Cassazione Penale, Sentenza n. 21930/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la proroga del regime differenziato 41-bis lamentando violazione di legge (art. 41-bis, commi 2 e 2-bis Ord. pen.) e carenza/apperenza della motivazione del decreto e dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza. Sosteneva che il Tribunale non aveva svolto una rinnovata e aggiornata valutazione prognostica sulla persistenza della capacità di mantenere collegamenti con l'organizzazione mafiosa, limitandosi a richiamare precedenti provvedimenti e informative investigative; inoltre chiedeva di valorizzare elementi nuovi a favore del detenuto (condotta intramuraria positiva, assenza di colloqui o corrispondenza sospetta, mancati procedimenti nuovi, effetto del lungo tempo di detenzione e ricambio generazionale nell'organizzazione che ne ridurrebbe il ruolo di riferimento).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo le censure infondate. Ha confermato che il controllo giurisdizionale sui provvedimenti di proroga 41-bis richiede una valutazione prognostica dei presupposti e la verifica dell'intero materiale probatorio, compresi gli elementi forniti dal detenuto; tuttavia nel caso di specie il Tribunale di Sorveglianza ha adeguatamente motivato la proroga valorizzando le condanne irrevocabili, il ruolo operativo e autorevole del Chiofalo nel sodalizio (più omicidi, funzioni di gestione di bische, estorsioni, rapine), la perdurante operatività del clan (documentata da indagini e misure cautelari 2018-2024) e le informative della DIA e della DDA che non segnalavano elementi idonei a ritenere venuta meno la sua capacità di mantenere contatti. La Corte ha altresì precisato che il Tribunale non ha invertito l'onere della prova e che il ricorrente cercava in realtà una nuova valutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento Penitenziario
comma 2, comma 2-bis, comma 2-quater, comma 2-sexies
Il regime differenziato mira a impedire che detenuti appartenenti a organizzazioni criminali mantengano collegamenti tra loro e con l'esterno; la proroga richiede la sussistenza della "capacità" di mantenere tali collegamenti valutata in chiave prognostica sulla base di vari parametri (profilo criminale, ruolo nell'associazione, perdurante operatività del gruppo, esiti del trattamento, situazione familiare). Il mero decorso del tempo non esclude di per sé la capacità.
art. 14-ter Ordinamento Penitenziario
Il reclamo contro i provvedimenti 41-bis e le proroghe è esperibile davanti al Tribunale di Sorveglianza che svolge un sindacato di merito volto a verificare la sussistenza dei presupposti e la congruità della motivazione, tenendo conto anche degli elementi allegati dal detenuto.
art. 616 codice di procedura penale
Prevede la condanna alle spese processuali in Cassazione, applicata in questo caso al rigetto del ricorso.
legge n. 279/2002
Modifiche normative al regime 41-bis richiamate in dottrina e giurisprudenza; la Corte costituzionale ha valutato gli effetti di tali modifiche nel controllo sulle proroghe.
legge n. 94/2009
Ulteriore intervento normativo rilevante nella disciplina del 41-bis e del controllo giudiziario sulle sue applicazioni e proroghe; la giurisprudenza costituzionale ha precisato i limiti del sindacato giurisdizionale alla luce di tali modifiche.
legge n. 354/1975 (Ordinamento penitenziario)
richiamata in riferimento all'art. 41-bis e ai meccanismi di reclamo
Fornisce il quadro normativo del trattamento penitenziario; il sindacato del Tribunale di Sorveglianza tutela diritti soggettivi che possono essere lesi dall'applicazione o proroga del regime differenziato.
Costituzione della Repubblica Italiana
art. 13, art. 24, art. 113
Richiamate dalla giurisprudenza costituzionale per riaffermare il diritto al controllo giurisdizionale dei provvedimenti che incidono su diritti soggettivi fondamentali, e i limiti alle misure che possono ledere la persona.
Massime di principio
- Il giudizio sulla proroga del 41-bis è di natura prognostica: non si pretende certezza giudiziaria ma una ragionevole previsione della capacità del detenuto di mantenere collegamenti con l'organizzazione.
- Il Tribunale di Sorveglianza deve valutare l'intero materiale probatorio, comprese le informazioni degli organi investigativi e gli elementi prodotti dalla difesa, e motivare in modo coerente e comprensibile le ragioni della conferma della proroga.
- Non basta al detenuto invocare il decorso del tempo o la buona condotta intramuraria: il semplice passare degli anni non elimina automaticamente la capacità di influire sull'organizzazione, specie se persistono sentenze che attestano ruoli di rilievo e segnalazioni di operatività del clan.
- La posizione rivestita nel sodalizio (ruolo operativo, autorevolezza, funzioni esercitate) e la perdurante operatività del gruppo sono fattori decisivi nella valutazione della necessità del regime differenziato.
- In sede di Cassazione il sindacato è limitato: si verifica la legittimità e la sufficienza della motivazione, non si può rinnovare il giudizio di merito sui fatti già valutati dal Tribunale.
- La pubblica amministrazione non può invertire l'onere della prova: spetta comunque all'amministrazione fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza delle ragioni di sicurezza che giustificano la proroga, mentre il detenuto può allegare elementi nuovi a suo favore da valutare nel complesso probatorio.
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