante il quale tali diritti sono stati riscossi sembrano, di per sé, impedire il soddisfacimento di tale requisito
L'art. 12, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni non osta alla pubblicazione postuma del rendiconto né a rettifiche effettuate in un esercizio successivo non immediatamente consecutivo.
Massime di principio
- La contestazione della restituzione di somme versate in applicazione diretta di una disposizione legislativa non integra, di per sé, una questione di mera ripetizione dell'indebito, ma richiede di verificare la legittimità della disciplina normativa che impone il pagamento.
- L'art. 12 della direttiva 2002/20/CE non impone necessariamente che i diritti amministrativi nel settore delle comunicazioni elettroniche siano calcolati in base al fatturato dell'operatore: il fatturato costituisce un possibile criterio alternativo, mentre lo Stato può adottare un parametro diverso, purché obiettivo, proporzionato, trasparente e non discriminatorio.
- Un criterio di quantificazione dei diritti amministrativi basato sulla popolazione potenzialmente interessata dal servizio può essere compatibile con il diritto dell'Unione quando sia articolato in modo da tenere conto delle dimensioni dell'impresa e non produca effetti discriminatori o sproporzionati.
- La pubblicazione del rendiconto annuale dei costi amministrativi non deve necessariamente precedere la richiesta o la riscossione dei diritti; essa può avvenire dopo la chiusura dell'esercizio finanziario e le eventuali rettifiche possono essere effettuate anche in un esercizio successivo non immediatamente consecutivo.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia o alla Corte costituzionale non è necessario quando le questioni prospettate risultino manifestamente infondate alla luce del quadro normativo e interpretativo applicabile.
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