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Sentenza

Sentenza n. 4517/2026 - Roma, Sezione 1

per l'accertamento - dell’illegittimità del diniego formatosi in ordine alle istanze di accesso del 31 ottobre 2025, 12 novembre 2025 e 26 novembre 2025 presentate nell’interesse di eDreams

Giustizia amministrativa202515294

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, rilevando la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 84, commi 1 e 3, e 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità del diniego di accesso. Le spese di lite sono state compensate per eccezionali ragioni, individuate nella peculiarità della controversia e nell'attività processuale svolta dalle parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego formatosi sulle istanze di accesso presentate il 31 ottobre, 12 novembre e 26 novembre 2025

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società ricorrenti hanno proposto ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del diniego formatosi sulle istanze di accesso rivolte all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Dopo la costituzione dell'AGCM e il deposito della relativa documentazione, le ricorrenti hanno notificato e depositato una dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, chiedendo che il processo fosse dichiarato estinto. L'AGCM ha dichiarato di aver ricevuto la rinuncia e di non opporsi.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito applicabile alle controversie in materia di accesso; il giudizio è stato introdotto ai sensi di tale disposizione.

  • art. 84, comma 1, c.p.a.

    Consente la rinuncia agli atti del giudizio e costituisce, insieme al comma 3, il fondamento della dichiarazione di estinzione.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    Rileva ai fini degli effetti processuali della rinuncia agli atti, in presenza della mancata opposizione della controparte.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Prevede la dichiarazione di estinzione del giudizio, applicata dal TAR a seguito della rinuncia agli atti.

Massime di principio

  • La rinuncia agli atti del giudizio, ritualmente dichiarata e comunicata alla controparte, consente al giudice amministrativo di dichiarare l'estinzione del processo quando ricorrono i presupposti previsti dall'art. 84 c.p.a.
  • La mancata opposizione dell'amministrazione destinataria della rinuncia consente la definizione del giudizio per estinzione senza esame del merito della domanda proposta.
  • In caso di estinzione per rinuncia agli atti, le spese possono essere compensate per eccezionali ragioni, anche in considerazione della peculiarità della controversia e dell'attività processuale svolta dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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